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Chiarimenti AdE-Territorio di PT N 5065 28dic2015 |

geoalfa
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Cosa ne pensate di questa circolare-chiarimenti dell'AdE-Territorio di Potenza n 5065 del 28dic2015? Se non riuscite a leggerla, recuperatela in qualche maniera, per me ora è pressochè impossibile fare meglio! Colgo l'occasione per porgere i MIGLIORI AUGURI PER UN FELICE E PROFICUO 2016 !
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gerardocampagna
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Rapolla (PZ)
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con nota n. 5065 del 28/12/2015 l’Agenzia delle Entrate –Ufficio Provinciale Territorio POTENZA, ha disposto che a far data dal 01/01/2016, nella lettera d'incarico, da presentare per i tipi di frazionamento sprovvisti della firma di almeno uno dei titolari di diritti reali, dovranno essere indicati gli estremi del procedimento giudiziale promosso dai soggetti portatori di interessi legittimi, tesi al riconoscimento dei diritti reali ( usucapione, ...). ================================= CIRCOLARE 49/T Del 27 Febbraio 1996 OGGETTO:Articolo 1.commi 5 e 8, del D.M.Fin. 701/94 (...) paragrafo 2. TIPO DI FRAZIONAMENTO (...) C)- Tipi non redatti in conformità alle disposizioni vigenti, ma ricevibili, ed iscrivibili in atti con l'osservanza delle modalità indicate nel paragrafo n° 3. In questa fattispecie rientra una ampia casistica avente carattere residuale rispetto ai tipi indicati alle precedenti lettere A) e B). Tra questi rilevano in particolare i casi di mancata sottoscrizione del tipo ovvero mancata sottoscrizione del tipo ovvero mancata autorizzazione al mandato da parte di eventuali titolare di diritti reali; diversi dai conferenti l'incarico professionale: - per cause di forza maggiore ( irreperibilità, morte presunta di persone fisiche, inesistenza o soppressione di persone giuridiche ): - nei procedimenti promossi dai soggetti portatori di interessi legittimi, tesi al riconoscimento ovvero all'acquisizione della proprietà e dei diritti reali ( usucapione ). (...) paragrafo 3. MODALITA' DA OSSERVARE NELL'IPOTESI CHE IL TIPO NON SIA CONFORME (...) Nell'ipotesi di mancata conformità alle disposizione sopra richiamate, i tipi diversi da quelli, indicati al paragrafo n° 2, lettera B), sono ricevibili ed inseribili in atti con le modalità ed alle condizioni di seguito precisate: - la lettera d'incarico, sottoscritta per accettazione anche dal professionista, deve obbligatoriamente contenere gli elementi informativi riportati nel modello allegato. La stessa può essere proficuamente utilizzata come delega alla rappresentanza (...)
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marcusweit
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Ciao Geoalfa, Buon anno Per pignoleria, correggi il titolo.. PT è Pistoia. In relazione ho sempre riportato gli estremi del procedimento, ripeterli nella lettera di incarico è solo una ripetizione, nella quale mi par che non sia neanche richiesto nel modello della stessa lettera di incarico
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geoalfa
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Buon Anno anche a te! Non posso correggere nel titolo il simbolo banalmente errato di Pistoia con quello giusto di Potenza per il semplice fatto che fin tanto che Tony non avrà provveduto a fare le modifiche tanto attese su geoLIVE.org tutto rimarrà immutato ivi compresi gli errori di gioventù! Ma ora provvedo a trascrivervi la famosa circolare-chiarimenti ! Secondo me è tutto un dire, specialmente se il firmatario fosse lo stesso Ing. Panetta che in un convegno sostenne che le coordinate dei vertici delle particelle si sarebbero dovute rilevare tranquillamente e con successo negli estratti Wegis!.... Saluti
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geoalfa
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"geoalfa" ha scritto: Dall' Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Potenza Prot. 5065 Potenza 28 DIC 2015 Ai Collegi e Ordini professionali [ ... omissis .... ] A tutto il personale Sede e, p.c. Direzione Regionale della Basilicata ufficio Attività Immobiliari OGGETTO: Chiarimenti sull'obbligo di firma nella presentazione dei Frazionamenti e Tipi Mappali-Art. 1 comma 8 del DM 701 del 19/4/1994. In relazione alla sottoscrizione dei tipi di PREGEO, si vogliono fornire alcuni chiarimenti in relazione alla prassi adottata presso l'Up di Potenza - Territorio.Con la circolare n.49/T del 27/2/1996 è stato fatta una distinzione tra Tipi Mappali e Tipi di Frazionamento evidenziando che per i primi risulta preminente l'interesse dell'Amministrazione Finanziaria ad acquisire agli atti le dichiarazioni di accatastamento dei fabbricati. Qualora la sottoscrizione non risulti conforme alle disposizioni dettate dal DM 701/94 al tipo mappale deve essere allegata lettera d'incarico nella quale va specificato l'interesse legittimo che giustifichi l'incoerenza tra il soggetto sottoscrittore dell'atto di aggiornamento e il titolare dei diritti reali del terreno su cui il fabbricato é stato costruito, riportati in catasto. In tal modo si creano le condizioni per le quali il denunciante può assolvere gli obblighi di natura fiscale rinviando al Pubbico Ufficiale la competenza per la successiva regolarizzazione di natura civilistica. Relativamente ai tipi di frazionamento, la stessa circolare 49/T/96 mette in evidenza che per la tipologia di atti di aggiornamento sono preminenti i profili civilistici mentre sono irrilevanti quelli fiscali. Tuttavia consente la presentazione di tipi di frazionamento "non redatti in conformità alle disposizioni vigenti, ma ricevibili ed iscrivibili in atti con l'oservanza delle modalità indicate nel paragrafo n. 3. In questa fattispecie rientra una ampia casistica avente carattere residuale rispetto ai tipi indicati alle precedenti lettere A) e B). Tra questi rilevano in particolare i casi di mancata sottoscrizione del tipo ovvero mancata autorizzazione al mandato da parte di eventuali titolari di diritti reali; diversi dai conferenti l'incarico professionale: - omissis; - nei procedimenti promossi da soggetti portatori di interessi legittimi, tesi al riconoscimento ovvero all'acquisizione della proprietà e dei diritti reali (usucapione, ......). In definitiva, nella circolare 49/T/96 si fa riferimento alla possibilità di presentare tipi di frazionamento anche in presenza di mancata sottoscrizione dell'atto di aggiornamento da parte dei titolari dei diritti reali sul terreno oggetto di frazionamento in caso di procedimenti giudiziali tesi al riconoscimento ovvero all'acquisizione della proprietà per usucapione. Pertanto a partire dal 01/01/2016 nella presentazione di tipi di frazionamento, in presenza di mancata sottoscrizione dell'atto di aggiornamento da parte dei titolari dei diritti reali sul terreno, occorre che nella lettera d'incarico, siano riportati gli estremi del procedimento in corso che ne legittimo l'interesse. Non una dichiarazione d'intenti, quindi, ma un procedimento promosso, per esempio, per riconoscimento della proprietà per usucapione. In estrema sintesi si ribadisce che non sarà consentito presentare TIPI di FRAZIONAMENTO sprovvisti di firma di almeno uno dei titolari dei diritti reali, riportati in catasto, della particella oggetto dell'atto di aggiornamento senza che si sia avviato il procedimento che ne legittimi la presentazione. Sarà ammesso, invece, la presentazione dei TIPI MAPPALI sprovvisti della firma del titolare del terreno riportato in catasto purchè debitamente giustificato con la lettera di incarico di cui alla circolare 194/T e rispettando le modalità della circolare 49/T/96 e successive integrazioni, per la sola sagoma della superficie coperta del fabbricato stesso (con esclusione quindi di eventuali corti graffate) a meno che non si indichino, anche per questo caso, gli estremi del procedimento in corso, come per i tipi di frazionamento. IL DIRETTORE Ing. Nicola Fulvio Panetta
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totonno
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"geoalfa" ha scritto:
Secondo me è tutto un dire, specialmente se il firmatario fosse lo stesso Ing. Panetta che in un convegno sostenne che le coordinate dei vertici delle particelle si sarebbero dovute rilevare tranquillamente e con successo negli estratti Wegis!.... Saluti Questa affermazione deve essere approfondita. Qual è il problema? Qual è la casistica alla quale si riferiva l'ingegnere? Poteva essere il risultato da raggiungere di una attività d'ufficio teso a qualificare il documento wegis ? Grazie.
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rubino
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"totonno" ha scritto: "geoalfa" ha scritto:
Secondo me è tutto un dire, specialmente se il firmatario fosse lo stesso Ing. Panetta che in un convegno sostenne che le coordinate dei vertici delle particelle si sarebbero dovute rilevare tranquillamente e con successo negli estratti Wegis!.... Saluti Questa affermazione deve essere approfondita. Qual è il problema? Qual è la casistica alla quale si riferiva l'ingegnere? Poteva essere il risultato da raggiungere di una attività d'ufficio teso a qualificare il documento wegis ? Grazie. Cosa c'entra tutto questo - sempre che sia vero - con la nota oggetto della discussione?
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totonno
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"rubino" ha scritto:
Cosa c'entra tutto questo - sempre che sia vero - con la nota oggetto della discussione? Niente. Non c'entra niente. Per l'appunto.
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geoalfa
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"geoalfa" ha scritto: Secondo me è tutto un dire, specialmente se il firmatario fosse lo stesso Ing. Panetta che, in un convegno, sostenne che le coordinate dei vertici delle particelle si sarebbero dovute rilevare tranquillamente e con successo negli estratti Wegis!.... "rubino" ha scritto: Cosa c'entra tutto questo - sempre che sia vero - con la nota oggetto della discussione? Rispondo a Rocco detto Rubino, perchè ha introdotto il tema e merita senza dubbio che gli risponda! Rocco, il " è tutto un dire " è senza dubbio una evidenziazione della "pappardella" predisposta dal dirigente l'Ufficio di Potenza per evidenziare una cosa che tutti abitualmente facciamo e di cui non ce n'era alcun bisogno. Specialmente se esposta in cotal maniera da un funzionario del Catasto, non so se omonimo, oppure chissà, forse coincidente con lo stesso dirigente firmatario del documento de quo, che in un convegno ( ove erano presenti alcuni amici comuni di cui, in privato se lo vorrai, posso dirti i nomi ) asserì dettagliatamente quanto ho sopra espresso in maniera molto condensata - amici della cui correttezza non ho alcun dubbio! Il " tutto un dire" quindi, sta nella corretta presentazione di colui che, con grande dispiego di energie, afferma un concetto già noto della cui base e con altrettanto dispiego di autorità affermò cose senza nè capo nè coda! Rocco, buona Befana!
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totonno
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Rubino, se hai introdotto te il tema, mi spieghi cosa volevi sapere ? Il curriculum dell'Ingegnere ? Così magari possiamo discutere senza uscire fuori dal seminato.
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Leo
Leonardo Gualandi (leometra@gmail.com)
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Salve. Non mi pare che l'identità del firmatario sia fuori dal seminato; è vero che tecnicamente non ha alcuna importanza chi firma una circolare, perché da questo punto di vista vale soltanto che ne abbia formalmente titolo. Ma professionalmente non è la stessa cosa, perché un funzionario che emanasse una direttiva “ discutibile” (molto discutibile!) essendone formalmente titolato ma gravato da precedenti altrettanto discutibili o addirittura fallaci, legittimerebbe metterne proficuamente in discussione il ruolo. Inoltre ci sono altri aspetti che influiscono sull'efficacia dei provvedimenti così formulati: volente o nolente l'autorevolezza di chi propone un argomento ha un peso. E un funzionario recidivo in vistosi errori perde autorevolezza. La favola “al lupo” non l'ho inventata io. Spero anch'io che chi ha firmato questa discutibilissima circolare non sia lo stesso che manifestava ufficialmente quella stravagante idea riguardo alle mappe. Se sono due persone diverse, possono aver errato; se è una sola, persevera! Buon lavoro Leonardo
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totonno
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Per esprimere un giudizio sulle qualità della persona in base a quello che ha detto in un convegno bisogna avere a disposizione tutto il discorso. Siccome questa cosa delle coordinate wegis è un pallino non solo dell'ingegnere nell'ambito dirigenziale dwl catasto, sarebbe opportuno prima di fare commenti saper tutto il contesto del discorso completo fatto. Qui stiamo commentando sulla circolare con il suo intero testo e non riesco a vedere una unanimità di giudizio negativo. Mi sembra inopportuno rafforzare il proprio parere negativo della disposizione dibattuta andando a rilevare tre parole dette dal funzionario in un altro contesto e in un discorso più ampio e però sconosciuto. Ecco perchè sarebbe bene dibattere qui esclusivamente sulla circolare e non sulla attendibilità di chi l'ha scritta. L'ingegnere potrebbe aver fatto cento stronzate ma qualcosa di buono avrà fatto. Vogliamo tirar fuori tutto l'elenco? Saluti
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geoalfa
(GURU)
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02 Dicembre 2005
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"Leo" ha scritto: Salve. Non mi pare che l'identità del firmatario sia fuori dal seminato; è vero che tecnicamente non ha alcuna importanza chi firma una circolare, perché da questo punto di vista vale soltanto che ne abbia formalmente titolo. Ma professionalmente non è la stessa cosa, perché un funzionario che emanasse una direttiva discutibile (molto discutibile!) essendone formalmente titolato ma gravato da precedenti altrettanto discutibili o addirittura fallaci, legittimerebbe metterne proficuamente in discussione il ruolo. Inoltre ci sono altri aspetti che influiscono sull'efficacia dei provvedimenti così formulati: volente o nolente l'autorevolezza di chi propone un argomento ha un peso. E un funzionario recidivo in vistosi errori perde autorevolezza. La favola al lupo non l'ho inventata io. Spero anch'io che chi ha firmato questa discutibilissima circolare non sia lo stesso che manifestava ufficialmente quella stravagante idea riguardo alle mappe. Se sono due persone diverse, possono aver errato; se è una sola, persevera! Buon lavoro Leonardo Quoto Leo e vorrei integrare la sua risposta, ma oggi è un giorno festivo e gaio che ho dedicato interamente ai Nipoti, e non ho tempo per dimostrare compiutamente il mio punto di vista e non fossiliizzarmi sulle risposte incomplete e non perfettamente coerenti con l'argomento inziale e volutamente deviato! Buona Befana a tutti !
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lorussod
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Si è capito qualche cosa in più su questa circolare?
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pluto1956
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"Leo" ha scritto: Salve. Non mi pare che l'identità del firmatario sia fuori dal seminato; è vero che tecnicamente non ha alcuna importanza chi firma una circolare, perché da questo punto di vista vale soltanto che ne abbia formalmente titolo. Ma professionalmente non è la stessa cosa, perché un funzionario che emanasse una direttiva “discutibile” (molto discutibile!) essendone formalmente titolato ma gravato da precedenti altrettanto discutibili o addirittura fallaci, legittimerebbe metterne proficuamente in discussione il ruolo. Inoltre ci sono altri aspetti che influiscono sull'efficacia dei provvedimenti così formulati: volente o nolente l'autorevolezza di chi propone un argomento ha un peso. E un funzionario recidivo in vistosi errori perde autorevolezza. La favola “al lupo” non l'ho inventata io. Spero anch'io che chi ha firmato questa discutibilissima circolare non sia lo stesso che manifestava ufficialmente quella stravagante idea riguardo alle mappe. Se sono due persone diverse, possono aver errato; se è una sola, persevera! Buon lavoro Leonardo rilancio chiedendo di commentare questi chiarimenti dello stesso funzionario. Ufficio provinciale di Matera - Territorio Matera, 29/DIC/2015 prot.n. 5959 del 29/12/2015 OGGETTO: Chiarimenti sull’obbligo di firma nella presentazione dei Frazionamenti e Tipi Mappali - Art. 1 comma 8 del DM 701 del 19/4/1994. In relazione alla sottoscrizione dei tipi di PREGEO, si vogliono fornire alcuni chiarimenti in relazione alla prassi adottata presso l’Up di Matera —Territorio. Con la circolare n. 49/T del 27/2/1996 è stato fatta una distinzione tra Tipi Mappali e Tipi di Frazionamento evidenziando che er i primi risulta preminente l’interesse dell’Amministrazione Finanziaria ad acquisire agli atti le dichiarazioni di accatastamento dei fabbricati. Qualora la sottoscrizione non risulti conforme alle disposizioni dettate dal DM 70 1/94, al tipo mappale deve essere allegata lettera d’incarico nella quale va specificata la motivazione che giustifichi l’incoerenza tra il soggetto sottoscrittore dell’atto di aggiornamento e l’intestatario catastale. In tal modo si creano le condizioni per le quali il denunciante può assolvere gli obblighi di natura fiscale rinviando al Pubblico Ufficiale la competenza per la successiva regolarizzazione di natura civilistica. Relativamente ai tipi di frazionamento, la circolare 49/T/96 enuncia la regola per cui legittimati a richiedere il frazionamento sono coloro che risultano essere gli intestatari catastali dei terreno oggetto di frazionamento. Accanto a questa regola la circolare indica poi delle ipotesi: eccezionali in cui il frazionamento può essere ,richiesto anche in assenza di tale coincidenza tra richiedente e intestatario catastale del bene che ne forma oggetto. Tra queste ipotesi derogatorie la circolare 49/T/96 menziona il caso in cui il tipo di frazionamento sia presentato. nei procedimenti promossi da soggetti portatori di interessi legittimi. tesi al riconoscimento ovvero all’acquisizione della proprietà e dei diritti reali (usucapione ) ?.. .. . In definitiva, nella circolare 49/T/96 si fa riferimento alla possibilità di presentare tipi di frazionamento anche in presenza di mancata sottoscrizione dell’atto di aggiornamento da parte dell’intestatario catastale in caso di procedimenti giudiziali tesi al riconoscimento ovvero all’acquisizione della proprietà per usucapione. Al fine di raffreddare i conflitti tra le Parti questo Ufficio comunica che la ricezione di richieste di frazionamento da parte ‘dei non intestatari catastali avverrà secondo la seguente procedura atta a contemperare le opposte esigenze di chi assume aver acquistato la proprietà per usucapione e chi al contrario si ritiene leso da tale affermazione. A far tempo dal 4 gennaio 2016 per la presentazione di tipi di frazionamento, da parte di coloro che non risultano, dai registri catastali, essere intestatari di diritti reali sul terreno, occorre che nella lettera d’incarico sia dichiarato almeno il titolo in base al quale viene chiesto il frazionamento (esempio usucapione compiuta). L’Ufficio, ricevuta l’istanza, non procederà subito al frazionamento, ma notificherà la/le richiesta all’intestatario catastale il quale avrà 30 giorni per presentare opposizione e così sospendere la procedura di frazionamento, se non viene dimostrato almeno che è in corso un procedimento per il riconoscimento giudiziale della proprietà. . . Trascorsi trenta giorni dalla notifica in assenza di opposizione da parte dell’intestatario catastale si darà corso alla richiesta di frazionamento. La stessa procedura sopra descritta sarà seguita anche per le richieste di tipi mappali, solo con riferimento agli annessi terreni di pertinenza. IL DIRETTORE - Nicola PANETTA MATERA, 31/12/2015 OGGETTO: Chiarimenti sull’obbligo di firma nella presentazione dei Frazionamenti e Tipi Mappali - Ari. ¡ comma S del DM 701 del 19/4/1994. In merito alla nota prot. n. 5959 del 29 dicembre 2015 relativa all’oggetto,si precisa che per “istanza” si intende una richiesta preventiva alla presentazione del tipo di frazionamento o tipo mappale con stralcio di area. IL DIRETTORE - Nicola PANETTA
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