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Autore AGEVOLAZIONE PRIMA CASA PERTINENZA

Juri-

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26 Ottobre 2005

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 0 -  0 - Inviato: 15 Aprile 2009 alle ore 14:19

Visto che la normativa vigente sulle agevolazioni fiscali (imposte ipotecaria e catastale in misura fissa) di pertinenza della prima casa non fa riferimento a dimensioni e parla che l'unità classata in C/6 o C/2 o C/7 può essere anche nelle immediate vicinanze dell'abitazione,
secondo voi posso inserire, in una successione, a mia scelta una delle seguenti due unità immobiliari (insieme all'abitazione):

- MAGAZZINO C/2 (posto nello stesso edificio dell'abitazione oggetto di agevolazione fiscale prima casa) di superficie utile mq. 300

- MAGAZZINO C/2 ubicato in prossima dell'abitazione oggetto di agevolazione fiscale prima casa ad una distanza di circa 50 mt.


Il mio dubbio, in merito al magazzino di mq 300, è che il valore catastale di questa pertinenza è di poco inferiore al valore catastale dell'abitazione.
Grazie

juri

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Autore Risposta

macius

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18 Giugno 2004

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 0 -  0 - Inviato: 15 Aprile 2009 alle ore 16:30

Io ho qualche dubbio...
Cosi' di prima impressione mi sa che ti devi accontentare di quello più vicino perchè sempra quello di fatto a servizio dell'abitazione.

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Juri-

Iscritto il:
26 Ottobre 2005

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 0 -  0 - Inviato: 15 Aprile 2009 alle ore 16:56

Il magazzino di mq. 300, negli anni precedenti (circa 15/20 anni fa) veniva locato separatamente dall'abitazione, in quanto viste le dimensioni veniva usato autonomamente come locale di deposito.
Leggendo l'art. del codice civile e l'ultima risoluzione dell'Agenzia delle Entrate, ho alcuni dubbi che possa essere considerato pertinenza. Di fatto questa unità non serve ad integrare l'uso dell'abitazione.

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Juri-

Iscritto il:
26 Ottobre 2005

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 0 -  0 - Inviato: 15 Aprile 2009 alle ore 17:01

Mi interessava inserire inserire come pertinenza il magazzino di mq.300, posto nello stesso edificio, in quanto risulta avere un valore catastale molto più altro dell'altra unità (sempre destinazione magazzino) posta ad un adistanza dall'abitazione prima casa di circa mt. 50.

Riporto in appresso parte della Risoluzione A.E. n.265/E 2008:

Ai fini fiscali la nozione di pertinenza è mutuata da quella prevista
dall’articolo 817 del codice civile, in base al quale “Sono pertinenze le cose
destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa.
La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa
principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima.”
La sussistenza del vincolo pertinenziale presuppone l’esistenza dei
seguenti requisiti:
�� elemento soggettivo: vale a dire la volontà manifestata dal proprietario
della cosa principale, o da colui che è titolare di un diritto reale sulla
stessa, di creare un vincolo di strumentalità e di complementarietà
funzionale tra detto bene ed un’altra cosa;
�� elemento oggettivo: ossia la destinazione durevole ed attuale di una cosa
a servizio o ad ornamento di un’altra ai fini del miglior uso di
quest’ultima (v. circolari n. 1/1994; n. 19/2001; n. 38/2005; n. 12/2007 e
risoluzioni n. 240230/1983; n. 25/2005; n. 32/2006 e n. 149/2008).
L’elemento soggettivo, pertanto, rappresenta la volontà, espressa o tacita,
da parte di chi ne abbia il potere, di destinare al servizio o all’ornamento del bene
principale il bene accessorio.
L’elemento oggettivo, invece, si caratterizza per l’instaurazione protratta
nel tempo di un rapporto di complementarietà economico-giuridica, fondato sulla
subordinazione funzionale di un bene rispetto alla cosa principale.
Il bene posto in rapporto pertinenziale, pur conservando la propria natura e
individualità fisica, è assoggettato, in modo attuale e permanente, a servizio o
ornamento di un’altra cosa per renderne possibile una migliore utilizzazione
ovvero per aumentarne il decoro (in tal senso v. Corte di Cassazione 11
novembre 1996, n. 9845). Diversamente dall’incorporazione, infatti, il rapporto
tra cosa principale ed accessoria è preso in considerazione dalla legge “ non come
rapporto di connessione materiale e strutturale, ma come rapporto economicogiuridico
di strumentalità e complementarietà funzionale” (Corte di Cassazione
11 novembre 1990, n. 2278). L’accertamento della sussistenza o meno di un
vincolo pertinenziale comporta “un giudizio di fatto ” (Corte di Cassazione, 2
marzo 2006, n. 4599) “ costituito dalla destinazione concreta ed effettiva della
pertinenza a servizio o ornamento della cosa principale” (Corte di Cassazione
13 luglio 2007, n. 15739).
Se manca il vincolo di accessorietà, ovvero se lo stesso non è durevole,
manca anche il rapporto pertinenziale.
In definitiva, la ricorrenza dell’elemento oggettivo riferito al vincolo
pertinenziale si fonda su motivazioni economico-giuridiche e funzionali, in base
alle quali la pertinenza rende possibile una migliore utilizzazione ovve
aumenta il decoro del bene principale.
Il caso rappresentato con l’interpello in esame si caratterizza per la
destinazione al servizio ed all’ornamento di un immobile ad uso abitativo di
cinque vani, di due ampi locali classificati rispettivamente nelle categorie
catastali C/2 e C/6.
Al riguardo si osserva, preliminarmente, che in questa sede non è possibile
stabilire se le pertinenze svolgono effettivamente una funzione volta a migliorare
l’utilizzazione dell’unità abitativa ovvero ad aumentarne il decoro, in quanto si
tratterebbe di un apprezzamento di fatto non valutabile in sede di interpello
ordinario. Parimenti, per le suesposte ragioni, non è possibile determinare se le
due pertinenze (tenuto conto delle loro dimensioni e valore catastale)
comportano, secondo i criteri di cui al D.M. 2 agosto 1969, la classificazione tra
gli immobili di lusso del bene principale, valutazione, quest’ultima, che richiede
un’indagine di natura tecnica.
In conclusione, le agevolazioni di cui all’articolo 69, commi 3 e 4, legge n.
342 del 2000, possono essere riconosciute dal competente Ufficio per gli
immobili pertinenziali laddove sia di fatto dimostrabile dal richiedente, anche
sulla base della dimensione e del valore catastale, che tra gli stessi ed il bene
principale ricorra un rapporto economico-giuridico di strumentalità e di
complementarietà funzionale.
Al riguardo va tenuto conto che il rapporto economico-giuridico di
strumentalità e di complementarietà funzionale deve sussistere tra il bene
principale e la pertinenza, a nulla rilevando, ai fini della sua individuazione,
l’utilità che dal predetto rapporto potrebbe trarne il proprietario del bene
principale (in tal senso v. Corte di Cassazione 2 marzo 2006, n. 4599; 6
settembre 2002, n. 12893; ).
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi
enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.

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geoalfa

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 0 -  0 - Inviato: 15 Aprile 2009 alle ore 17:02

"Juri-" ha scritto:
Visto che la normativa vigente sulle agevolazioni fiscali (imposte ipotecaria e catastale in misura fissa) di pertinenza della prima casa non fa riferimento a dimensioni e parla che l'unità classata in C/6 o C/2 o C/7 può essere anche nelle immediate vicinanze dell'abitazione,
secondo voi posso inserire, in una successione, a mia scelta una delle seguenti due unità immobiliari (insieme all'abitazione):
- MAGAZZINO C/2 (posto nello stesso edificio dell'abitazione oggetto di agevolazione fiscale prima casa) di superficie utile mq. 300
- MAGAZZINO C/2 ubicato in prossima dell'abitazione oggetto di agevolazione fiscale prima casa ad una distanza di circa 50 mt.
Il mio dubbio, in merito al magazzino di mq 300, è che il valore catastale di questa pertinenza è di poco inferiore al valore catastale dell'abitazione.
Grazie
juri



salve!
dalle ultime esperienze sembra che :
Le agevolazioni si applicano anche per l'acquisto separato di una sola pertinenza dell'abitazione principale tra le seguenti:

* Cantina o soffitta (cat. C2).
* Garage o box auto (cat. C6).
* Tettoia o posto auto (cat. C7).

Tali pertinenze, devono essere destinate in modo durevole a servizio della casa di abitazione, altrimenti non vale.

tra le altre cose:

* Devi aver acquistato la casa con le agevolazioni.
* Non deve esserci altra pertinenza della stessa categoria catastale già
acquistata con la casa.
* L'agevolazione spetta anche se comperi un garage nelle vicinanze
della tua abitazione principale, a patto che venga adibito a servizio
della stessa.

chi ha qualcosa da aggiungere, aggiunga pure ogni suggerimento e ben accetto.

cordialità

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Juri-

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 0 -  0 - Inviato: 15 Aprile 2009 alle ore 17:12

Sono pienamente d'accordo con quello che hai "detto" Geoalfa

Però mi rimangono sempre dei dubbi in merito al mio caso sopra descritto

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geoalfa

(GURU)

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 0 -  0 - Inviato: 15 Aprile 2009 alle ore 18:52

"Juri-" ha scritto:
Sono pienamente d'accordo con quello che hai "detto" Geoalfa
Però mi rimangono sempre dei dubbi in merito al mio caso sopra descritto



SALVE!
penso che il dubbio non dovresti averlo, perché l'hai detto tu stesso, infatti a me sembra un pochettino stonata la faccenda di attribuire un magazzino di 300 mq ad un'abitazione di 100!
infatti 300 mq di magazzino dà più la sensazione di attività commerciale e non abitativa.
qualsiasi impiegato accorto te lo evidenzierebbe e poi nin sarà più possibile modificare, quindi ritengo che in base al principio "che è meglio l'uovo oggi che la gallina domani", suggerirei di attribuire il magazzino di 50 mq anziché quello di 300.

cordialità

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dado48

(GURU)

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Terzo pianeta del Sistema Solare

 0 -  0 - Inviato: 19 Giugno 2009 alle ore 22:23

Riapro questo Post poichè ho trovato (Collegio Geometri Varese) questa Risoluzione:
www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/f...
relativa alla possibilità di beneficiare dell'agevolazione prima casa anche per l'acquisto di unità abitativa attigua.
Mi sembra sia interessante ed applicabile, nella nostra professione, più volte.
Ciao, buon lavoro a tutti.

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