salve,
Con DPCM 10/04/2020 è stato prorogato fino al 3 maggio il regime di lockdown.
Non vi sono aperture di particolare rilievo per quanto riguarda l’estensione dei codici ATECO. Infatti dette disposizioni, nella sostanza (salvo alcune integrazioni), sono state riproposte nell’articolato del nuovo DPCM del 10/04/2020.
Per l’edilizia non ci sono nuove restrizioni in quanto sono confermate le sospensioni già decise.
Trascrivo,un interessante articolo ripreso l’altro ieri sul sito di edilportale.com
Coronavirus, i cantieri che restano fermi:
Sono ancora sospese le attività contraddistinte dai seguenti codici ATECO:
- 41.20.00 Costruzioni di nuovi edifici residenziali e non residenziali;
- 41.10.00 Sviluppo di progetti immobiliari;
- 43.11 Lavori di demolizione;
- 43.12.00 Preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno;
- 43.3 Completamento e finitura degli edifici, (come intonacatura, posa in opera di infissi, arredi e controsoffitti, rivestimento di pavimenti e di muri, tinteggiatura e posa in opera di vetri, realizzazione di coperture);
- 42.99.09 Costruzione di impianti industriali, impianti sportivi all’aperto, stadi, campi da tennis, campi da golf;
- 42.99.01 Lottizzazione dei terreni connessa con l’urbanizzazione.
Coronavirus, le attività che possono proseguire:
Possono continuare le attività con codici ATECO:
- 42 Ingegneria Civile, come la costruzione di strade, ferrovie, linee metropolitane, ponti e gallerie (ad esclusione dei codici 42.99.09 e 42.99.01 summenzionati tra le attività sospese);
- 42.22.00 Realizzazione di opere di pubblica utilità per l’energia elettrica e le telecomunicazioni;
- 43.2 Attività di installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni;
- 37 Gestione delle reti fognarie;
- 38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali;
- 39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti;
- 81.3 Cura e manutenzione del paesaggio, con esclusione delle attività di realizzazione;
Coronavirus, studi professionali operativi
Possono continuare le attività professionali contraddistinte dai codici Ateco:
- 71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche;
- 74 Attività professionali, scientifiche e tecniche;
- 94 Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali.
Per la prosecuzione delle attività professionali, le norme raccomandano il massimo ricorso al lavoro agile, alle ferie e ai congedi retribuiti. Negli studi deve essere rispettata la distanza interpersonale di un metro o, in alternativa, devono essere assunti protocolli di sicurezza anticontagio e utilizzati dispositivi di protezione individuale.
Interessanti anche le FAQ, relative alla nostra attività professionale, che possiamo trovare sul sito di governo.it
È consentito spostarsi per raggiungere un'azienda o un cantiere, anche se l'attività d'impresa è stata chiusa o sospesa?
Solo per urgenze e, comunque, solo per esigenze sopravvenute o impreviste, giacché le altre devono essere state già risolte entro il termine assegnato dall’articolo 2 del DPCM del 22 marzo 2020. È comunque consentito spostarsi solo per necessità lavorative per far fronte a urgenze non differibili di messa in sicurezza, anche in cantiere, e ciò negli stretti limiti temporali necessari per far fronte alle urgenze stesse. Tali esigenze dovranno essere comprovate con autodichiarazione completa di tutte le indicazioni atte a consentire le verifiche sulla sussistenza di tali necessità e sul compimento del lavoro.
È consentito spostarsi per raggiungere un'azienda o un cantiere, anche se l'attività d'impresa è stata chiusa o sospesa?
Si veda la medesima faq nella sezione spostamenti.
I cantieri rimangono aperti?
Sì, se riferibili alle attività la cui prosecuzione è esplicitamente autorizzata dal dpcm 22 marzo 2020 ed individuate attraverso il riferimento ai codici ATECO. Al riguardo, occorre precisare che l’allegato 1 al DPCM del 22 marzo 2020 richiama la categoria “ingegneria civile”, identificata con il codice ATECO n. 42 all’interno della quale rientrano, a titolo esemplificativo, le attività costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali, costruzione di linee ferroviarie e metropolitane, costruzione di ponti e gallerie, costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi, costruzione di opere di pubblica utilità per l’energia elettrica e le telecomunicazioni, le costruzione di opere idrauliche.
Gli studi privati devono restare chiusi?
No, non è prevista in generale la chiusura delle attività professionali. In ogni caso, è fortemente raccomandato il massimo utilizzo di modalità di “lavoro agile” o lavoro a distanza e che siano incentivati le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti, nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva.
Le attività professionali, come per esempio quella di amministratore di condominio, devono essere sospese se svolte nella forma di impresa?
Tutte le attività professionali, a prescindere dalla forma con cui vengono svolte, sono espressamente consentite in quanto prevale la natura dell’attività non la forma con cui la stessa si esercita. Peraltro, in termini più generali, la chiara dizione del Dpcm del 22 marzo 2020 non può trovare ostacolo nell’eventuale lacuna del suo allegato. Inoltre, l’articolo 1, lett. c) prevede che qualsiasi attività, anche se sospesa, può continuare ad essere esercitata se organizzata in modalità a distanza o lavoro agile (circostanza applicabile anche alle amministrazioni condominiali, fatta eccezione per le assemblee di condominio, per le quali si può consultare l’apposita faq).