E' il decreto del ministero delle finanze n. 28 del 02/01/1998, articoli 6 e 7.
"art. 6 - Costruzioni di scarsa rilevanza cartografica o censuaria.
1. Ai fini della applicazione delle modalita' semplificate di denuncia, di cui
all'articolo 7, vengono definite di scarsa rilevanza cartografica o censuaria:
a) le costruzioni realizzate in aderenza a fabbricati gia' inseriti in mappa
e comportanti un incremento di superficie coperta minore o uguale al cinquanta
per cento della superficie occupata dal corpo di fabbrica preesistente;
b) le unita' afferenti fabbricati gia' censiti o nuove costruzioni aventi
superficie minore o uguale a 20 m(elevato a)2 ; i manufatti precari in lamiera
o legname, le costruzioni in muratura di pietrame a secco, le tettoie, le
vasche e simili, purche' abbiano modesta consistenza planovolumetrica;
c) le costruzioni non abitabili o agibili e comunque di fatto non
utilizzabili, a causa di dissesti statici, di fatiscenza o inesistenza di
elementi strutturali e impiantistici, ovvero delle principali finiture
ordinariamente presenti nella categoria catastale, cui l'immobile e' censito o
censibile, ed in tutti i casi nei quali la concreta utilizzabilita' non e'
conseguibile con soli interventi edilizi di manutenzione ordinaria o
straordinaria. In tali casi alla denuncia deve essere allegata una apposita
autocertificazione, attestante l'assenza di allacciamento alle reti dei
servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas.
art. 7 - Modalita' semplificate per la denuncia delle costruzioni di scarsa
rilevanza cartografica o censuaria.
1. La denuncia delle costruzioni, che soddisfano i requisiti di cui
all'articolo 6, si effettua mediante la presentazione della documentazione
prevista dalla normativa citata all'articolo 5, per l'accatastamento delle
unita' immobiliari urbane. E' facolta' del tecnico di parte allegare, in luogo
del tipo mappale, inquadrato sui punti fiduciali, un documento per
l'aggiornamento cartografico redatto dal tecnico medesimo con la compilazione
di un libretto delle misure, sulla base di elementi desunti da fonti
cartografiche, ivi comprese le foto aeree, ovvero con misure atte a
posizionare il fabbricato rispetto ai confini di particella o capisaldi della
mappa. Al libretto di misure e' allegato un estratto di mappa con
l'indicazione della costruzione. Nel caso di atto di aggiornamento gia'
prodotto, ma non inserito in atti, in luogo della presentazione dell'estratto
di mappa, e' sufficiente la citazione degli estremi di presentazione in
catasto del suddetto atto.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, secondo periodo, il dipartimento del
territorio provvede alla predisposizione di una apposita procedura
informatica, che sara' fornita gratuitamente ai consigli nazionali delle
categorie professionali abilitate alla presentazione degli atti di
aggiornamento catastale, affinche' provvedano ad una loro diffusione fra gli
iscritti."
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