Dati catastali e compravendita Normativa
Di seguito riporto il testo di legge riguardante la dichiarazione dello stato di conformità catastale da riportarsi sugli atti di trasferimento immobiliare e un commento riguardo la circolare dell' AdT di chiarimento.
D.L. 78/2010 Art.19, comma 14, convertito in L.122 del 30/07/2010
14. All'articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, e' aggiunto il seguente comma: «1-bis. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati gia' esistenti, (( ad esclusione dei diritti reali di garanzia, )) devono contenere, per le unita' immobiliari urbane, a pena di nullita', oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformita' allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, (( sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione puo' essere sostituita da un'attestazione di conformita' rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. )) Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformita' con le risultanze dei registri immobiliari.».
Circolare AdT 2/2010
L’Agenzia del Territorio, con la circolare 2/2010 del 09 luglio 2010, fornisce chiarimenti sugli obblighi introdotti dal comma 14, dell’art. 19 del D.L. 78/2010. La stessa ha precisato che in presenza di difformità di scarsa rilevanza tra lo stato di fatto di un immobile e la sua configurazione catastale (quali lo spostamento di una porta o di un tramezzo che, pur variando la superficie utile dei vani interessati, non variano il numero dei vani e la loro funzionalità) non è obbligatorio presentare la dichiarazione di variazione in catasto poiché tali interventi non modificano la rendita: la planimetria catastale, quindi, è da considerarsi conforme anche in presenza di piccole variazioni che non incidono sulla rendita e il rogito può essere stipulato.
In presenza, invece, di una planimetria catastale che non riproduca la situazione di fatto (reale) dell’immobile al di là delle lievi modifiche, il proprietario deve presentare una denuncia di variazione, allegando la planimetria aggiornata.
In tali casi trova applicazioni il comma 14 dell’art. 19 del D.L. 78/2010 che prevede la non commerciabilità degli immobili che presentino irregolarità catastali: il riallineamento richiesto può avvenire informaticamente con la presentazione del modello Unico.
Le disposizioni richiamate riguardano i fabbricati già esistenti (ovvero già iscritti nel catasto urbano o per i quali sussiste l’obbligo di dichiarazione) mentre sono esclusi:
•i terreni
•i fabbricati rurali rispettosi dei requisiti di cui all’art. 9, D.L. 557/1993
•i fabbricati “collabenti”
•i fabbricati iscritti in catasto ma in corso di costruzione e/o di definizione
•i lastrici solari e le aree urbane con l’indicazione della sola superficie.
Da inserire nella
Enciclopedia catastale.
Saluti.