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Autore cancellazione dell'annotazione "particella generata da

sllntn70

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18 Settembre 2011

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 0 -  0 - Inviato: 18 Settembre 2011 alle ore 14:35

cancellazione annotazione su una p.lla di terreno "particella generata da TF valido ai soli fini dell'ultimo comma art.18 L.47/85", una volta stipulato l'atto notarile di divisione la normativa prevede la cancellazione dell'annotazione, se l'AGT non provvede, possiamo chiedere che lo faccia con una tabella di variazione? tramite istanza citando quale articolo della normativa?

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Autore Risposta

CESKO

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Agro Nocerino Sarnese

 0 -  0 - Inviato: 19 Settembre 2011 alle ore 09:18

"sllntn70" ha scritto:
cancellazione annotazione su una p.lla di terreno "particella generata da TF valido ai soli fini dell'ultimo comma art.18 L.47/85", una volta stipulato l'atto notarile di divisione la normativa prevede la cancellazione dell'annotazione, se l'AGT non provvede, possiamo chiedere che lo faccia con una tabella di variazione? tramite istanza citando quale articolo della normativa?


dimmi che stai scherzando...........
perchè la tua domanda è più assurada dell'assurdo!
mah 8O
se il frazionamento(prima dell'atto) è nato così(ovvero senza essere depositato in comune) deve morire così.....

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geomal

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 0 -  0 - Inviato: 19 Settembre 2011 alle ore 10:29

troppo bello sarebbe... "la normativa prevede..." quale :?: :?:

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it9gvo

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trappeto

 0 -  0 - Inviato: 19 Settembre 2011 alle ore 23:30

"sllntn70" ha scritto:
cancellazione annotazione su una p.lla di terreno "particella generata da TF valido ai soli fini dell'ultimo comma art.18 L.47/85", una volta stipulato l'atto notarile di divisione la normativa prevede la cancellazione dell'annotazione, se l'AGT non provvede, possiamo chiedere che lo faccia con una tabella di variazione? tramite istanza citando quale articolo della normativa?



Subito dopo la registrazione in Catasto della DV relativa all'atto che ha giustificato l'omissione del deposito al comune, può essere cancellata da parte dell'Ufficio, su istanza in bollo, l'annotazione "UC" o "DE".

Questo perchè da quel momento può essere stipulato un rogito notarile di qualsiasi tipologia.

Buon lavoro

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CESKO

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Agro Nocerino Sarnese

 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2011 alle ore 08:46

"it9gvo" ha scritto:
"sllntn70" ha scritto:
cancellazione annotazione su una p.lla di terreno "particella generata da TF valido ai soli fini dell'ultimo comma art.18 L.47/85", una volta stipulato l'atto notarile di divisione la normativa prevede la cancellazione dell'annotazione, se l'AGT non provvede, possiamo chiedere che lo faccia con una tabella di variazione? tramite istanza citando quale articolo della normativa?



Subito dopo la registrazione in Catasto della DV relativa all'atto che ha giustificato l'omissione del deposito al comune, può essere cancellata da parte dell'Ufficio, su istanza in bollo, l'annotazione "UC" o "DE".

Questo perchè da quel momento può essere stipulato un rogito notarile di qualsiasi tipologia.

Buon lavoro


pero' sinceramente l'annotazione a prescindere se c'è o non c'è non implica sulla stipula del rogito......!
cmq ho dei forti dubbi(almeno dalle mie parti è così) della cancellazione dell'annotazione, sempre per il fatto che le particelle originarie scaturiscono da un Frazionamento non depositato.
Saluti

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totonno
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 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2011 alle ore 09:03

"it9gvo" ha scritto:
"sllntn70" ha scritto:
cancellazione annotazione su una p.lla di terreno "particella generata da TF valido ai soli fini dell'ultimo comma art.18 L.47/85", una volta stipulato l'atto notarile di divisione la normativa prevede la cancellazione dell'annotazione, se l'AGT non provvede, possiamo chiedere che lo faccia con una tabella di variazione? tramite istanza citando quale articolo della normativa?



Subito dopo la registrazione in Catasto della DV relativa all'atto che ha giustificato l'omissione del deposito al comune, può essere cancellata da parte dell'Ufficio, su istanza in bollo, l'annotazione "UC" o "DE".

Questo perchè da quel momento può essere stipulato un rogito notarile di qualsiasi tipologia.

Buon lavoro




L'ultimo comma dell'Art.18 L.47/85, se non sbaglio comma, recita:

Le disposizioni di cui sopra si applicano agli atti stipulati ed ai frazionamenti presentati ai competenti uffici del catasto dopo l'entrata in vigore della presente legge, e non si applicano comunque alle divisioni ereditarie, alle donazioni fra coniugi e fra parenti in linea retta ed ai testamenti, nonché agli atti costitutivi, modificativi od estintivi di diritti reali di garanzia e di servitù .

Ora, avendo applicato la legge non vedo perchè debba andare a cancellare l'annotazione, che ricorda il fatto, per permettere la stipula di un rogito. A mio parere non si deve fare anche perchè non influisce sul rogito ed anzi bisognerebbe nell'Atto citare il motivo per cui non è stato prodotto il frazionamento in Comune. Concordo quindi con Cesko.

Saluti.

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anonimo_leccese

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 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2011 alle ore 09:30

Buon giorno, comunque venga cancellata o meno dalla visura, è secondario,....ricordiamoci "sempre" che sono gli Atti Notarili che fanno fede, ed alle note di trascrizione presso la conservatoria :wink: In visura può esserci scritto anche che sono il proprietario di un appartamento di fronte al Colosseo, ma non vuol dire che è vero, purtroppo :( Un tecnico serio, farà sempre riferimento a quelli e non alle visure, che non sono probatorie -

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CESKO

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07 Novembre 2006

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Agro Nocerino Sarnese

 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2011 alle ore 09:41

"anonimo_leccese" ha scritto:
Buon giorno, comunque venga cancellata o meno dalla visura, è secondario,....ricordiamoci "sempre" che sono gli Atti Notarili che fanno fede, ed alle note di trascrizione presso la conservatoria :wink: In visura può esserci scritto anche che sono il proprietario di un appartamento di fronte al Colosseo, ma non vuol dire che è vero, purtroppo :( Un tecnico serio, farà sempre riferimento a quelli e non alle visure, che non sono probatorie -


CONCORDO......
e preciso che tale annotazione a motivo di esserci ai fini della "Pubblicita' Immobiliare".

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geoalfa

(GURU)

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 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2011 alle ore 12:15

"CESKO" ha scritto:
"anonimo_leccese" ha scritto:

Buon giorno, comunque venga cancellata o meno dalla visura, è secondario,....

ricordiamoci "sempre" che sono gli Atti Notarili che fanno fede, ed alle note di trascrizione presso la conservatoria :wink:

In visura può esserci scritto anche che sono il proprietario di un appartamento di fronte al Colosseo, ma non vuol dire che è vero, purtroppo :(

Un tecnico serio, farà sempre riferimento a quelli e non alle visure, che non sono probatorie -



CONCORDO......

e preciso che tale annotazione ha motivo di esserci ai fini della "Pubblicita' Immobiliare".



Appunto per questo non viene modificata la natura giuridica dell'atto !

e nemmeno si può dire che viene cancellata la storia al Catasto, perchè se l'annotazione è stata cancellata nella visura attuale, rimarrà sempre nella visura storica che ricondurrà al rogito!

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totonno
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 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2011 alle ore 12:19

"geoalfa" ha scritto:
"CESKO" ha scritto:
"anonimo_leccese" ha scritto:

Buon giorno, comunque venga cancellata o meno dalla visura, è secondario,....

ricordiamoci "sempre" che sono gli Atti Notarili che fanno fede, ed alle note di trascrizione presso la conservatoria :wink:

In visura può esserci scritto anche che sono il proprietario di un appartamento di fronte al Colosseo, ma non vuol dire che è vero, purtroppo :(

Un tecnico serio, farà sempre riferimento a quelli e non alle visure, che non sono probatorie -



CONCORDO......

e preciso che tale annotazione ha motivo di esserci ai fini della "Pubblicita' Immobiliare".



Appunto per questo non viene modificata la natura giuridica dell'atto !

e nemmeno si può dire che viene cancellata la storia al Catasto, perchè se l'annotazione è stata cancellata nella visura attuale, rimarrà sempre nella visura storica che ricondurrà al rogito!



Comunque per me è un procedimento non necessario e che, se non attuato, non impedisce la stipula dell'Atto.

Saluti.

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CESKO

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Agro Nocerino Sarnese

 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2011 alle ore 12:22

domanda:
ma perchè cancellare l'annotazione?
a che serve?
risposta:
A NIENTE
o forse per avere una visura con più spazio

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anonimo_leccese

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 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2011 alle ore 12:40

"CESKO" ha scritto:
domanda:
ma perchè cancellare l'annotazione?
a che serve?
risposta:
A NIENTE
o forse per avere una visura con più spazio



:roll: :roll: :roll: Non è, che c'è qualche problema di lottizzazione abusiva o meno :roll: :roll: :roll: A pensar male si sbaglia, ma a volte ci si azzecca.....come disse quelo :oops:

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it9gvo

(GURU)

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trappeto

 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2011 alle ore 23:17

In Catasto ciascuna p.lla può essere gravata di annotazione di stadio o permanente.

Un esempio di annotazione di stadio è la seguente: "variato col n. XXX" oppure "comprende il N.YYY".
Tale annotazione viene cancellata automaticamente non appena la stessa p.lla subisce una qualsiasi successiva variazione; e questo perchè non avrebbe alcun senso trascinarla nelle successive variazioni.

L'annotazione permanente invece deve rimanere associata alla p.lla fino a quando si verificherà un evento particolare collegato con la stessa annotazione.

Un esempio di annotazione permanente è appunto l'annotazione "DE" ex "UC" oggetto del presente post.
Tale annotazione deve rimanere fino a quando perverrà in Catasto la DV
relativa al rogito che ne giustifica l'omissione del deposito al Comune.

Nelle more della presentazione della suddetta DV, la p.lla potrebbe ad esempio cambiare di qualità ma non deve perdere l'annotazione!

Appena registrata la DV, l'annotazione UC può essere eliminata perchè ha finito di assolvere al suo compito.

Faccio presente che quasiasi annotazione permanente, seppure eliminata successivamente, rimane nella visura storica della p.lla.

Buon lavoro a tutti

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CESKO

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Agro Nocerino Sarnese

 0 -  0 - Inviato: 21 Settembre 2011 alle ore 08:45

"it9gvo" ha scritto:
In Catasto ciascuna p.lla può essere gravata di annotazione di stadio o permanente.

Un esempio di annotazione di stadio è la seguente: "variato col n. XXX" oppure "comprende il N.YYY".
Tale annotazione viene cancellata automaticamente non appena la stessa p.lla subisce una qualsiasi successiva variazione; e questo perchè non avrebbe alcun senso trascinarla nelle successive variazioni.

L'annotazione permanente invece deve rimanere associata alla p.lla fino a quando si verificherà un evento particolare collegato con la stessa annotazione.

Un esempio di annotazione permanente è appunto l'annotazione "DE" ex "UC" oggetto del presente post.
Tale annotazione deve rimanere fino a quando perverrà in Catasto la DV
relativa al rogito che ne giustifica l'omissione del deposito al Comune.

Nelle more della presentazione della suddetta DV, la p.lla potrebbe ad esempio cambiare di qualità ma non deve perdere l'annotazione!

Appena registrata la DV, l'annotazione UC può essere eliminata perchè ha finito di assolvere al suo compito.

Faccio presente che quasiasi annotazione permanente, seppure eliminata successivamente, rimane nella visura storica della p.lla.

Buon lavoro a tutti


cocncordo pienamente con quanto detto........
ma l'eliminazione dell'annotazione "DE" ai fini pratici a cosa serve???
mi viene da pensare che successivamente(anche se rimane nella storia) si voglia nascondere qualcosa.....
una lottizzazione abusiva?
Buon Lavoro

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it9gvo

(GURU)

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19 Settembre 2006

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trappeto

 0 -  0 - Inviato: 21 Settembre 2011 alle ore 09:00

Cesko ha scritto:

"" ma l'eliminazione dell'annotazione "DE" ai fini pratici a cosa serve???
mi viene da pensare che successivamente(anche se rimane nella storia) si voglia nascondere qualcosa.....
una lottizzazione abusiva? ""

______________________________________________
A ciascun Ufficio sono demandate le proprie competenze:
un esempio che penso calzi benissimo:

Un padre ha 10 figli per cui commissiona ad un tecnico il frazionamento del suo terreno di un ettaro in 10 lotti e dona un lotto a ciascun figlio con regolare rogito notarile.

Il Catasto è tenuto ad approvare il tipo di fraziionamento ma non scordiamoci che già la Legge 47/1985 imponeva (o ricordava...) alle autorità comunali la vigilanza sul territorio!

Qualora il Comune dovesse ravvisare sui luoghi un inizio di lottizzazione abusiva, nulla gli impedisce di procedere secondo le proprie competenze.

Buon lavoro

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