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Autore FRAZIONAMENTO STRADA E TIPO MAPPALE

sickboy

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06 Luglio 2005

Messaggi:
141

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 0 -  0 - Inviato: 03 Giugno 2014 alle ore 12:05

Buongiorno colleghi,

devo frazionare una strada in quanto il mio cliente è in possesso di una parte di essa da decenni. Il Comune ha deliberato la vendita e sono stato incaricato di eseguire tutte le pratiche necessarie per fare il rogito notarile.

Siccome il mio cliente a sue tempo ha costruito un fabbricato in parte ricadente sulla strada, per questo il comune ha deciso vi vendergli il relitto stradale, posso redigere il frazionamento ed il tipo mappale nello stesso tempo (una unica pratica frz+tipo mappale senza tipologia)

grazie

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Autore Risposta

pozzilli

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29 Aprile 2008

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Provincia di Isernia

 0 -  0 - Inviato: 04 Giugno 2014 alle ore 18:47

Salve.
Non puoi fare un'unica pratica per il semplice motivo che finchè la porzione di strada che stralcerai con il frazionamento non verrà intestata al tuo cliente, ti ritovi con due porzioni da fondere che hanno diversa titolarità.
La procedura dovrebbe essere quindi la seguente:

1 - Frazionamento con il quale stralcerai l'area che ti interessa dalla strada e che credo corrisponda esattamente all'impronta del fabbricato che occupa la strada;

2 - Atto di compravendita tra il Comune e il tuo cliente in seguito al quale la porzione di strada verrà intestata al tuo cliente;

3 - Tipo Mappale per fusione ed ampliamento della parte del fabbricato già intestata al tuo cliente e la parte di fabbricato che ricade sulla strada e dalla quale hai stralciato l'area con il precedente frazionamento.

Saluti e buon lavoro.
Ernesto.

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samsung

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29 Ottobre 2005

Messaggi:
2613

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 0 -  0 - Inviato: 04 Giugno 2014 alle ore 19:55

Penso che ci sia un problema.

Se sul relitto stradale compravenduto insiste una porzione di fabbricato non dichiarato, l'atto è nullo.

Non voglio rovinarti la festa, ma pensaci.

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it9gvo

(GURU)

Iscritto il:
19 Settembre 2006

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trappeto

 0 -  0 - Inviato: 06 Giugno 2014 alle ore 09:56

"samsung" ha scritto:
Penso che ci sia un problema.

Se sul relitto stradale compravenduto insiste una porzione di fabbricato non dichiarato, l'atto è nullo.

Non voglio rovinarti la festa, ma pensaci.



Per atti di vendita di suolo comunale su cui insiste un fabbricato costruito dall'acquirente, è consentito trasferire solamente il terreno, al fine di regolamentarne legalmente la proprietà.

Riferimenti di Legge:

- Risoluzione 24/02/1979 n.250870 della Divisione Generale Tasse

- Decisione Commissione Censuaria Centrale del 24/06/1982 n.3421 Sez. XV

- Art. 24 del D.P.R. 26/04/1986 n.131

www.mediterraneorinnovabile.it/attachmen...

Buon lavoro

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geoalfa

(GURU)

Iscritto il:
02 Dicembre 2005

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-

 0 -  0 - Inviato: 06 Giugno 2014 alle ore 13:08

Quoto e rimando alla GUIDA, appositamente costruita:

www.geolive.org/guide/procedure-e-metodo...

Vorrei far notare che il DPR N°131 del 26apr1986, lo trovate nelle RISORSE >>> NORMATIVE :


www.geolive.org/normativa/decreti-legge/...

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it9gvo

(GURU)

Iscritto il:
19 Settembre 2006

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trappeto

 0 -  0 - Inviato: 06 Giugno 2014 alle ore 13:31

"geoalfa" ha scritto:
Quoto e rimando alla GUIDA, appositamente costrita:

www.geolive.org/guide/procedure-e-metodo...

Perfetto, Gianni: velocità ed efficienza!

Buon lavoro a tutti

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Juri-

Iscritto il:
26 Ottobre 2005

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 0 -  0 - Inviato: 17 Luglio 2014 alle ore 18:00

Quindi la procedura corretta è quella riportata da "Pozzilli" ?

Frazionamento

Atto notarile

Tipo mappale per immissione in mappa fabbricato

Grazie

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it9gvo

(GURU)

Iscritto il:
19 Settembre 2006

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trappeto

 0 -  0 - Inviato: 17 Luglio 2014 alle ore 18:52

OK!

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Juri-

Iscritto il:
26 Ottobre 2005

Messaggi:
166

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 0 -  0 - Inviato: 17 Luglio 2014 alle ore 19:03

Grazie di nuovo.

Buon lavoro.

Juri

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georom

Iscritto il:
20 Febbraio 2007

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 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2014 alle ore 08:53

Ho cercato le norme citate del 1979 e 1982, ma senza esito... Avete qualche link?

E' per un caso analogo, grazie mille!

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georom

Iscritto il:
20 Febbraio 2007

Messaggi:
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 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2015 alle ore 11:00

Chiedo ai "guru" se gentilmente mi possono indicare dove trovare le norme citate perché non riesco a trovarle da nessuna parte...

Alcuni notai sostengono che bisogna accatastare al comune e vendere ai privati la porzione di edificio soprastante la strada, non solo il suolo...

Vorrei far vedere loro le autorevoli norme che sono state citate:

- Risoluzione 24/02/1979 n.250870 della Divisione Generale Tasse

- Decisione Commissione Censuaria Centrale del 24/06/1982 n.3421 Sez. XV

Grazie in anticipo

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geoalfa

(GURU)

Iscritto il:
02 Dicembre 2005

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11945

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 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2015 alle ore 18:17

Ecco qua:

Decisione del 24/06/1982 n. 3421 - Comm. Trib. Centrale - Sezione/Collegio 15

Intitolazione:
Invim.
Incremento imponibile.
Valore iniziale e finale.
Omogeneita' nei criteri estimativi.
Rettifica di un solo valore.
Illegittimita'.


Massima:
Dal momento che, ai fini dell'invim, il valore iniziale e quello finale concorrono alla formazione di un unico concreto giudizio estimativo sullo incremento di valore dell'immobile, non appare possibile che uno soltanto dei predetti elementi possa essere unilateralmente modificato, perche' in tal modo verrebbe alterato il contenuto di uno stretto rapporto di omogeneita'.

Testo

DIRITTO - Il ricorso va rigettato.
Per quel che riguarda l'imposta di registro, l'art. 23 del D.P.R. n. 634/1972, in modifica della presunzione assoluta stabilita dall'art. 47 della vecchia legge del registro, dispone che "nei trasferimenti immobiliari le accessioni, i frutti pendenti e le pertinenze si presumono trasferiti all'acquirente dell'immobile, a meno che siano esclusi espressamente dalla vendita, o si provi, con atto che abbia acquistato data certa mediante la registrazione che appartengono ad un terzo o sono stati ceduti all'acquirente da un terzo".

Nell'atto di donazione in esame il donante espressamente dichiarava che il fabbricato era stato costruito a cura e spese del donatario, e che era da considerare espressamente escluso dalla donazione.

Con tale dichiarazione il donante ha ottemperato al precetto di legge ed ha limitato la donazione al solo appezzamento di terreno.

[size= 10.0pt; font-family: Arial]Per quel che riguarda l'INVIM, secondo la costante giurisprudenza di questa Commissione e della Corte di Cassazione, il D.P.R. n. 643/1972, istitutivo dell'INVIM, per il combinato disposto degli artt. 2 e 6, ha adottato ai fini della determinazione dell'incremento imponibile un criterio di semplice calcolo aritmetico di differenza risultante dal raffronto tra il valore finale e quello iniziale del bene trasferito.

Detti valori sono legati tra loro da uno stretto rapporto di confronto, e concorrono alla formazione di un unico concreto giudizio estimativo sull'incremento di valore dell'immobile.

Di conseguenza, non appare possibile che uno soltanto dei predetti elementi possa essere unilateralmente modificato, perche' in tal modo verrebbe alterato il contenuto di uno stretto rapporto di confronto ed il conseguente calcolo aritmetico per la conoscenza dell'effettivo incremento del valore imponibile.

Pertanto, i secondi giudici hanno ben operato nell'aumentare il valore iniziale, in seguito all'incremento nel valore finale approvato dall'Ufficio e dalle Commissioni di merito.

da:
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getGiurisprudenzaDetail.do?id={D6DD5002-1FA4-495F-A76A-EDA2DC27404F}


Invece per la Risoluzione 24/02/1979 n.250870 della Divisione Generale Tasse ...

...non sono riuscito a trovare nulla!


? che si sono vergognati di averla pensata e scritta e... la tengono nascosta ?

Ma, una curiosità per cosa ti serve?

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georom

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 0 -  0 - Inviato: 16 Gennaio 2015 alle ore 09:32

Grazie geoalfa! Peccato per la risoluzione del 79... in qualche posto ci sarà pure...

----------------

Il problema che ho è che il Comune ha sdemanializzato e venduto a privati (atto del Segretario Generale) un relitto stradale con sovrastante porzione di fabbricato ai fini della sua regolarizzazione. Prima dell'atto fatto frazionamento del relitto.

Dopo l'atto fatto TM e Docfa, tutto ok.

Ora i proprietari vanno dal notaio per vendere l'immobile e questo dice loro che l'atto del Segretario Comunale è nullo in quanto (a suo parere) doveva essere venduto non solo il relitto, ma anche la porzione di edificio soprastante (che quindi andava accatastato per porzioni).

In comune quella di vendere il solo relitto è prassi consolidata da anni e sempre andata a buon fine, anche gli altri comuni grandi vicini e strutturati con segretario e ufficio contratti mi confermano questa prassi.

Alcuni comuni più piccoli (che non fanno l'atto di cessione interno ma da notai esterni) applicano in effetti l'interpretazione che mi ha dato il notaio, cioè fanno accatastale l'immobile per porzioni e vendono quella sopra il relitto.

Da informazini assunte dal segretario sombra che quando le regolarizzazioni da fare sono su aree private (non su relitti stradali) in effetti vale il principio che sostiene il notaio, mentre quando si ha a che fare con relitti stradali può essere ceduto solo il terreno sottostante.

Altri notai ancora fanno una via di mezzo e fanno accatastare la porzione sopra il relitto con diritti disgiunti (proprietà per l'area il Comune, proprietà per il fabbricato il privato) e poi cedono il diritto sull'area.

A mio parere (condiviso dal Segretario comunale) ques'ultima procedura equivale a vendere direttamente solo il relitto stradale, con notevoli risparmi di spesa per pratiche catastali come tutti sappiamo.

Chi ha ragione?

Al notaio in questione ho portato molti casi simili (per lui tutti sbagliati) ma volevo fargli vedere norme ufficiali.

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it9gvo

(GURU)

Iscritto il:
19 Settembre 2006

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trappeto

 0 -  0 - Inviato: 16 Gennaio 2015 alle ore 10:10

La soluzione riferita da georom mi sembra quella piu' idonea e che dovrebbe tacitare sia il notaio, sia il Comune, e cioè Catastare la porzione di fabbricato ricadente su area comunale cointestando "Privato proprietà superficiaria e Comune proprietà per l'area".

Buon lavoro

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georom

Iscritto il:
20 Febbraio 2007

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 0 -  0 - Inviato: 16 Gennaio 2015 alle ore 12:53

Beh, in realtà la soluzione adottata è stata quella di cedere la proprietà del solo relitto stradale (terreni) e NON quella di accatastare con diritti disgiunti per poi cedere la sola proprietà per l'area.

A nostro parere queste soluzioni sono equivalenti in punto di diritto, ma quella da noi scelta consentiva un notevole risparmio di pratiche e costi.

Purtroppo il notaio non la pensa così e non gli vanno bene nessuna di queste due.

Per lui si doveva accatastare la porzione in proprietà al Comune da cedere poi al privato.

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