Revisione generale della qualificazione, della classificazione e del classamento delle unita' immobiliari urbane (GU Serie Generale 81 06apr1991)
IL MINISTRO DELLE FINANZE
Visto l'art. 2, punto 2, della legge 30dic1989, n. 427, sulla revisione del classamento del nuovo catasto edilizio urbano;
Visti gli articoli 33, 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 22dic1986, n. 917, testo unico delle imposte sui redditi;
Visto l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29set1973, n. 604, concernente la revisione della qualificazioine, classificazione e classamento delle unitā immobiliari urbane;
Visti gli articoli 16, 30, 31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26ott972 n. 650, sul perfezionamento e revisione del sistema catastale, concernenti le commissioni censuarie;
Considerato che occorre provvedere all'attuazione della revisione generale della qualificazione, classificazione e classamento delle unita' immobiliari urbane a destinazione ordinaria e della rendita catastale delle unita' immobiliari urbane a destinazione speciale o particolare;
MINISTERO DELLE FINANZE DECRETO 18 marzo 1991
Revisione generale della qualificazione, della classificazione e del classamento delle unitā immobiliari urbane. (GU Serie Generale n. 81 del 06apr1991)
Visto il conforme parere espresso dalla commissione censuaria centrale con deliberazione n. 3669 dell'8 ottobre 1990;
Decreta:
L'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali č autorizzata a compiere entro il 1993 la revisione generale della qualificazione, classificazione e classamento indicata in premessa,
con conseguente applicazione dei nuovi elementi censuari in sostituzione di quelli vigenti, secondo i criteri stabiliti dalla L 11ago1939, n. 1249, modificata con DL 8apr1948, n. 514, dal regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1dic1949, n. 1142, con le modificazioni indicate dall'art. 2, punti 3, 4 e 5, della L 30dic1989, n. 427.
I relativi effetti dovranno avere efficacia entro due anni dalla predetta ultimazione delle operazioni e comunque non oltre il 1995.
Le tariffe per le unita' immobiliari a destinazione ordinaria, saranno approvate con le procedure previste dagli articoli 30, 31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26ott1972, n. 650.
All'onere derivante per la esecuzione della revisione sarā fatto fronte come indicato dall'art. 3 della L 30dic1989, n. 427.
Il presente decreto sarā pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 marzo 1991
Il Ministro: FORMICA