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Autore diritto di abitazione

francocalifano

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28 Settembre 2012 alle ore 17:29

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avellino

 0 -  0 - Inviato: 03 Gennaio 2014 alle ore 16:57

Anzitutto buonasera a tutti e buon 2014

Mi presento sono un geometra della provincia di avellino.

Chiedo subito lumi a qualcuno su un dubbio che mi è venuto:

Dovendo fare una voltura ho questo caso:

Atto notarile in cui una madre dona a due figli la sua quota riservandosi il diritto di abitazione.

Nel momento in cui vado a fare la voltura ai due figli si attribuisce la nuda proprietà o la proprietà?

Grazie a chi volesse rispondere.

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Autore Risposta

EFFEGI
f.g.

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16 Dicembre 2008

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Irpinia

 0 -  0 - Inviato: 03 Gennaio 2014 alle ore 17:45

"francocalifano" ha scritto:
Anzitutto buonasera a tutti e buon 2014

Mi presento sono un geometra della provincia di avellino.

Chiedo subito lumi a qualcuno su un dubbio che mi è venuto:

Dovendo fare una voltura ho questo caso:

Atto notarile in cui una madre dona a due figli la sua quota riservandosi il diritto di abitazione.

Nel momento in cui vado a fare la voltura ai due figli si attribuisce la nuda proprietà o la proprietà?

Grazie a chi volesse rispondere.



Benvenuto collega.

Il diritto di abitazione anche se è un diritto reale di godimento (che è sempre per l'intero) non deve essere volturato in catasto....

Ora mi aspetto numerose risposte contraddittorie, solo perchè nel software voltura sono previsti i codici "abitazione e abitazione su proprietà superficiaria...", ma resta sempre solo un software.

Devi inserire i due figil come pieni proprietari per 1/2 ciascuno.

Ti rimando al seguente link in cui se ne è parlato molto chiaramente, al quale, credo, ti dovevi agganciare:


www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/cir...

P.S. quando muore una persona lasciando a succedergli per legge il coniuge superstite quanti di voi volturano il diritto di abitazione spettante al coniuge ai sensi dell'art. 540 del c.c...

IO MAI.

Saluti cordiali

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kimi83

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08 Novembre 2013 alle ore 20:23

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 0 -  0 - Inviato: 31 Marzo 2014 alle ore 20:33

Salve mi accodo alla discussione illustrandovi un caso che ho tra le mani.

Tizio è proprietario di una casa (A3 di 7 vani) in cui Caio ha il diritto di abitazione. Tizio decide di dividere in due parti l'unità immobiliare rimpicciolendo la casa creando:

- una A3 di 5 vani

- un C2 di 30 mq

Qui sorgono i miei dubbi...

Caio mantiene il diritto di abitazione anche sul magazzino? Il diritto di abitazione non dovrebbere riguardare esclusivamente una abitazione?

In attesa di vostre considerazioni in merito, saluto cordialmente.

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EFFEGI
f.g.

Iscritto il:
16 Dicembre 2008

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Irpinia

 0 -  0 - Inviato: 31 Marzo 2014 alle ore 21:44

Se Caio utilizzerà effettivamente l'abitazione con l'annessa pertinenza (C2) esercitando di fatto il diritto di abitazione anche sulla pertinenza la risposta è affermativa. Caio può usufruire del diritto di abitazione sia sull'abitazione che sulla pertinenza.

Riporto uno stralcio prelevato dal sito dell'Agenzia delle Entrate: "... tra gli altri diritti reali rientra, se effettivamente esercitato, il diritto di abitazione spettante, ad esempio, al coniuge superstite ai sensi dell’art. 540 del c.c. ed al coniuge separato, convenzionalmente (è esclusa la separazione di fatto) o per sentenza. Il diritto di abitazione si estende anche alle pertinenze della casa adibita ad abitazione principale".


www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Ns...

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Salvatore_B.

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29 Gennaio 2014 alle ore 14:47

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Juneau

 0 -  0 - Inviato: 31 Marzo 2014 alle ore 21:51

Il C/2 non è abitazione, per cui C non vi ha diritti su questo C/2 (non può esercitare quel diritto su dei locali che non sono abitativi). Ma se il C/2 creato da T è accessorio/pertinenza dell'abitazione, C ha diritto sul C/2 e T, fino a quando non si estingue il diritto di C, deve starsene zitto e lontano. Quasi certamente T non doveva neanche fare quella variazione catastale, e non dovrebbe fare neanche lavori di trasformazione.

In ogni caso è importante sapere la genesi di questo diritto di abitazione sull'immobile originario. Una semplice variazione catastale non ha alcun peso, cioè una variazione fatta dall'intestatario catastale non può operare una riduzione del diritto di C. Sono altre le cause di riduzione.

Il diritto di abitazione non dovrebbere riguardare esclusivamente una abitazione?

Riguarda una abitazione, ma potrebbe essere di 2 vani o di 15 vani. Dipende dalla genesi.

Sperando che non finiscano in Tribunale.

@ Effe e Gi. Ritengo utile se si sviluppasse una discussione circa l'opportunità di inserirlo in ditta.

P.S. Ho scritto e inviato mentre già EFFEGI aveva postato. Lascio ugualmente come avevo scritto.

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kimi83

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08 Novembre 2013 alle ore 20:23

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 0 -  0 - Inviato: 01 Aprile 2014 alle ore 17:56

In effetti il C2 originato funge da magazzino/deposito ed è utilizzato da Tizio che nello stesso stabile ha un negozio. Quindi non direi proprio che allo stato attuale è pertinenza dell'abitazione in cui Caio vanta il diritto di abitazione. Il mio dubbio è sorto proprio da questo, di fatto è stato intaccato il diritto di Caio. Cosa sarebbe successo se il magazzino fosse stato creato di 100 mq e alla casa sarebbero rimasti solo due vani? E se successivamente Tizio vende sto magazzino? Rimango dubbioso...

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dado48

(GURU)

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Terzo pianeta del Sistema Solare

 0 -  0 - Inviato: 01 Aprile 2014 alle ore 19:21

Riporto alcune nozioni di base, rammentando che il caso specifico descritto da Kimi83 non permette alcuna nostra considerazione, poiché non conosciamo le clausole contenute nell'Atto costitutivo del diritto di abitazione.

Art. 1022 - Abitazione.
Chi ha diritto di abitazione di una casa può abitarla limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia.

Nozione
Il diritto di abitazione è disciplinato dall'art. 1022 del Codice Civile, è un diritto reale immobiliare, ha carattere strettamente personale e conferisce all'habitator unicamente la facoltà di abitare l'immobile con il proprio nucleo familiare, con esclusione, pertanto, di ogni forma di godimento indiretto nonché di ogni utilizzazione diversa della casa (quali destinazione ad attività professionale, commerciale, ecc.), e nei limiti dei bisogni personali del titolare e della sua famiglia, limitando l'occupazione a quella parte occorrente ai bisogni logistici propri e della famiglia (art. 1025 c.c.): in tal modo, sulla stessa casa può concorrere, per la parte eccedente tali bisogni, il godimento del proprietario.


Se si avessero ulteriori notizie, si potrebbe ampliare la discussione e ricavarne utili ed ulteriori considerazioni.

Ciao, buon lavoro.

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Salvatore_B.

Iscritto il:
29 Gennaio 2014 alle ore 14:47

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Juneau

 0 -  0 - Inviato: 01 Aprile 2014 alle ore 20:40

"kimi83" ha scritto:
... Cosa sarebbe successo se il magazzino fosse stato creato di 100 mq e alla casa sarebbero rimasti solo due vani? E se successivamente Tizio vende sto magazzino? Rimango dubbioso...

Dipende. Se due vani più servizi sono ritenuti "abbastanza" per l'abitante, in teoria non è stato intaccato il diritto di C.

Ci sono stati figli che hanno trascinato in Tribunale il genitore superstite per ridurgli l'abitazione. Dipende. Se l'abitazione è "vasta" da un punto di vista del c.c. hanno ragione i figli. Diverso potrebbe essere il caso se il diritto è acquistato con atto notarile (perché comanda l'atto), ma non credo si facciano atti per questo tipo di diritto, piuttosto si fanno per l'usufrutto, che è più "ampio" come diritto.

In ogni caso quando tra familiari si finisce in Tribunale generalmente hanno tutti torto, almeno moralmente.

Se T vende e C scopre di essere leso, potrebbe chiedere i danni. Ma facciamo in modo che la gente viva in pace. Con 5 vani si può.

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geoalfa

(GURU)

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-

 0 -  0 - Inviato: 02 Aprile 2014 alle ore 08:42

"dado48" ha scritto:
Riporto alcune nozioni di base, rammentando che il caso specifico descritto da Kimi83 non permette alcuna nostra considerazione, poiché non conosciamo le clausole contenute nell'Atto costitutivo del diritto di abitazione.

Art. 1022 - Abitazione.
Chi ha diritto di abitazione di una casa può abitarla limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia.

Nozione
Il diritto di abitazione è disciplinato dall'art. 1022 del Codice Civile, è un diritto reale immobiliare, ha carattere strettamente personale e conferisce all'habitator unicamente la facoltà di abitare l'immobile con il proprio nucleo familiare, con esclusione, pertanto, di ogni forma di godimento indiretto nonché di ogni utilizzazione diversa della casa (quali destinazione ad attività professionale, commerciale, ecc.), e nei limiti dei bisogni personali del titolare e della sua famiglia, limitando l'occupazione a quella parte occorrente ai bisogni logistici propri e della famiglia (art. 1025 c.c.): in tal modo, sulla stessa casa può concorrere, per la parte eccedente tali bisogni, il godimento del proprietario.


Se si avessero ulteriori notizie, si potrebbe ampliare la discussione e ricavarne utili ed ulteriori considerazioni.

Ciao, buon lavoro.



Concordo!

e per rafforzare evidenzio la impeccabile risposta di Claudio in arte Dado48

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kimi83

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08 Novembre 2013 alle ore 20:23

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 0 -  0 - Inviato: 02 Aprile 2014 alle ore 09:54

Clicca sull'immagine per vederla intera

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dado48

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Terzo pianeta del Sistema Solare

 0 -  0 - Inviato: 02 Aprile 2014 alle ore 10:12

Se “l'appartamento infra descritto sotto la lettera A” è stato ridotto nella propria superficie e nella propria destinazione d'uso con la formazione di un'unità C/2, utilizzata ora dal proprietario dell'immobile, si è certamente leso il diritto di abitazione.
Resta il dubbio che il titolare del diritto di abitazione possa utilizzare questa nuova unità immobiliare il luogo del proprietario, poiché il diritto è “solo” di abitazione e sembrerebbe il C/2 non possa configurarsi quale pertinenza dell'abitazione.
Nel caso si dovrebbe procedere con una rimessa in pristino, a meno di un accordo con il proprietario per un adeguato indennizzo, il cui valore potrebbe essere determinato con l'applicazione delle tabelle dei Coefficienti per il calcolo del valore dell'usufrutto.

Altre considerazioni ed apporti ?

Ciao, buon lavoro.

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EFFEGI
f.g.

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Irpinia

 0 -  0 - Inviato: 02 Aprile 2014 alle ore 10:57

"dado48" ha scritto:
Se “l'appartamento infra descritto sotto la lettera A” è stato ridotto nella propria superficie e nella propria destinazione d'uso con la formazione di un'unità C/2, utilizzata ora dal proprietario dell'immobile, si è certamente leso il diritto di abitazione.


Condivido è quello che avevo asserito nel mio precedente intervento al quale rimando.

"dado48" ha scritto:
Resta il dubbio che il titolare del diritto di abitazione possa utilizzare questa nuova unità immobiliare il luogo del proprietario, poiché il diritto è solo” di abitazione e sembrerebbe il C/2 non possa configurarsi quale pertinenza dell'abitazione.


Su questo non sono d'accordo poichè ritengo che il diritto di abitazione possa estendersi "anche" alle pertinenze "normalmente utilizzate dal titolare del diritto di abitazione" (in caso di non utilizzo il diritto viene meno) come si rileva anche dal link allegato al mio precedente intervento, e, se vale per il fisco, non vedo perchè non dovrebbe valere per il diritto civile.
Altre considerazioni ed apporti sempre ben accette.
Cordialmente

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Salvatore_B.

Iscritto il:
29 Gennaio 2014 alle ore 14:47

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Juneau

 0 -  0 - Inviato: 02 Aprile 2014 alle ore 11:19

A fronte di quell'atto qual è la posizione, la reazione, di C?

C è legato da stretta relazione affettiva con T e lascia correre?

T paga a C qualcosa? Una sorta di canone d'affitto? Una somma una tantum in forma privata?

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dado48

(GURU)

Iscritto il:
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Terzo pianeta del Sistema Solare

 0 -  0 - Inviato: 02 Aprile 2014 alle ore 11:35

Nel caso in esame, a me sembra che il diritto di abitazione relativo alla porzione trasformata in C/2 sia stato estorto dal proprietario, poiché questa superficie è da questo utilizzata per altro scopo (commerciale).
Ora, se questo è l'utilizzo, non è possibile che sia ritenuto pertinenza dell'abitazione per due motivi:
- il primo è proprio legato all'utilizzo attuale a scopo commerciale
- il secondo è legato alla primaria destinazione della superficie che era abitazione e, come tale, non poteva essere arbitrariamente cambiato.
In ultimo, se il titolare del diritto accetta questa variazione e riutilizza la superficie per propri scopi, tutto si ricompone, mentre se ne è impossibilitato, vuoi perché il proprietario lo impedisce oppure perché proprio non sa cosa farsene, è indispensabile trovare una soluzione:
la superficie viene restituita nello stato di fatto e di diritto precedente, oppure si riconosce un giusto indennizzo.

Altre opinioni ?
Ciao, buon lavoro.

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EFFEGI
f.g.

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16 Dicembre 2008

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Irpinia

 0 -  0 - Inviato: 02 Aprile 2014 alle ore 12:06

"Salvatore_B." ha scritto:
A fronte di quell'atto qual è la posizione, la reazione, di C?

C è legato da stretta relazione affettiva con T e lascia correre?

T paga a C qualcosa? Una sorta di canone d'affitto? Una somma una tantum in forma privata?



Scusa Salvatore_B ma a noi che ci serve sapere dei rapporti affettivi, personali, economici o... di letto.

Al massimo sarebbe utile conoscere il "titolo che ha generato il diritto di abitazione" e su quali immobili lo stesso viene esercitato di fatto.

Il diritto di abitazione è un diritto reale di godimento e come tale è regolamentato dal diritto e non dai rapporti umani (quelli li dobbiamo lasciare alle parti interessate).


Rettifica al mio precedente intervento:
"kimi83" ha scritto:
In effetti il C2 originato funge da magazzino/deposito ed è utilizzato da Tizio che nello stesso stabile ha un negozio.


Mi era sfuggito il sopra riportato intervento di kimi83, per cui ritengo che allo stato attuale, è venuto meno il requisito di pertinenzialità con l'abitazione a causa della diversa destinazione (commerciale) nonchè dal mancato utilizzo.
Saluti

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