www.comune.salerno.it/allegati/6369.pdf qui dichiarano questo: ma non l'ho letta tutta con attenzione.
L’art. 42-bis, inoltre, abroga la lettera b), e il comma 3-bis, dell’art. 9, che reca
la disciplina relativa alle costruzioni strumentali all’attività agricola, è stato così
sostituito:
«Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali
necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135
del codice civile e in particolare destinate:
a) alla protezione delle piante;
b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti
per la coltivazione e l'allevamento;
d) all'allevamento e al ricovero degli animali;
e) all'agriturismo;
f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo
indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate
lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in
materia di collocamento;
g) alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;
h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o
commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e
loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228;
l) all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.