Forum
Autore |
AGEVOLAZIONE PRIMA CASA PERTINENZA |

Juri-
Iscritto il:
26 Ottobre 2005
Messaggi:
169
Località
|
Visto che la normativa vigente sulle agevolazioni fiscali (imposte ipotecaria e catastale in misura fissa) di pertinenza della prima casa non fa riferimento a dimensioni e parla che l'unità classata in C/6 o C/2 o C/7 può essere anche nelle immediate vicinanze dell'abitazione, secondo voi posso inserire, in una successione, a mia scelta una delle seguenti due unità immobiliari (insieme all'abitazione): - MAGAZZINO C/2 (posto nello stesso edificio dell'abitazione oggetto di agevolazione fiscale prima casa) di superficie utile mq. 300 - MAGAZZINO C/2 ubicato in prossima dell'abitazione oggetto di agevolazione fiscale prima casa ad una distanza di circa 50 mt. Il mio dubbio, in merito al magazzino di mq 300, è che il valore catastale di questa pertinenza è di poco inferiore al valore catastale dell'abitazione. Grazie juri
|
|
|
|
Autore |
Risposta |

macius
Iscritto il:
18 Giugno 2004
Messaggi:
1086
Località
|
Io ho qualche dubbio... Cosi' di prima impressione mi sa che ti devi accontentare di quello più vicino perchè sempra quello di fatto a servizio dell'abitazione.
|
|
|
|

Juri-
Iscritto il:
26 Ottobre 2005
Messaggi:
169
Località
|
Il magazzino di mq. 300, negli anni precedenti (circa 15/20 anni fa) veniva locato separatamente dall'abitazione, in quanto viste le dimensioni veniva usato autonomamente come locale di deposito. Leggendo l'art. del codice civile e l'ultima risoluzione dell'Agenzia delle Entrate, ho alcuni dubbi che possa essere considerato pertinenza. Di fatto questa unità non serve ad integrare l'uso dell'abitazione.
|
|
|
|

Juri-
Iscritto il:
26 Ottobre 2005
Messaggi:
169
Località
|
Mi interessava inserire inserire come pertinenza il magazzino di mq.300, posto nello stesso edificio, in quanto risulta avere un valore catastale molto più altro dell'altra unità (sempre destinazione magazzino) posta ad un adistanza dall'abitazione prima casa di circa mt. 50. Riporto in appresso parte della Risoluzione A.E. n.265/E 2008: Ai fini fiscali la nozione di pertinenza è mutuata da quella prevista dall’articolo 817 del codice civile, in base al quale “Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima.” La sussistenza del vincolo pertinenziale presuppone l’esistenza dei seguenti requisiti: elemento soggettivo: vale a dire la volontà manifestata dal proprietario della cosa principale, o da colui che è titolare di un diritto reale sulla stessa, di creare un vincolo di strumentalità e di complementarietà funzionale tra detto bene ed un’altra cosa; elemento oggettivo: ossia la destinazione durevole ed attuale di una cosa a servizio o ad ornamento di un’altra ai fini del miglior uso di quest’ultima (v. circolari n. 1/1994; n. 19/2001; n. 38/2005; n. 12/2007 e risoluzioni n. 240230/1983; n. 25/2005; n. 32/2006 e n. 149/2008). L’elemento soggettivo, pertanto, rappresenta la volontà, espressa o tacita, da parte di chi ne abbia il potere, di destinare al servizio o all’ornamento del bene principale il bene accessorio. L’elemento oggettivo, invece, si caratterizza per l’instaurazione protratta nel tempo di un rapporto di complementarietà economico-giuridica, fondato sulla subordinazione funzionale di un bene rispetto alla cosa principale. Il bene posto in rapporto pertinenziale, pur conservando la propria natura e individualità fisica, è assoggettato, in modo attuale e permanente, a servizio o ornamento di un’altra cosa per renderne possibile una migliore utilizzazione ovvero per aumentarne il decoro (in tal senso v. Corte di Cassazione 11 novembre 1996, n. 9845). Diversamente dall’incorporazione, infatti, il rapporto tra cosa principale ed accessoria è preso in considerazione dalla legge “ non come rapporto di connessione materiale e strutturale, ma come rapporto economicogiuridico di strumentalità e complementarietà funzionale” (Corte di Cassazione 11 novembre 1990, n. 2278). L’accertamento della sussistenza o meno di un vincolo pertinenziale comporta “un giudizio di fatto ” (Corte di Cassazione, 2 marzo 2006, n. 4599) “ costituito dalla destinazione concreta ed effettiva della pertinenza a servizio o ornamento della cosa principale” (Corte di Cassazione 13 luglio 2007, n. 15739). Se manca il vincolo di accessorietà, ovvero se lo stesso non è durevole, manca anche il rapporto pertinenziale. In definitiva, la ricorrenza dell’elemento oggettivo riferito al vincolo pertinenziale si fonda su motivazioni economico-giuridiche e funzionali, in base alle quali la pertinenza rende possibile una migliore utilizzazione ovve aumenta il decoro del bene principale. Il caso rappresentato con l’interpello in esame si caratterizza per la destinazione al servizio ed all’ornamento di un immobile ad uso abitativo di cinque vani, di due ampi locali classificati rispettivamente nelle categorie catastali C/2 e C/6. Al riguardo si osserva, preliminarmente, che in questa sede non è possibile stabilire se le pertinenze svolgono effettivamente una funzione volta a migliorare l’utilizzazione dell’unità abitativa ovvero ad aumentarne il decoro, in quanto si tratterebbe di un apprezzamento di fatto non valutabile in sede di interpello ordinario. Parimenti, per le suesposte ragioni, non è possibile determinare se le due pertinenze (tenuto conto delle loro dimensioni e valore catastale) comportano, secondo i criteri di cui al D.M. 2 agosto 1969, la classificazione tra gli immobili di lusso del bene principale, valutazione, quest’ultima, che richiede un’indagine di natura tecnica. In conclusione, le agevolazioni di cui all’articolo 69, commi 3 e 4, legge n. 342 del 2000, possono essere riconosciute dal competente Ufficio per gli immobili pertinenziali laddove sia di fatto dimostrabile dal richiedente, anche sulla base della dimensione e del valore catastale, che tra gli stessi ed il bene principale ricorra un rapporto economico-giuridico di strumentalità e di complementarietà funzionale. Al riguardo va tenuto conto che il rapporto economico-giuridico di strumentalità e di complementarietà funzionale deve sussistere tra il bene principale e la pertinenza, a nulla rilevando, ai fini della sua individuazione, l’utilità che dal predetto rapporto potrebbe trarne il proprietario del bene principale (in tal senso v. Corte di Cassazione 2 marzo 2006, n. 4599; 6 settembre 2002, n. 12893; ). Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.
|
|
|
|

geoalfa
(GURU)
Iscritto il:
02 Dicembre 2005
Messaggi:
12182
Località
-
|
"Juri-" ha scritto: Visto che la normativa vigente sulle agevolazioni fiscali (imposte ipotecaria e catastale in misura fissa) di pertinenza della prima casa non fa riferimento a dimensioni e parla che l'unità classata in C/6 o C/2 o C/7 può essere anche nelle immediate vicinanze dell'abitazione, secondo voi posso inserire, in una successione, a mia scelta una delle seguenti due unità immobiliari (insieme all'abitazione): - MAGAZZINO C/2 (posto nello stesso edificio dell'abitazione oggetto di agevolazione fiscale prima casa) di superficie utile mq. 300 - MAGAZZINO C/2 ubicato in prossima dell'abitazione oggetto di agevolazione fiscale prima casa ad una distanza di circa 50 mt. Il mio dubbio, in merito al magazzino di mq 300, è che il valore catastale di questa pertinenza è di poco inferiore al valore catastale dell'abitazione. Grazie juri salve! dalle ultime esperienze sembra che : Le agevolazioni si applicano anche per l'acquisto separato di una sola pertinenza dell'abitazione principale tra le seguenti: * Cantina o soffitta (cat. C2). * Garage o box auto (cat. C6). * Tettoia o posto auto (cat. C7). Tali pertinenze, devono essere destinate in modo durevole a servizio della casa di abitazione, altrimenti non vale. tra le altre cose: * Devi aver acquistato la casa con le agevolazioni. * Non deve esserci altra pertinenza della stessa categoria catastale già acquistata con la casa. * L'agevolazione spetta anche se comperi un garage nelle vicinanze della tua abitazione principale, a patto che venga adibito a servizio della stessa. chi ha qualcosa da aggiungere, aggiunga pure ogni suggerimento e ben accetto. cordialità
|
|
|
|

Juri-
Iscritto il:
26 Ottobre 2005
Messaggi:
169
Località
|
Sono pienamente d'accordo con quello che hai "detto" Geoalfa Però mi rimangono sempre dei dubbi in merito al mio caso sopra descritto
|
|
|
|

geoalfa
(GURU)
Iscritto il:
02 Dicembre 2005
Messaggi:
12182
Località
-
|
"Juri-" ha scritto: Sono pienamente d'accordo con quello che hai "detto" Geoalfa Però mi rimangono sempre dei dubbi in merito al mio caso sopra descritto SALVE! penso che il dubbio non dovresti averlo, perché l'hai detto tu stesso, infatti a me sembra un pochettino stonata la faccenda di attribuire un magazzino di 300 mq ad un'abitazione di 100! infatti 300 mq di magazzino dà più la sensazione di attività commerciale e non abitativa. qualsiasi impiegato accorto te lo evidenzierebbe e poi nin sarà più possibile modificare, quindi ritengo che in base al principio "che è meglio l'uovo oggi che la gallina domani", suggerirei di attribuire il magazzino di 50 mq anziché quello di 300. cordialità
|
|
|
|

dado48
(GURU)
Iscritto il:
24 Novembre 2005
Messaggi:
2072
Località
Terzo pianeta del Sistema Solare
|
Riapro questo Post poichè ho trovato (Collegio Geometri Varese) questa Risoluzione: www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/f... relativa alla possibilità di beneficiare dell'agevolazione prima casa anche per l'acquisto di unità abitativa attigua. Mi sembra sia interessante ed applicabile, nella nostra professione, più volte. Ciao, buon lavoro a tutti.
|
|
|
|
|
Ultime guide:
Ricerca moderatori per il forum:
Nell'ottica di migliorare la qualità dei post e ridurre i "flame", cerchiamo volontari per moderare uno o più forum di GeoLIVE, se siete interessati consultate direttamente il seguente post:
Grazie
Convertitore da PDF a libretto DAT:
Servizio gratuito che abbiamo realizzato per estrarre il libretto presente nel PDF rilasciato da SISTER e salvarlo come semplice file DAT da importare direttamente su PREGEO.
SOLIDARIETA':

Visita il sito dell'AVIS (www.avis.it) per maggiori informazioni.
Il nostro visualizzatore delle mappe catastali:
Ultime recensioni
Amici:
Le nostre guide:
|
|