TESTAMENTO: USUFRUTTO E NUDA PROPRIETA’
In questa discussione:
www.geolive.org/forum/altro/successioni-... Carlo Cinelli scrive: Io continuo a sostenere che la differenza è concettuale e noi siamo tenuti nello svolgere la nostra professione alla correttezza.
Il fine non giustifica i mezzi perché potremmo essere chiamati a chiarire alcuni passaggi riguardo alla procedura adottata che deve avere un suo percorso
logico e non può essere effettuata solo in dipendenza del fine da raggiungere.
La domanda alla quale bisogna rispondere è la seguente:
1) la nuda proprietà si estingue, come sostieni tu,
2) o si ricongiunge e si accresce la nuda proprietà con l'usufrutto, come sostengo io, per formare la piena proprietà?
bioffa69 risponde: Ho appena scaricato le ricevute di una R.U, dove trattavo come soggetto contro solo il de cuius, trasferendo il solo l'usufrutto.
Ho verificato la visura ed il sistema ha " fuso" n.p. con usufrutto, per cui mi ritrovo la visura correttamente intestata per la p.p.di 1/2, a ciascuno di quelli che erano i n.p.
A SOLO SCOPO INFORMATIVO : Nelle
donazioni (tra familiari) spesso, si attribuisce:
- la
nuda proprietà al donatario ( figlio o nipote),
- ed il
donante (genitore o nonno)
trattiene per sé l’usufrutto.
Questo comporta un
duplice vantaggio:
1) Il
donante conserva il godimento del bene, che può essere destinato a suo utilizzo esclusivo o, addirittura ceduto a terzi tramite comodato o donazione ;
2) Il
vantaggio è che l’operazione è
economicamente meno onerosa in quanto trasferisce non la proprietà piena, bensì la “
nuda”, perchè gravata da un diritto altrui reale minore (
l’usufrutto) sullo stesso bene.
Morto l’usufruttuario,
la nuda proprietà, si consolida con l’usufrutto e diventa “
piena proprietà” .
Per la
donazione classica con ritenzione di usufrutto.
In un atto tra vivi (
donazione) si è in presenza di un atto mortis causa, ossia il
testamento, succede che il testatore potrebbe destinare diversi diritti sul medesimo bene a persone distinte:
1) ad
uno il
diritto di usufrutto e,
2) all’
altro, il diritto sulla
nuda proprietà.
Attenzione, però: 1) Mentre nella
donazione con ritenzione di usufrutto si segue la logica di “autotutelarsi” sino a quando si è in vita, pur avendo già provveduto con una donazione che
si consoliderà completamente in automatico quando verrà a mancare il donante usufruttuario….
2) Con l’
operazione testamentaria su due soggetti diversi si cambia
Se viene a mancare l’usufruttuario testamentario, cosa succede?
1) L’
usufrutto non sopravvive alla morte del suo titolare, si estingue quindi ed il nudo proprietario testamentario diviene pieno proprietario…
2) Invece se, a morire per primo, è il
nudo proprietario ( ipotesi non prevista dall’originario testatore unico proprietario del bene, che confidava sulla preventiva morte dell’usufruttuario, più anziano del nudo proprietario)
L’usufrutto rimane intatto, mentre è la
nuda proprietà pro quota passa di mano agli eredi del nudo proprietario che viene a mancare.
Ma se l’usufruttuario è anche uno degli eredi ( genitore) del nudo proprietario ( figlio) che è venuto a mancare:
1)
Se fosse
unico erede diverrebbe pieno proprietario. per un consolidamento inverso, della nuda proprietà all’usufrutto in capo alla stessa persona….
2)
Mentre se fossero
più eredi nudi proprietari, lui rimarrebbe l’unico usufruttuario, oltre a divenire, pro-quota, comproprietario della nuda proprietà.
L’
unico, però, tra i più “nudi comproprietari” a poter “
godere” a vita, in modo esclusivo, del bene.