a me risulta questo:
mi sembra che invece si debba procedere ad una voltura, con il pagamento dei relativi diritti, a prescindere se sia stata soggetta a trascrizione o meno
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AGENZIA DEL TERRITORIO - PROVVEDIMENTO 8 agosto
2012: Modalita' di presentazione delle domande di
voltura riguardanti atti soggetti ad iscrizione
nel registro delle imprese che comportano
mutamento nell'intestazione catastale. (12A09073)
(Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2012)
IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO
d'intesa con
IL DIRETTORE GENERALE
per il mercato, la concorrenza, il consumatore,
la vigilanza e la normativa tecnica
del Ministero dello sviluppo economico
Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato con
regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572 e successive modificazioni;
Visto il regolamento per l'esecuzione delle disposizioni
legislative sul riordinamento dell'imposta fondiaria, approvato con
regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;
Visto il regolamento per la conservazione del nuovo catasto dei
terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;
Vista la legge 1° ottobre 1969, n. 679, concernente la
«Semplificazione delle procedure catastali»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 650, concernente il «Perfezionamento e revisione del sistema
catastale»;
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, che ha istituito presso la
camera di commercio l'ufficio del registro delle imprese di cui
all'art. 2188 del codice civile;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701,
concernente il «Regolamento recante norme per l'automazione delle
procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle
conservatorie dei registri immobiliari» e, in particolare, l'art. 5
comma 3, il quale stabilisce che la modifica o l'integrazione dei
modelli, delle formalita' e delle procedure per gli adempimenti degli
obblighi di cui al regolamento stesso possono essere adottate con
provvedimento del direttore generale del Dipartimento del territorio;
Visto l'art. 1 del decreto legislativo 18 gennaio 2000, n. 9, che
ha aggiunto, tra l'altro, gli articoli 3-bis, 3-ter e 3-sexies del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, riguardanti
l'utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti in
materia di registrazione, di trascrizione, di iscrizione, di
annotazione e di voltura degli atti relativi a diritti sugli
immobili;
Visto il decreto 13 dicembre 2000, emanato dal direttore generale
del Dipartimento delle entrate e dal direttore generale del
Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze, di concerto
con il direttore generale del Dipartimento degli affari civili e
delle libere professioni del Ministero della giustizia, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302, concernente
l'utilizzazione delle procedure telematiche per gli adempimenti in
materia di atti immobiliari e l'approvazione del modello unico
informatico e delle modalita' tecniche necessarie per la trasmissione
dei dati;
Visto l'art. 1, comma 374, della legge del 30 dicembre 2004, n.
311, concernente la presentazione degli atti di aggiornamento del
catasto per via telematica;
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Visto l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, il
quale prevede che, con provvedimento interdirigenziale dei direttori
delle Agenzie delle entrate e del territorio, di concerto con il
Ministero della giustizia, sono stabiliti i termini e le modalita'
della progressiva estensione delle procedure telematiche di cui
all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463;
Visto il provvedimento interdirigenziale 6 dicembre 2006, emanato
dal direttore dell'Agenzia delle entrate e dal direttore dell'Agenzia
del territorio, di concerto con il capo del Dipartimento degli affari
di giustizia del Ministero della giustizia, pubblicato sul
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre
2006, concernente l'estensione delle procedure telematiche per gli
adempimenti in materia di registrazione, trascrizione, iscrizione,
annotazione e voltura ad ulteriori tipologie di atti e di soggetti;
Visto l'art. 1, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
concernente l'obbligo della voltura catastale per gli atti soggetti
ad iscrizione nel registro delle imprese, il quale prevede che le
modalita' attuative concernenti la richiesta e l'esecuzione della
voltura catastale siano stabilite con provvedimento del direttore
dell'Agenzia del territorio, adottato d'intesa con il direttore
generale per il commercio, le assicurazioni e i servizi del Ministero
dello sviluppo economico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008,
n. 197, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero
dello sviluppo economico, ed in particolare l'art. 6, concernente le
funzioni della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il
consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Dipartimento per
l'impresa e l'internazionalizzazione;
Visto l'art. 19 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica;
Considerata la necessita' di definire le procedure per l'attuazione
delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 276, della legge 24
dicembre 2007, n. 244 1;
Vista l'intesa espressa dal direttore generale per il mercato, la
concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del
Ministero dello sviluppo economico con nota n. 73355 del 18 aprile
2011;
Visto il parere reso con nota n. 2011/69820 del 25 maggio 2011
dell'Agenzia delle entrate;
Dispone:
Art. 1
Atti soggetti a voltura
1. Sono soggetti all'obbligo della voltura catastale tutti gli
atti, per i quali e' prevista l'iscrizione nel registro delle
imprese, che comportano qualsiasi mutamento nell'intestazione
catastale dei beni immobili di cui siano titolari persone giuridiche.
2. Ai fini del presente provvedimento, e' considerato mutamento
dell'intestazione catastale qualsiasi trasformazione sociale, ovvero
variazione della denominazione o della ragione sociale, della sede e
di ogni altra indicazione identificativa della persona giuridica,
1 NdR - Si riporta il testo del comma 276, dell’art. 1, L. n. 244/2007 (legge finanziaria 2008)
“276. Sono soggetti all'obbligo della voltura catastale previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, gli atti soggetti ad iscrizione nel registro delle imprese che comportino
qualsiasi mutamento nell'intestazione catastale dei beni immobili di cui siano titolari persone giuridiche, anche se
non direttamente conseguenti a modifica, costituzione o trasferimento di diritti reali. Le modalità attuative delle
disposizioni del presente comma sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, adottato
d'intesa con il direttore generale per il commercio, le assicurazioni e i servizi del Ministero dello sviluppo
economico”.
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rispetto a quanto precedentemente iscritto in catasto, ancorche' non
direttamente conseguenti a modifica, costituzione o trasferimento di
diritti reali.
3. Non comportano mutamento dell'intestazione catastale gli atti
relativi al trasferimento della sede nell'ambito dello stesso comune.
Art. 2
Modalita' di presentazione delle domande di volture
1. A decorrere dal 15 ottobre 2012, per gli atti di cui all'art. 1,
ricevuti da notai e pubblici ufficiali abilitati alla trasmissione
telematica del modello unico informatico per la registrazione, la
trascrizione e la voltura catastale, gli adempimenti previsti dal
medesimo art. 1 sono assolti con le procedure telematiche di cui
all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463.
2. Per gli atti di cui al presente provvedimento, le procedure
telematiche possono avere ad oggetto:
a) la richiesta di registrazione e le domande di volture catastali;
b) le domande di volture catastali, qualora la registrazione sia
stata eseguita con procedura telematica.
3. Restano ferme le disposizioni del provvedimento
interdirigenziale 6 dicembre 2006 e successive modificazioni ed
integrazioni per gli atti soggetti ad iscrizione nel registro delle
imprese per i quali, oltre alla registrazione e alla voltura
catastale, e' richiesta la trascrizione.
4. Per gli atti di cui al comma 1, i tributi speciali catastali
dovuti per l'esecuzione delle volture sono versati con modalita'
telematiche, contestualmente alla trasmissione del modello unico
informatico.
Art. 3
Modalita' di aggiornamento delle banche dati
1. Le volture catastali presentate ai sensi dell'art. 2 sono
eseguite negli atti catastali informatizzati, con la menzione degli
estremi dell'atto da cui hanno origine e dei relativi dati di
registrazione.
2. Le modalita' dello scambio dei dati relativi all'iscrizione nel
registro delle imprese ai fini dell'aggiornamento dell'Anagrafe
immobiliare integrata sono definite con successivo provvedimento del
direttore dell'Agenzia del territorio, d'intesa con il direttore
generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza
e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico.
Art. 4
Pubblicazione
1. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 agosto 2012
Il direttore dell'Agenzia del territorio:
Alemanno
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato – Gazzetta Ufficiale italiana – Consultazione gratuita
on-line.
Ricordiamo che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo
stampa, che prevale in casi di discordanza.
saluti