Accedi al portale - Non fai parte della nostra community? Registrati è gratis!
GeoLIVE
4/11/2023 18:28 - Il rollout degli aggiornamenti relativi alla moderazione è ancora in corso, e durerà fino alle 22:30 di lunedi, ci potranno essere sporadici disservizi nel corso della giornata.


 
/ Forum / PREGEO e DOCFA / CIRCOLARI E NORMATIVE / Certificato di destinazione urbanistica e semplifi...
Forum

Parole da cercare:
Cerca su:

SEGUI ARGOMENTO

Pagine:  2 - Vai a pagina precedente

Argomento: Certificato di destinazione urbanistica e semplificazioni

Autore Risposta

anonimo_leccese

Iscritto il:
29 Ottobre 2009

Messaggi:
7055

Località

 0 -  0 - Inviato: 30 Marzo 2012 alle ore 20:35

Buona serata, che giornata, ho finito di elaborare un tipo e mi trovo 1.50 ml di scarto con l'unica misurata del 1997 !!! Comunque dalle mie parti, consegno la denuncia di successione e dopo una settimana, ripeto, dopo una settimana e dopo un "controllo" della medesima da parte dell'ufficio devo recarmi nuovamente per il ritiro...è così ! 8O Altro che ritiro immediato - A.D.E. di Maglie per la precisione (ecco così abbiamo circoscritto la zona ove risiedo )

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

gaetano59

Iscritto il:
04 Gennaio 2007

Messaggi:
1296

Località

 0 -  0 - Inviato: 30 Marzo 2012 alle ore 21:52

"saraterenzi" ha scritto:

Alla luce delle nuove norme in tema di semplificazione dal 1 Gennaio i certificati di destinazione urbanistica rilasciati dal Comune non hanno validita' nei rapporti con la P.A.Come comportarsi con l'agenzia delle entrate che li richiede in caso di dichiarazione di successione?Si puo' ovviare con una autocertificazione ?


"anonimo_leccese" ha scritto:

Ma poi parliamo solo del caso specifico di successione, ma le P.A. non sono solo quelle, quando l'atto notarile arriverà alla conservatoria con il CDU del Comune,..che fà lo rispedisce indietro al mittente ??



[quote]
a) all'articolo 40 la rubrica e' sostituita dalla seguente: «40. (L) Certificati» e sono premessi i seguenti commi:
«01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualita' personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47. [/quote]


Il problema non si pone, in quanto il CDU non rientra in queste casistiche, quindi sarà rilasciato come sempre dai comuni.


Saluti

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

saraterenzi

Iscritto il:
30 Marzo 2012

Messaggi:
7

Località

 0 -  0 - Inviato: 02 Aprile 2012 alle ore 09:14

Il problema non si pone?Siamo sicuri?I fatti sono che il Comune rilascia il certificato con la dicitura che è inutilizzabile nei confronti della P.A. e che il funzionario dell'Agenzia delle Entrate ha parlato di Autocertificazione!Questi sono i fatti.Secendo lei allora qui stiamo a discutere da qualche giorno di aria fritta?

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

anonimo_leccese

Iscritto il:
29 Ottobre 2009

Messaggi:
7055

Località

 0 -  0 - Inviato: 02 Aprile 2012 alle ore 11:43

In una famosa località turistica del salento, sul sitoi del Comune ho trovato questo avviso, può essere utile ? Oppure i comuni hanno fatto un "copia incolla" ? :roll:

Certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione
Data: 03/01/2012

A seguito della modifica apportata all'art. 40 del D.P.R. 445/2000 dalla Legge di Stabilità per il 2012, dal 1° Gennaio 2012 i certificati rilasciati dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono validi ed utilizzabili soltanto nei rapporti fra soggetti privati (cittadino ed imprese, banche, assicurazioni, etc…). Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i privati gestori di pubblici servizi (servizio idrico, fornitura energia elettrica, trasporti pubblici, etc….) i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione ovvero di atti di notorietà, previsti dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
La modulistica da utilizzare per tali dichiarazioni è reperibile nella sezione "Autocertificazione" del nostro sito web.

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

gaetano59

Iscritto il:
04 Gennaio 2007

Messaggi:
1296

Località

 0 -  0 - Inviato: 02 Aprile 2012 alle ore 16:50

"saraterenzi" ha scritto:
Il problema non si pone?Siamo sicuri?I fatti sono che il Comune rilascia il certificato con la dicitura che è inutilizzabile nei confronti della P.A. e che il funzionario dell'Agenzia delle Entrate ha parlato di Autocertificazione!Questi sono i fatti.Secendo lei allora qui stiamo a discutere da qualche giorno di aria fritta?



Secondo me si.
Però, anche parlare di aria fritta può essere utile al confronto e alla crescita.

Comunque:
Le recenti norme sulle semplificazioni (art. 15 legge 183/2011), in pratica non apportano alcuna modifica sostanziale al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
Le modifiche, che non ho voglia di elencare (ciascuno può leggersi l’art. 15), sono soltanto delle modifiche formali, per “costringere” le P.A. ad accettare le dichiarazioni sostitutive e non fare, come hanno continuato a fare anche dopo il dpr 445/2000.
Nulla è variato in merito alle dichiarazioni riferite a “stati, qualità personali e fatti”, che restano quelle previste dall’art. 46 del dpr 445/2000, che recita:


NORME IN MATERIA DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
Articolo 46 (R)
Dichiarazioni sostitutive di certificazioni
1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualita' personali e fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
t) qualità di studente;
u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
cc) qualità di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato. (R)




Ora, chiedi al tuo comune, e alla tua Agenzia delle Entrate, CHE C’ENTRA IL CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA CON QUESTE CASISTICHE ????.



E....per fugare ogni dubbio, potresti dirgli di leggersi anche il successivo art. 47, in particolare il comma 3 che dice “fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge…….”


Articolo 47 (R)
Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta'
1. L'atto di notorieta' concernente stati, qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita' di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.


Non è forse il C.D. U. un certificato espressamente richiesto da una legge ???

Saluti fritti :wink:

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

dado48

(GURU)

Iscritto il:
24 Novembre 2005

Messaggi:
2070

Località
Terzo pianeta del Sistema Solare

 0 -  0 - Inviato: 02 Aprile 2012 alle ore 17:43

"Gaetano59" ha scritto:
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.


Forse sono giunto anch'io alla stessa conclusione:

CHE COSA È LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ?
In tutti i casi in cui non è possibile ricorrere all'autocertificazione, si può utilizzare una "dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà". La dichiarazione deve essere fatta personalmente per iscritto dall'interessato e, a parte pochi casi, non occorre autenticare la firma né apporre il bollo: è sufficiente firmare davanti al dipendente che riceve la dichiarazione oppure allegare la fotocopia della carta d'identità nei casi di invio per posta e per fax. La dichiarazione può riguardare stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza, e può riguardare anche il fatto che uno o più documenti rilasciati o depositati presso una pubblica amministrazione, nonché copia di documenti fiscali conservati dai privati, sono conformi all'originale.


Poco per volta, con l'aiuto di tutti, si raggiunge la "perfezione".

[size=9]06/04/2012[/size]
Riapro questo Post e indico questi Link per la lettura della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativa alla nostra discussione:
www.funzionepubblica.gov.it/media/879401...
http://www.funzionepubblica.gov.it/lazione-del-ministro/direttiva-n-142011---direttiva-decertificazione/presentazione.aspx

Ciao, buon lavoro.

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

saraterenzi

Iscritto il:
30 Marzo 2012

Messaggi:
7

Località

 0 -  0 - Inviato: 02 Aprile 2012 alle ore 20:04

Qui mi sta friggendo la testa!Scherzi a parte facciamo un po' di chiarezza: per il caso della dichiarazione di successione quale legge richiede espressamente il C.D.U ? E poi se ho ben capito allora non un'autocertificazione è necessaria in questo caso ma una dichiarazione sostitutiva di notorieta'?

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

AnMar

Iscritto il:
03 Settembre 2005

Messaggi:
255

Località

 0 -  0 - Inviato: 02 Aprile 2012 alle ore 20:51

Salve, a me è capitato che il funzionario del ADE mi ha restituito (cordialmente) i cdu e informato di quanto state discutendo (mi pare pure di avere postato la cosa a suo tempo). A mio avviso non bisogna fare alcun autocertificazione anche perchè se ci si trova in presenza di destinazioni diverse da quella agricola bisogna dare un valore di mercato quindi mediante perizia (ovviamente consigliabile ma non obbligatoria) e a quel punto, nella stessa si affronta anche il problema delle eventuali diverse destinazioni del terreno.

P.S. in quella ADE (Vallo della Lucania) non hanno chiesto alcuna autocertificazione e la successione te la registrano al momento.

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

gaetano59

Iscritto il:
04 Gennaio 2007

Messaggi:
1296

Località

 0 -  0 - Inviato: 02 Aprile 2012 alle ore 22:09

"saraterenzi" ha scritto:
Qui mi sta friggendo la testa!Scherzi a parte facciamo un po' di chiarezza: per il caso della dichiarazione di successione quale legge richiede espressamente il C.D.U ? E poi se ho ben capito allora non un'autocertificazione è necessaria in questo caso ma una dichiarazione sostitutiva di notorieta'?



Allora, scherzi a parte!

Il mio ragionamento fatto sopra si riferiva al fatto che il C.D.U. non rientra tra "quelle certificazioni" cui l'art. 15 L. 183/2011 fa riferimento.


Per quanto attiene la denuncia di successione, è giusta la tua domanda: quale legge richiede espressamente il CDU?

La risposta è: nessuna.

Infatti per le denunce di successione, cosi come per gli atti di donazione, non è richiesto.

In caso di terreni edificabili va indicato il valore di mercato.

Nelle successioni è prassi inserire nel campo annotazioni "trattasi di terreno edificabile ricadente in zona xxxxx secondo il vigente PRG", in modo da mettere L'Ufficio in condizioni di fare le dovute considerazioni in merito al valore dichiarato.

Penso sia questa l'autodichiarazione di cui parlava la tua AdE

Saluti

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

dado48

(GURU)

Iscritto il:
24 Novembre 2005

Messaggi:
2070

Località
Terzo pianeta del Sistema Solare

 0 -  0 - Inviato: 02 Aprile 2012 alle ore 23:06

"AnMar" ha scritto:
A mio avviso non bisogna fare alcun autocertificazione anche perchè se ci si trova in presenza di destinazioni diverse da quella agricola bisogna dare un valore di mercato quindi mediante perizia (ovviamente consigliabile ma non obbligatoria) e a quel punto, nella stessa si affronta anche il problema delle eventuali diverse destinazioni del terreno.

P.S. in quella ADE (Vallo della Lucania) non hanno chiesto alcuna autocertificazione e la successione te la registrano al momento.


Questa la Norma a cui ci si riferisce per allegare alla Dichiarazione di Successione il CDU:

2. Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma privata, aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni sono nulli e non possono essere stipulati né trascritti nei pubblici registri immobiliari ove agli atti stessi non sia allegato il certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti l’area interessata. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano quando i terreni costituiscano pertinenze di edifici censiti nel nuovo catasto edilizio urbano, purché la superficie complessiva dell’area di pertinenza medesima sia inferiore a 5.000 metri quadrati.

Come si può leggere: "gli atti tra vivi".
Gia parecchio tempo fa' avevo sottolineato questo aspetto, sostenendo che l'Agenzia non poteva rifiiutare la Dichiarazione o comminare una sanzione per la mancata allegazione, ma aveva solo la possibilità, se lo riteneva opportuno, di richiedere direttamente al Comune, o far richiedere dal dichiarante, la destinazione urbanistica del terreno per verificare il congruo valore indicato nella Successione ed agire di conseguenza, accertando nel caso un diverso valore.
L'AdE di Vallo della Lucania si comporta in modo corretto.
Ciò non toglie che, volendo, si possa oggi allegare la Dichiarazione sostitutiva di Notorietà, come prima si allegava il CDU.

Altre considerazioni ?
Ciao, buon lavoro.

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

gaetano59

Iscritto il:
04 Gennaio 2007

Messaggi:
1296

Località

 0 -  0 - Inviato: 02 Aprile 2012 alle ore 23:53

"dado48" ha scritto:
"AnMar" ha scritto:
A mio avviso non bisogna fare alcun autocertificazione anche perchè se ci si trova in presenza di destinazioni diverse da quella agricola bisogna dare un valore di mercato quindi mediante perizia (ovviamente consigliabile ma non obbligatoria) e a quel punto, nella stessa si affronta anche il problema delle eventuali diverse destinazioni del terreno.

P.S. in quella ADE (Vallo della Lucania) non hanno chiesto alcuna autocertificazione e la successione te la registrano al momento.


Questa la Norma a cui ci si riferisce per allegare alla Dichiarazione di Successione il CDU:

2. Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma privata, aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni sono nulli e non possono essere stipulati né trascritti nei pubblici registri immobiliari ove agli atti stessi non sia allegato il certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti l’area interessata. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano quando i terreni costituiscano pertinenze di edifici censiti nel nuovo catasto edilizio urbano, purché la superficie complessiva dell’area di pertinenza medesima sia inferiore a 5.000 metri quadrati.

Come si può leggere: "gli atti tra vivi".
Gia parecchio tempo fa' avevo sottolineato questo aspetto, sostenendo che l'Agenzia non poteva rifiiutare la Dichiarazione o comminare una sanzione per la mancata allegazione, ma aveva solo la possibilità, se lo riteneva opportuno, di richiedere direttamente al Comune, o far richiedere dal dichiarante, la destinazione urbanistica del terreno per verificare il congruo valore indicato nella Successione ed agire di conseguenza, accertando nel caso un diverso valore.
L'AdE di Vallo della Lucania si comporta in modo corretto.
Ciò non toglie che, volendo, si possa oggi allegare la Dichiarazione sostitutiva di Notorietà, come prima si allegava il CDU.

Altre considerazioni ?
Ciao, buon lavoro.




Mi permetto di aggiungere anche il c. 10 dell'art. 3 dpr 380/2001

che recita:

" Le disposizioni di cui sopra si applicano agli atti stipulati ed ai frazionamenti presentati ai competenti uffici del catasto dopo il 17 marzo 1985, e non si applicano comunque alle divisioni ereditarie, alle donazioni fra coniugi e fra parenti in linea retta ed ai testamenti, nonché agli atti costitutivi, modificativi od estintivi di
diritti reali di garanzia e di servitù
."


Quindi, come dicevo più sopra, Il CDU non è MAI stato richiesto dalla legge nè per le successioni, nè per le donazioni e le altre fattispecie esonerate dallo stesso articolo.

Saluti

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

einste

Iscritto il:
16 Febbraio 2007

Messaggi:
407

Località
Andria

 0 -  0 - Inviato: 01 Agosto 2014 alle ore 10:30

Quindi il CDU puo' essere autocertificabile davanti al notaio per divisione ereditaria?





Il certificato di destinazione urbanistica rientra nel campo d'applicazione dell'articolo 15 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2012), che ha modificato la disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel Decreto del Presidente della Repubblica ... (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e pertanto può essere oggetto di autocertificazione e va rilasciato, a pena di nullità, con la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

 

Pagine:  2 - Vai a pagina precedente

Parole da cercare:
Cerca su:


 
Ultime guide:
IN TEMA DI COSTRUZIONI SU SUOLO ALTRUI (di geoalfa del 07/05/2024 23:07:06)
Valore probatorio dati catastali SENTENZE (di geoalfa del 03/05/2024 18:58:31)
SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI (di geoalfa del 17/04/2024 08:07:41)
LOCALE DI SGOMBERO (C2) (di geoalfa del 11/04/2024 08:31:11)

 
Ricerca moderatori per il forum:

Nell'ottica di migliorare la qualità dei post e ridurre i "flame", cerchiamo volontari per moderare uno o più forum di GeoLIVE, se siete interessati consultate direttamente il seguente post:

Grazie


 
Convertitore da PDF a libretto DAT:

Servizio gratuito che abbiamo realizzato per estrarre il libretto presente nel PDF rilasciato da SISTER e salvarlo come semplice file DAT da importare direttamente su PREGEO.

 


 
SOLIDARIETA':

 Donare non aiuta...SALVA!

Visita il sito dell'AVIS (www.avis.it) per maggiori informazioni.


 
Il nostro visualizzatore delle mappe catastali:


 
Amici:

Blumatica

Software per l'Edilizia, la Sicurezza e la Topografia

» Consulta l'elenco di tutti i nostri amici «

© 2003-2023 Ezio Milazzo e Antonino S. Cutri'
(Crediti)
HOME  |   FORUM  |   NEWS  |   EVENTI  |   FAQ  |   GLOSSARIO  |   GUIDE
RECENSIONI  |   NORMATIVA CATASTALE  |   ALTRE NORMATIVE  |   DOCUMENTI  |   DOWNLOADS
LINKS  |   BLOG
Chi siamo -  Contatti -  Informazioni legali -  Termini di utilizzo -  Proprietà intellettuale -  Privacy -  Informativa sui cookie