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Autore Stato di fatto non legittimato

Pincopalina

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 0 -  0 - Inviato: 12 Ottobre 2009 alle ore 15:41

salve, il mio caso è questo sto redigendo un tipo mappale, per l'accatastamento di un fabbricato mai dichiarato, la ditta dichiarante non coincide con la ditta catastale, quindi i miei dubbi sono diversi, il primo dubbio devo cmq mettere tutte e due gli intestasti? il secondo se metto tutti è due gli intestati nel censuario devo specificare la firma mancante? terzo dubbio nell'elenco possessori dopo aver specificato lo stato di fatto non legittimato, al dichiarante devo inserire quota di possesso 1000/1000 e nel titolo oneri?
grazie

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Autore Risposta

CESKO

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Agro Nocerino Sarnese

 0 -  0 - Inviato: 12 Ottobre 2009 alle ore 16:11

"Pincopalina" ha scritto:
salve, il mio caso è questo sto redigendo un tipo mappale, per l'accatastamento di un fabbricato mai dichiarato, la ditta dichiarante non coincide con la ditta catastale, quindi i miei dubbi sono diversi, il primo dubbio devo cmq mettere tutte e due gli intestasti? il secondo se metto tutti è due gli intestati nel censuario devo specificare la firma mancante? terzo dubbio nell'elenco possessori dopo aver specificato lo stato di fatto non legittimato, al dichiarante devo inserire quota di possesso 1000/1000 e nel titolo oneri?
grazie


ma perchè prima di redigere l'atto di aggiornamento, non allinei la ditta catastale all'attualità con una bella volturina?
dai una spulciatina ai titoli di provenienza e poi agisci.....
a mio avviso è sbagliato redigere un atto di aggiornamento e successivo docfa, solo sulla base di una visura catastale

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Pincopalina

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07 Ottobre 2009

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 0 -  0 - Inviato: 12 Ottobre 2009 alle ore 16:25

purtroppo non esiste nessun atto, la particella è stata ceduta al dichiarante in via bonaria, da una vecchia zia, molti anni fa, diciamo intorno gli anni 50 se non prima, e il dichiarante non è mai andato ad intestarsi la particella da un notaio, per usocapione, ed allo stato attuale il dichiarante non lo può nemmeno fare, non ti sto a spiegare tutto altrimenti devo scrivere parecchio.
in poche parole la particella con annessa casa per civile abitazione è sua, non ci sono dubbi, e non ce nessuno che possa contestargliela.
quindi alla luce di questo come devo redigere il tipo, grazie.

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CESKO

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07 Novembre 2006

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Agro Nocerino Sarnese

 0 -  0 - Inviato: 12 Ottobre 2009 alle ore 16:33

Be in questo caso ti consiglio di leggere:
www.agenziaterritorio.it/sites/territori...
che sembra proprio fare al tuo caso......
cmq procedi con la riserva

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it9gvo

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trappeto

 0 -  0 - Inviato: 12 Ottobre 2009 alle ore 20:50

Per il caso esposto, la circolare 15232/2002 non è più applicabile
(e comunque questa stessa è stata erroneamente interpretata da taluni uffici che avevano fatto sparire il "ciascuno per i propri diritti", eliminando di fatto dalla intestazione della ditta i titolari risultanti in Catasto, trascrivendo nel Docfa solamente la ditta dichiarante (possessore), con RIS.1.

A partire dal 15 ottobre c.a. viene attivato il Pregeo 10 in tutta Italia, per cui dev'essere applicata la circolare n.1/2009, come segue:

- il possessore viene indicato con titolarità "proprietà superficiaria"
- l'intestatario risultante in Catasto viene indicato con titolarità "proprietario per l'area"

Come giudizio personale non condivido tale intestazione perchè da quando esiste il Catasto, veniva eseguita solamente a seguito di un regolare atto notarile di concessione del diritto di "Superficie" .

Qui abbiamo invece uno stato di fatto non convalidato da atto pubblico per cui ritengo che era meglio l'intestazione "ciascuno per i propri diritti", sempre gravata di RIS.1.

Che ne pensate voi?

Buon lavoro a tutti

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dado48

(GURU)

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Terzo pianeta del Sistema Solare

 0 -  0 - Inviato: 12 Ottobre 2009 alle ore 21:55

"It9gvo" ha scritto:
A partire dal 15 ottobre c.a. viene attivato il Pregeo 10 in tutta Italia, per cui dev'essere applicata la circolare n.1/2009, come segue:
- il possessore viene indicato con titolarità "proprietario del fabbricato"
- l'intestatario risultante in Catasto viene indicato con titolarità "proprietario per l'area"


Viene instaurato di fatto un Diritto di Superficie (C.C. Libro Terzo - Della Proprietà - Diritto reale)

Dopo una breve ricerca in Rete, ho trovato:
"1350. (Atti che devono farsi per iscritto). Devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità:
1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili;
2) i contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono il diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie ...
....
5) gli atti di rinunzia ai diritti indicati dai numeri precedenti;
....."


Il Codice definisce ulteriormente in seguito le scritture introdotte nell’art. 1350:
"2699. (Atto pubblico). L’atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l’atto è formato.
2700. (Efficacia dell’atto pubblico). L’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
2702. (Efficacia della scrittura privata). La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta.
2703. (Sottoscrizione autenticata). Si ha per riconosciuta la sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
L’autenticazione consiste nell’attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l’identità della persona che sottoscrive."


All’atto così perfezionato si deve dare pubblicità mediante la Trascrizione:
"2643. (Atti soggetti a trascrizione). Si devono rendere pubblici col mezzo della trascrizione:
1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili;
2) i contratti che costituiscono, trasferiscono o modificano il diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie ...."


Il Catasto è forse diventato "Notaio" o altro "Pubblico Ufficiale" ???
Il Tipo di Frazionamento o Mappale assume la forma di Atto pubblico, come sopra citato ???
Quale sarà la differenza tra l'intestazione dopo questa procedura ed, invece, l'intestazione in seguito all'Atto notarile di costituzIone di diritto di superficie ???

Condivido le perplessità di It9gvo.
Ciao, buon lavoro a tutti.

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lucanto

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 0 -  0 - Inviato: 14 Ottobre 2009 alle ore 22:02

Credo che specificare, per il diritto di superficie, migliori l'attribuzione dei relativi tributi, piuttosto che ciascuno per i propri diritti.
Naturalmente sempre con riserva.
La qualifica di possessore o proprietario, fa pensare che anche l'eventuale area di pertinenza faccia capo all'intestatario.
Buon lavoro

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renatoteni

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Napoli-Milano

 0 -  0 - Inviato: 14 Febbraio 2012 alle ore 20:08

Mi riallaccio a questo post perchè gradirei ricevere un vostro parere in merito all' applicabilità o meno della Circ. 15232.
In pratica mi è stato sospeso un docfa con la seguente motivazione:" per la corretta intestazione della u.i. riferirsi alla Circ. 1/2009 paragrafo 3 lett. d in base alla quale deve considerarsi superata ogni precedente disposizione e quindi anche la nota 15232 paragr. 5 a cui il Tecnico si riferisce"
Nello specifico si tratta di un impianto carburanti realizzato su terreno di proprietà della Provincia in forza di una specifica concessione nella quale viene chiaramente indicato che la società è autorizzata ad installare un impianto carburanti che dovrà essere rimosso alla scadenza della concessione.
Di conseguenza, ho presentato il TM con la dicitura Provincia di XX prop. per l' area e Società YYY Spa prop. superficiaria mentre il docfa mi è stato respinto per le motivazioni suesposte.
Il tecnico dell' Ufficio da me interpellato sostiene che la circ. 15232 non è più applicabile e va applicata rigorosamente la Circ. 1/2009 e pertanto in assenza di un atto legittimante dev' essere apposta la RIS1 ed inoltre nella relazione del Docfa devo riportare la seguente dizione: "si dichiara che non esistono altri atti o titoli legali attestanti la proprietà superficiaria"
Secondo voi è legittima la richiesta dell' Ufficio?
Pur ipotizzando di essere d' accordo per la RIS.1 per quale motivo dovrei dichiarare l' assenza di titoli legali se sono in possesso di regolare concessione da parte dell' Amministrazione Provinciale nonchè di permesso a costruire; di parere dei VVF; dell' UTIF etc, etc?
Cosa ne pensate?

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it9gvo

(GURU)

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trappeto

 0 -  0 - Inviato: 14 Febbraio 2012 alle ore 22:34

"renatoteni" ha scritto:
Mi riallaccio a questo post perchè gradirei ricevere un vostro parere in merito all' applicabilità o meno della Circ. 15232.
In pratica mi è stato sospeso un docfa con la seguente motivazione:" per la corretta intestazione della u.i. riferirsi alla Circ. 1/2009 paragrafo 3 lett. d in base alla quale deve considerarsi superata ogni precedente disposizione e quindi anche la nota 15232 paragr. 5 a cui il Tecnico si riferisce"
Nello specifico si tratta di un impianto carburanti realizzato su terreno di proprietà della Provincia in forza di una specifica concessione nella quale viene chiaramente indicato che la società è autorizzata ad installare un impianto carburanti che dovrà essere rimosso alla scadenza della concessione.
Di conseguenza, ho presentato il TM con la dicitura Provincia di XX prop. per l' area e Società YYY Spa prop. superficiaria mentre il docfa mi è stato respinto per le motivazioni suesposte.
Il tecnico dell' Ufficio da me interpellato sostiene che la circ. 15232 non è più applicabile e va applicata rigorosamente la Circ. 1/2009 e pertanto in assenza di un atto legittimante dev' essere apposta la RIS1 ed inoltre nella relazione del Docfa devo riportare la seguente dizione: "si dichiara che non esistono altri atti o titoli legali attestanti la proprietà superficiaria"
Secondo voi è legittima la richiesta dell' Ufficio?
Pur ipotizzando di essere d' accordo per la RIS.1 per quale motivo dovrei dichiarare l' assenza di titoli legali se sono in possesso di regolare concessione da parte dell' Amministrazione Provinciale nonchè di permesso a costruire; di parere dei VVF; dell' UTIF etc, etc?
Cosa ne pensate?



Nel caso esposto la regolare intestazione dovrebbe essere la seguente:
Società .... (concessionario dell'area) per il fabbricato;
Provincia di....., per l'area.

Nel Docfa va inserito "concessionario dell'area" nel campo "eventuale specificazione del diritto"

Buon lavoro

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renatoteni

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Napoli-Milano

 0 -  0 - Inviato: 14 Febbraio 2012 alle ore 23:09

Ti ringrazio per la risposta; preciso che ho sempre proceduto alle intestazioni seguendo le indicazioni del punto 5 della circ. 15232 (dove fa praticamente l' esempio delle cabine ENEL realizzate su terreno di terzi) e nessun ufficio, fina ad oggi,ha fatto problemi; resta da capire se la circ. 1/2009 ha abrogato tale circolare oppure se in casi del genere è sempre applicabile.
grazie

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renatoteni

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Napoli-Milano

 0 -  0 - Inviato: 20 Febbraio 2012 alle ore 13:23

Riporto nuovamente questo post all' attenzione dei Colleghi per cercare di capire se la Circ. 1/2009 ha definitivamente abrogato la circ. 15232/2000 o se quest' ultima possa ancora ritenersi applicabile.

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EmmettBrown

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 0 -  0 - Inviato: 15 Ottobre 2013 alle ore 18:08

Ciao a tutti mi accodo a questo post che sembra pertinente al mio problema.

Premessa: le particelle di cui parlo sono tutte nude, non vi sono fabbricati rappresentati in mappa.

I miei clienti sono proprietari di una particella. Su metà di questa particella insiste parte del fabbricato di cui loro sono proprietari, sull'altra metà (in aderenza) una porzione di un altro fabbricato i cui possessori sono altre persone. Quando faccio il tipo mappale è possibile fare contestualmente anche un frazionamento e quindi scaricare all'urbano solo la porzione interessata dei miei clienti e lasciando al catasto terreni la restante porzione edificata degli altri possessori (e che quindi in caso di scarico totale della particella dovrei indicare al catasto fabbricati come area di pertinenza, cosa che non è vera nella realtà).

In sostanza si può fare un tipo mappale e tipo di frazionamento contestuali seguendo le specifiche della circolare 1/2009, ovvero con la finalità di costituire una ditta docfa con proprietario dell'area e proprietario del fabbricato, perchè per la restante porzione di fabbricato dei miei clienti (quella che non insiste su mappale di loro proprietà) si pone il problema opposto a quello indicato nel primo punto, ovvero che questa seconda porzione insiste su parte di mappale intestato ad altra ditta.

Sperando di essere stato abbastanza chiaro, ringrazio in anticipo.

Doc

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it9gvo

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trappeto

 0 -  0 - Inviato: 17 Ottobre 2013 alle ore 19:56

Si può catastare solamente la porzione di fabbricato intestata regolarmente, assegnando un nuovo numero anche alla porzione ove insiste l'altra porzione in possesso di altra ditta (tipologia 14a di Pregeo10 con deposito).

In relazione dichiarare che su detta p.lla insiste un fabbricato in aderenza di altra ditta che non ha dato incarico di catastare.

Buon lavoro

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EmmettBrown

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28 Ottobre 2010

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Hill Valley

 0 -  0 - Inviato: 24 Ottobre 2013 alle ore 12:02

Grazie! Ora il tipo è in deposito presso il comune, spero vada tutto a buon fine!

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