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Autore accorpamento quote in successione

Vince60

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13 Maggio 2023 alle ore 10:29

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 0 -  0 - Inviato: 13 Maggio 2023 alle ore 10:34

Salve a tutti,
volevo chiarire una questione che molto probabilmente risulterà banale agli esperti della materia.
Sto approntando la dichiarazione di successione del mio babbo mediante il servizio successione web dell'agenzia delle entrate. Quando acquisisco in automatico i terreni intestati a mio padre ce ne sono alcuni (stesso foglio e stessa particella) che vengono caricati due volte con quote differenti in quanto derivano dalle precedenti successioni dei suoi genitori (i miei nonni). Es. 2/9 avuti dalla sua mamma e 3/9 dal suo babbo.
Io penso che per inserire le devoluzioni devo riunire il tutto in una unica quota di 5/9 (il rimanente è di proprietà delle due sorelle di mio padre) anche perchè il sistema mi da un warning della serie "non possono esistere particelle duplicate stesso fg, particella ecc". A seguire le due particelle in automatico (richiedo voltura automatica) saranno accorpate in una sola avente come intestazione l'erede.
E' giusto ?

Grazie

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Autore Risposta

Latemar

» ACCOUNT NON PIU' ATTIVO

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 0 -  0 - Inviato: 13 Maggio 2023 alle ore 11:52

In successione devi inserire la quota complessiva, avente lo stesso diritto, sullo stesso bene immobile che cade in successione.

Riguardo la voltura ti consiglio di farla manuale per evitare sorprese inaspettate e gestire meglio la questione dell'intestazione.

Sui terreni occorre dichiarazione della loro destinazione urbanistica per verificare se sono fabbricabili oppure no.

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Vince60

Iscritto il:
13 Maggio 2023 alle ore 10:29

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 0 -  0 - Inviato: 14 Maggio 2023 alle ore 15:50

Grazie per la risposta.

Volevo chiedere un'ultima cosa.

Sempre nella stessa succssione ricade una piccola particella al catasto terreni avente qualità di fabbricato diruto (in realtà non esiste nulla se non una piccola porzione di terreno di circa 13 mq) che non ha alcun reddito e che il sistema, per poter andare avanti nella compilazione, mi obbliga a valorizzare. Guardando in rete ho visto che in casi analoghi si può assegnare un valore fittizio (ad esempio 1 euro).

Che ne pensate?

Grazie ancora

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geoalfa

(GURU)

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02 Dicembre 2005

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11938

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-

 0 -  0 - Inviato: 14 Maggio 2023 alle ore 16:41

Consulta anche questo:

www.geolive.org/guide/procedure-e-metodo...

Allego inoltre la nota esplicativa dell'ing. Franco Maggio a chiarimento della questione:

Estratto della nota che è stata inviata a tutti gli Ordini Professionali.

OGGETTO: Fabbricati rurali censiti al Catasto Terreni da dichiarare al Catasto Edilizio Urbano (art. 13, commi 14-ter e 14-quater, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201). Chiarimenti operativi.

Con riferimento alla tematica in oggetto e facendo seguito alla riunione di coordinamento del 18 luglio u.s., si ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti in ordine alla trattazione delle segnalazioni trasmesse a riscontro degli Avvisi bonari, inviati per promuovere la regolarizzazione spontanea delle singole posizioni.

Si riportano di seguito le due segnalazioni più ricorrenti:

1) per la destinazione d’uso attuale, non sussiste l’obbligo di accatastamento dell’immobile al Catasto Edilizio Urbano;

2) l’immobile ha perso i requisiti di ruralità.

1.1 nel caso in cui sia riscontrata l’effettiva assenza dei requisiti previsti per l’accatastamento, l’Ufficio provvederà ad aggiornare l’archivio censuario di Catasto Terreni ed in particolare:

1.1.1 ad aggiornare la destinazione d’uso dell’immobile (ad es. fabbricato diruto, area di fabbricato demolito, ecc.) e a pubblicarne l’esito presso l’albo pretorio del Comune ove trovasi ubicato l’immobile.

1.1.2 ad attribuire la pertinente qualità di coltura, se dalla verifica effettuata si riscontri una coltivazione in atto.

In tal caso, l’aggiornamento verrà notificato al domicilio fiscale degli intestatari, insieme all’eventuale contestazione della sanzione per omessa dichiarazione della variazione colturale.

In entrambi i suddetti casi, non riscontrandosi alcuna violazione dell’obbligo dichiarativo al Catasto Edilizio Urbano, non verrà contestata la relativa sanzione;

1.2 nel caso in cui risulti invece sussistente l’obbligo di accatastamento del fabbricato rurale al Catasto Edilio Urbano, si procederà alla contestazione della prevista sanzione, salvo che l’Ufficio non riceva, in tempo utile, l’atto di aggiornamento (Docfa, oltre al precedente Pregeo) e il contestuale pagamento della sanzione in misura ridotta, così perfezionandosi il ravvedimento operoso.

2. Laddove venga comunicata la perdita dei requisiti di ruralità, si evidenzia che la mera segnalazione non è sufficiente a regolarizzare la posizione catastale, rendendosi necessaria anche la presentazione di un atto di aggiornamento (Docfa).

Si ricorda, infatti, che l’obbligo dichiarativo sussiste anche per i fabbricati che passano dalla categoria degli esenti a quella dei soggetti all’imposta.

In presenza di tali dichiarazioni al Catasto Edilizio Urbano, l’Ufficio verificherà la data di perdita dei requisiti dichiarata, al fine di valutare la sussistenza o meno dei presupposti per l’esercizio della potestà sanzionatoria.

Si coglie l’occasione per evidenziare che, ai fini della dichiarazione in catasto dei fabbricati che eventualmente abbiano perso i requisiti di ruralità, è stato previsto l’utilizzo della tipologia di dichiarazione “Fabbricato ex rurale – art. 2, comma 36 o 37, DL n. 262/06”.

Nella dichiarazione i professionisti dovranno indicare, nel campo data ultimazione lavori, la data in cui l’immobile ha perso i requisiti di ruralità e specificare, nelle “note relative al documento e relazione tecnica”, che il riferimento temporale è relativo a tale perdita, descrivendo sinteticamente le circostanze che l’hanno causata.

Si evidenzia, infine, che, in tutti i casi nei quali venga omessa la dichiarazione al Catasto Edilizio Urbano, verranno attivate le procedure di cui all’art. 1, comma 277, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, preordinate all’aggiornamento d’ufficio con oneri a carico dei soggetti inadempienti, e iscritte specifiche annotazioni nella banca dati censuaria del Catasto Terreni.

In conclusione, si rappresenta che la notifica degli atti di contestazione è prevista a partire dalla fine del corrente mese di ottobre.

Allo scopo di porre in essere ogni possibile forma di collaborazione con i contribuenti e le categorie professionali, l’Ufficio potrà comunque differire, per un brevissimo periodo, l’invio dell’atto di contestazione, nei casi in cui, entro lo stesso termine, il tecnico incaricato segnali che l’atto di aggiornamento è in corso di predisposizione e verrà presentato non oltre la metà del mese di novembre.

IL DIRETTORE CENTRALE

Franco Maggio

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Latemar

» ACCOUNT NON PIU' ATTIVO

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 0 -  0 - Inviato: 16 Maggio 2023 alle ore 12:44

"Vince60" ha scritto:
Grazie per la risposta.

Volevo chiedere un'ultima cosa.

Sempre nella stessa succssione ricade una piccola particella al catasto terreni avente qualità di fabbricato diruto (in realtà non esiste nulla se non una piccola porzione di terreno di circa 13 mq) che non ha alcun reddito e che il sistema, per poter andare avanti nella compilazione, mi obbliga a valorizzare. Guardando in rete ho visto che in casi analoghi si può assegnare un valore fittizio (ad esempio 1 euro).

Che ne pensate?

Grazie ancora



Vale la potenzialità reddituale del bene. Se ritieni che questa particella non ha alcun valore commerciale, metti un valore minimo fittizio analizzando elementi certi dove non può bastare il fatto che non ci sia il fabbricato diruto. Questo sta solo a significare che non occorre il censimento all'urbano in questo caso. Ma la capacità reddituale ed il valore commerciale della particella difficile che sia solo 1 euro. Dovrebbe essere completamente impraticabile e inutilizzabile per dargli quel valore.

Intanto richiedi il certificato di destinazione urbanistica al comune del terreno e poi valuta attentamente.

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Vince60

Iscritto il:
13 Maggio 2023 alle ore 10:29

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 1 -  0 - Inviato: 07 Giugno 2023 alle ore 17:08

ok.

grazie a tutti

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