Ecco qua:
Decisione del 24/06/1982 n. 3421 - Comm. Trib. Centrale - Sezione/Collegio 15
Intitolazione:
Invim.
Incremento imponibile.
Valore iniziale e finale.
Omogeneita' nei criteri estimativi.
Rettifica di un solo valore.
Illegittimita'.
Massima:
Dal momento che, ai fini dell'invim, il valore iniziale e quello finale concorrono alla formazione di un unico concreto giudizio estimativo sullo incremento di valore dell'immobile, non appare possibile che uno soltanto dei predetti elementi possa essere unilateralmente modificato, perche' in tal modo verrebbe alterato il contenuto di uno stretto rapporto di omogeneita'.
Testo
DIRITTO - Il ricorso va rigettato.
Per quel che riguarda l'imposta di registro, l'art. 23 del D.P.R. n. 634/1972, in modifica della presunzione assoluta stabilita dall'art. 47 della vecchia legge del registro, dispone che "nei trasferimenti immobiliari le accessioni, i frutti pendenti e le pertinenze si presumono trasferiti all'acquirente dell'immobile, a meno che siano esclusi espressamente dalla vendita, o si provi, con atto che abbia acquistato data certa mediante la registrazione che appartengono ad un terzo o sono stati ceduti all'acquirente da un terzo".
Nell'atto di donazione in esame il donante espressamente dichiarava che il fabbricato era stato costruito a cura e spese del donatario, e che era da considerare espressamente escluso dalla donazione.
Con tale dichiarazione il donante ha ottemperato al precetto di legge ed ha limitato la donazione al solo appezzamento di terreno.
[size= 10.0pt; font-family: Arial]Per quel che riguarda l'INVIM, secondo la costante giurisprudenza di questa Commissione e della Corte di Cassazione, il D.P.R. n. 643/1972, istitutivo dell'INVIM, per il combinato disposto degli artt. 2 e 6, ha adottato ai fini della determinazione dell'incremento imponibile un criterio di semplice calcolo aritmetico di differenza risultante dal raffronto tra il valore finale e quello iniziale del bene trasferito.
Detti valori sono legati tra loro da uno stretto rapporto di confronto, e concorrono alla formazione di un unico concreto giudizio estimativo sull'incremento di valore dell'immobile.
Di conseguenza, non appare possibile che uno soltanto dei predetti elementi possa essere unilateralmente modificato, perche' in tal modo verrebbe alterato il contenuto di uno stretto rapporto di confronto ed il conseguente calcolo aritmetico per la conoscenza dell'effettivo incremento del valore imponibile.
Pertanto, i secondi giudici hanno ben operato nell'aumentare il valore iniziale, in seguito all'incremento nel valore finale approvato dall'Ufficio e dalle Commissioni di merito.
da:
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getGiurisprudenzaDetail.do?id={D6DD5002-1FA4-495F-A76A-EDA2DC27404F} Invece per la Risoluzione 24/02/1979 n.250870 della Divisione Generale Tasse ...
...non sono riuscito a trovare nulla!
? che si sono vergognati di averla pensata e scritta e... la tengono nascosta
? Ma, una curiosità per cosa ti serve?