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accatastamento antenne telefonia mobile |
carloP
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30 Giugno 2007
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Salve a tutti, Recentemente il Comune di Padova ha spedito degli avvisi ai proprietari di fondi, sui quali sono eretti degli impianti di telefonia mobile, riguardanti la richiesta di accatastamento degli stessi impianti ; Vi risulta che sia stato preso analogo provvedimento anche in altri Comuni?...Trattandosi di impianti di proprietà di Enti gestori collocati su aree o coperture di privati (come da contratti) l'eventuale intestazione dovrebbe essere soggetta allo stesso iter adottato per le edicole su aree comunali...Entrambi i soggetti interessati (gestore telefonia mobile e proprietario del fondo) sono tenuti alla denuncia dell'impianto, ma chi è soggetto al pagamento dell'ICI? Grazie
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treepwood_g
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06 Marzo 2006
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Padova
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Riesumo questo post per avere qualche delucidazione.. le antenne e i relativi container per la telefonia vano inserite in mappa? in che modo? Grazie per la dritta..
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NST
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01 Dicembre 2007
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Ai sensi dell'art. 2 comma 3 del decreto 2 gennaio 98 n 28 Sono considerate unita' immobiliari anche le costruzioni ovvero porzioni di esse, ancorate o fisse al suolo, di qualunque materiale costituite, nonche' gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo, purche' risultino verificate le condizioni funzionali e reddituali di cui al comma 1. Del pari sono considerate unita' immobiliari i manufatti prefabbricati ancorche' semplicemente appoggiati al suolo, quando siano stabili nel tempo e presentino autonomia funzionale e reddituale. ai sensi dell' art. 3 comma 1 della stessa legge Costituiscono oggetto dell'inventario tutte le unita' immobiliari, come definite all'articolo 2. Da come ho capito (contratti da te manzionati) si tratterebbe di diritto di superficie, se così fosse ai sensi della 504 del 1992 l'ICI va pagata dal SUPERFICIARIO. Per l'accatastamento no dovresti avere particolari problemi (per il DOCFA vedi se puo ti può essere utile la nota 15232 reperibile presso il sito dell'agenzia del territorio www.agenziaterritorio.it/software/docfa/... Spero di essere stato utile.
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vordcienpion
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02 Giugno 2008
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Giornooooo!!! Mi trovo a dover fare un tipo mappale per un edificio in ampliamentoe a rettificare le schede docfa dell'edificio preesistente. In questo edificio preesistente , è stato montato nel lastrico solare, un antenna per telefonia mobile da 2.70 * 5.00 mt. Devo inserirla in mappa?In base alle risposte precedenti pare di si, ma volevo essere piu' tranquillo. Grazie a tutti
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vordcienpion
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Un altra domandina, forse stupida: Visto che il vecchio fabbricato è gia in mappa, posso evitare di fare il rilievo di questa antenna situata nel lastrico solare e inserirla all'urbano come subalterno? Oppure conviene dargli un numero di mappa a se stante? Secondo i miei ragionamenti, conviene censirla come subalterno direttamente all'urbano. Saluti
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vordcienpion
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Salve a tutti. Tolti gli eventuali dubbi su come censire questa antenna, vorrei chiedere aiuto a Voi. Non riesco in nessun modo a rintracciare la compagnai telefonica in esame per farmi dare il valore del loro apparato, da inserire poi nel docfa, categoria D07. Voi sapete che valore posso assegnare a tale bene, considerando che sta su una piattaforma di circa 25 mq? Saluti
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vordcienpion
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Vi aggiorno sugli ultimi sviluppi. Il legale della compagnia telefonica, afferma che essa non vada dichiarata in catasto (vedi Dlgs 259/03), nonostante le mie insistenze basate dal decreto prima citato da NST e dai miei ragionamenti. In effetti, l'installazione di un impianto del genere su un fabbricato civile, nè comporta l'aumento della rendita, in quanto aumenta il suo valore nel mercato. Inoltre, che questo impianto produce rendita è indiscutibile, in quanto la proprietaria lo inserisce in denuncia dei redditi. Domani faccio un salto all'AdT e vediamo di chiuedere il discorso. Saluti
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robertopi
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16 Dicembre 2004
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NAPOLI
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buonasera, ti do la mia opinione in merito. secondo me le antenne siano esse singole o con il relativo shelter vanno denunciate in catasto alla stregua di una cabina elettrica o di un impianto eolico, quindi in cat. D/1. Il fatto che la compagnia telefonica dica che non deve essere denunciata è solo un discorso di convenienza loro. probabilmente non ci sono ancora precedenti, poichè non si è instaurato ancora nessun contenzioso, infatti, a differenza delle società produttrici di energia, che con le recenti sentenze, hanno dovuto cambiar rotta in merito alle valorizzazioni degli impianti, inserendo turbine e macchinari vari nelle valutazioni per la determinazione della rendita cosicchè queste sono cresciute in maniera esponenziale. saluti
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dado48
(GURU)
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24 Novembre 2005
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Terzo pianeta del Sistema Solare
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La Circolare nº 4/2006 del 16 Maggio 2006 riporta un'importante spiegazione in relazione proprio ai "Ripetitori e impianti similari": è indispensabile leggerla, interpretarla ed adattarla al problema contingente ed, infine, sottoporla all'attenzione del Legale della società telefonica che, probabilmente a quel punto ammetterà che le antenne con tutti gli apparati ad esse pertinenti devono essere accatastate. Ciao, buon lavoro a tutti.
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vordcienpion
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Grazie dado, provvedo immediatamente a studiarla poi vi faro' sapere
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anonimo_padovano
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Le considerazioni che seguono, ancorché siano riflessioni personali, scaturiscono da una libera interpretazione della Circolare n. 4 del 16 maggio 2006, paragrafo 3.1.3, la quale, peraltro, si basa sui concetti di ordine generale che definiscono l’unità immobiliare urbana. Oltre alla richiamata Circolare (L’Agenzia merita veri complimenti per la cura con la quale è stata redatta) ho fatto affidamento ad altre norme che saranno richiamate volta per volta. Premessa n. 1: L’unità immobiliare urbana del Nuovo Catasto Edilizio Urbano si fonda sul requisito dell’indipendenza del cespite ed il cespite è costituito dal minimo perimetro immobiliare avente autonomia funzionale e reddituale. Premessa n. 2: Il catasto urbano censisce gli immobili e non gli impianti (art. 5 RDL n. 652 del 13 aprile 1939); In tal senso si confronti anche l’art. 86, comma 3, del “Codice delle comunicazioni elettroniche” richiamato dalla CTR di Bologna sez. staccata di Parma, sentenza del 13.11.2009; L’art. 5 della legge 25 gennaio 1865, n. 2136, definisce (ai fini fiscali) gli opifici come “tutte le costruzioni specialmente destinate all’industria, munite di meccanismi e di apparecchi fissi.” Questa definizione è stata ripresa dal catasto nel 1942; infatti il § 52 dell’Istruzione III del 1942 (Accertamenti particolari) recita, tra l’altro, che: “Nel caso di opificio, il valore della consistenza immobiliare deve comprendere anche il valore delle installazioni connesse od incorporate coi fabbricati o comunque stabilmente infisse ad essi, che ai sensi della legge vigente sull'imposta dei fabbricati sono da considerarsi come facenti parte dell'opificio.” Da tutta la normativa che precede discende (a mio avviso): a) il catasto non può censire soltanto gli impianti ma gli impianti costituiscono solamente un’appendice del fabbricato; b) gli impianti (di telefonia) devono essere allocati su immobili (costruzione o area che sia); c) la costruzione o area che sia deve essere individuabile e circoscritta in modo ordinario; d) la costruzione o area che sia, oltre che essere individuabile e circoscritta in modo ordinario (come sono circoscritti ordinariamente gli appartamenti, le villette, i negozi, gli opifici,..?), deve anche essere indipendente come ordinariamente lo sono tutte le unità immobiliari e per essere indipendente deve avere un ingresso autonomo alla stessa stregua di qualsiasi altra unità ovvero non può avere un ingresso promiscuo (ossia da altra unità immobiliare). Questo è il mio pensiero che riflette la prassi vigente presso l'Ufficio che frequento. Ma sia io che il detto Ufficio possiamo sbagliare.
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girbo
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13 Settembre 2013 alle ore 17:36
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"anonimo_padovano" ha scritto: Le considerazioni che seguono, ancorché siano riflessioni personali, scaturiscono da una libera interpretazione della Circolare n. 4 del 16 maggio 2006, paragrafo 3.1.3, la quale, peraltro, si basa sui concetti di ordine generale che definiscono l’unità immobiliare urbana. Oltre alla richiamata Circolare (L’Agenzia merita veri complimenti per la cura con la quale è stata redatta) ho fatto affidamento ad altre norme che saranno richiamate volta per volta. Premessa n. 1: L’unità immobiliare urbana del Nuovo Catasto Edilizio Urbano si fonda sul requisito dell’indipendenza del cespite ed il cespite è costituito dal minimo perimetro immobiliare avente autonomia funzionale e reddituale. Premessa n. 2: Il catasto urbano censisce gli immobili e non gli impianti (art. 5 RDL n. 652 del 13 aprile 1939); In tal senso si confronti anche l’art. 86, comma 3, del “Codice delle comunicazioni elettroniche” richiamato dalla CTR di Bologna sez. staccata di Parma, sentenza del 13.11.2009; L’art. 5 della legge 25 gennaio 1865, n. 2136, definisce (ai fini fiscali) gli opifici come “tutte le costruzioni specialmente destinate all’industria, munite di meccanismi e di apparecchi fissi.” Questa definizione è stata ripresa dal catasto nel 1942; infatti il § 52 dell’Istruzione III del 1942 (Accertamenti particolari) recita, tra l’altro, che: “Nel caso di opificio, il valore della consistenza immobiliare deve comprendere anche il valore delle installazioni connesse od incorporate coi fabbricati o comunque stabilmente infisse ad essi, che ai sensi della legge vigente sull'imposta dei fabbricati sono da considerarsi come facenti parte dell'opificio.” Da tutta la normativa che precede discende (a mio avviso): a) il catasto non può censire soltanto gli impianti ma gli impianti costituiscono solamente un’appendice del fabbricato; b) gli impianti (di telefonia) devono essere allocati su immobili (costruzione o area che sia); c) la costruzione o area che sia deve essere individuabile e circoscritta in modo ordinario; d) la costruzione o area che sia, oltre che essere individuabile e circoscritta in modo ordinario (come sono circoscritti ordinariamente gli appartamenti, le villette, i negozi, gli opifici,..?), deve anche essere indipendente come ordinariamente lo sono tutte le unità immobiliari e per essere indipendente deve avere un ingresso autonomo alla stessa stregua di qualsiasi altra unità ovvero non può avere un ingresso promiscuo (ossia da altra unità immobiliare). Questo è il mio pensiero che riflette la prassi vigente presso l'Ufficio che frequento. Ma sia io che il detto Ufficio possiamo sbagliare. Buonasera, si è chiarita la situazione dell'accatastamento dei ripetitori di telefonia mobile? Il caso che mi occupa riguarda un privato, che più di 10 anni fa, ha concesso in locazione una porzione del suo terreno (seminativo) ad una compagnia telefonica per l'installazione di una stazione radio base UMTS. Recentemente l'Agenzia del Territorio, rilevando la presenza dei manufatti, realizzati (dalla compagnia telefonica) sulla particella del mio cliente e non dichiarati in catasti, ha richiesto l'accatastamento degli stessi, comminando sanzioni al malcapitato proprietario del fondo. La mia domanda è questa: premesso che nel caso di specie l'accatastamento dovrebbe essere necessario, chi è il soggetto tenuto a tali adempimenti? Il proprietario del fondo concesso in locazione alla compagnia telefonica o la compagnia telefonica stessa? Grazie
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Parisi
Iscritto il:
28 Ottobre 2008
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Terranuova Bracciolini, Arezzo
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Buonasera mi ricollego perchè a breve devo fare un frazionamento di un terreno per staccare una particella dove sorgerà un palo per i ripetitori di telofonia e il mio dubbio è se portare all'urbano la particella oppure lasciarla ai terreni. Grazie
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