Accedi al portale - Non fai parte della nostra community? Registrati è gratis!
GeoLIVE
4/11/2023 18:28 - Il rollout degli aggiornamenti relativi alla moderazione è ancora in corso, e durerà fino alle 22:30 di lunedi, ci potranno essere sporadici disservizi nel corso della giornata.


 
/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / sospensione TM
Forum

Parole da cercare:
Cerca su:

SEGUI ARGOMENTO

Autore sospensione TM

geom_luigi

Iscritto il:
22 Luglio 2005

Messaggi:
100

Località
MILANO

 0 -  0 - Inviato: 07 Aprile 2010 alle ore 14:20

Salve oggi ho presentato un TM in modesta entità, andando a demolire una parte del fabbricato esistente (inferiore al 50%), di cui l’area residua è stata stralciata dal mappale dell’abitazione ed accorpata ad un area cortilizia adiacente appartenete alla stessa ditta.
Soltanto che mi è stato sospeso scrivendomi queste motivazioni:
“- Stralcio d’area superiore a 20 mq da fare con PF;
- Aggiungere in relazione tecnica che trattasi di stralcio d’area senza cessione di diritti.”

Soltanto che al momento della sospensione ho chiesto, in base a quale normativa veniva sospeso il TM, peccato che ne il tecnico ne il dirigente sono stati in grado di darmi una risposta.
Pertanto chiedo a voi se conoscete la normativa che si riferivano loro.

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

 

Autore Risposta

t1000

Iscritto il:
31 Gennaio 2006

Messaggi:
483

Località
Paderno del Grappa (TV)

 0 -  0 - Inviato: 07 Aprile 2010 alle ore 17:59

E' il decreto del ministero delle finanze n. 28 del 02/01/1998, articoli 6 e 7.

"art. 6 - Costruzioni di scarsa rilevanza cartografica o censuaria.

1. Ai fini della applicazione delle modalita' semplificate di denuncia, di cui
all'articolo 7, vengono definite di scarsa rilevanza cartografica o censuaria:
a) le costruzioni realizzate in aderenza a fabbricati gia' inseriti in mappa
e comportanti un incremento di superficie coperta minore o uguale al cinquanta
per cento della superficie occupata dal corpo di fabbrica preesistente;
b) le unita' afferenti fabbricati gia' censiti o nuove costruzioni aventi
superficie minore o uguale a 20 m(elevato a)2 ; i manufatti precari in lamiera
o legname, le costruzioni in muratura di pietrame a secco, le tettoie, le
vasche e simili, purche' abbiano modesta consistenza planovolumetrica;
c) le costruzioni non abitabili o agibili e comunque di fatto non
utilizzabili, a causa di dissesti statici, di fatiscenza o inesistenza di
elementi strutturali e impiantistici, ovvero delle principali finiture
ordinariamente presenti nella categoria catastale, cui l'immobile e' censito o
censibile, ed in tutti i casi nei quali la concreta utilizzabilita' non e'
conseguibile con soli interventi edilizi di manutenzione ordinaria o
straordinaria. In tali casi alla denuncia deve essere allegata una apposita
autocertificazione, attestante l'assenza di allacciamento alle reti dei
servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas.

art. 7 - Modalita' semplificate per la denuncia delle costruzioni di scarsa
rilevanza cartografica o censuaria.


1. La denuncia delle costruzioni, che soddisfano i requisiti di cui
all'articolo 6, si effettua mediante la presentazione della documentazione
prevista dalla normativa citata all'articolo 5, per l'accatastamento delle
unita' immobiliari urbane. E' facolta' del tecnico di parte allegare, in luogo
del tipo mappale, inquadrato sui punti fiduciali, un documento per
l'aggiornamento cartografico redatto dal tecnico medesimo con la compilazione
di un libretto delle misure, sulla base di elementi desunti da fonti
cartografiche, ivi comprese le foto aeree, ovvero con misure atte a
posizionare il fabbricato rispetto ai confini di particella o capisaldi della
mappa. Al libretto di misure e' allegato un estratto di mappa con
l'indicazione della costruzione. Nel caso di atto di aggiornamento gia'
prodotto, ma non inserito in atti, in luogo della presentazione dell'estratto
di mappa, e' sufficiente la citazione degli estremi di presentazione in
catasto del suddetto atto.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, secondo periodo, il dipartimento del
territorio provvede alla predisposizione di una apposita procedura
informatica, che sara' fornita gratuitamente ai consigli nazionali delle
categorie professionali abilitate alla presentazione degli atti di
aggiornamento catastale, affinche' provvedano ad una loro diffusione fra gli
iscritti."


www.myspace.com/darksungtr

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

numero

(GURU)

Iscritto il:
30 Gennaio 2004

Messaggi:
1834

Località
prato

 0 -  0 - Inviato: 07 Aprile 2010 alle ore 18:20

Mi permetto di precisare che nel caso in oggetto la sospensione verte sulla richiesta di specificare se l'area stralciata sarà o meno oggetto di atto traslativo.

Nel caso non lo sia basta specificarlo in relazione come richiesto, altrimenti il tutto diventa obbligatoriamente un TF+TM e quindi un tipo ordinario con tutti gli annessi e connessi (quindi con PF).

saluti

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

pzero

» ACCOUNT NON PIU' ATTIVO
(GURU)

Iscritto il:
08 Luglio 2003

Messaggi:
1394

Località
Firenze - nome@cognome.it

 0 -  0 - Inviato: 07 Aprile 2010 alle ore 18:26

Ne avevamo già parlato in un altro post.
Chi ti ha sospeso il tipo ha probabilmente preso una grossa cantonata, se le cose stanno come hai detto.

Il dm citato da t1000 regolamenta le modeste entità.
Il limite dei 20 mq è un limite che identifica una costruzione modesta entità, cioè quello che si può introdurre in mappa senza misure, solo con le coordinate. Per di più questo è riferito a fabbricati e non ad aree, anche se urbane.

Gli ampliamenti (o demolizioni) inferiori al 50 % dell'esistente, senza il limite dei 20 mq, sono invece tipi in deroga al collegamento ai fiduciali.


Se tu demolisci un fabbricato in misura inferiore al 50 % e l'area residua l'accorpi all'esistente, non esiste il limite dei 20 mq per la superficie dell'area.
Non esiste un caso di pregeo 10 esattamente conforme a quanto dici, ma, ad esempio, la tipologia 25 è simile. Come vedi, non esiste nessun limite alle dimensioni dell'area creata.
..e pregeo 10 è una sorta di interpretazione definitiva delle circolari...

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

geom_luigi

Iscritto il:
22 Luglio 2005

Messaggi:
100

Località
MILANO

 0 -  0 - Inviato: 08 Aprile 2010 alle ore 17:37

Grazie pzero, era quello che pensavo anche io. soltanto che volevo una conferma.

Adesso vi chiedo come posso fare se il tecnico che ha preso in carico la pratica e il dirigente capo, la pensano lo stesso modo, cosa posso fare?

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

 

Parole da cercare:
Cerca su:


 
Ultime guide:
SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI (di geoalfa del 17/04/2024 08:07:41)
LOCALE DI SGOMBERO (C2) (di geoalfa del 11/04/2024 08:31:11)
INVIM imposta sull' incremeto del valore aggiuto (di geoalfa del 02/04/2024 08:26:37)
In merito alla data ultimazione lavori nelle pratiche DOCFA. (di geoalfa del 23/03/2024 07:45:06)

 
Ricerca moderatori per il forum:

Nell'ottica di migliorare la qualità dei post e ridurre i "flame", cerchiamo volontari per moderare uno o più forum di GeoLIVE, se siete interessati consultate direttamente il seguente post:

Grazie


 
Convertitore da PDF a libretto DAT:

Servizio gratuito che abbiamo realizzato per estrarre il libretto presente nel PDF rilasciato da SISTER e salvarlo come semplice file DAT da importare direttamente su PREGEO.

 


 
SOLIDARIETA':

 Donare non aiuta...SALVA!

Visita il sito dell'AVIS (www.avis.it) per maggiori informazioni.


 
Il nostro visualizzatore delle mappe catastali:


 
Amici:

STONEX

Progettazione e produzione di strumenti topografici di alta precisione

» Consulta l'elenco di tutti i nostri amici «

© 2003-2023 Ezio Milazzo e Antonino S. Cutri'
(Crediti)
HOME  |   FORUM  |   NEWS  |   EVENTI  |   FAQ  |   GLOSSARIO  |   GUIDE
RECENSIONI  |   NORMATIVA CATASTALE  |   ALTRE NORMATIVE  |   DOCUMENTI  |   DOWNLOADS
LINKS  |   BLOG
Chi siamo -  Contatti -  Informazioni legali -  Termini di utilizzo -  Proprietà intellettuale -  Privacy -  Informativa sui cookie