I
fabbricati rurali strumentali sono esclusi da Ici anche se il titolare non possiede terreni agricoli.
Per l'accertamento della ruralità, è determinante l'accatastamento.
Se non è stato impugnato da contribuente o comune, la questione relativa alla sussistenza della ruralità non potrà essere più messa in discussione nel giudizio sull'Ici.
Al contrario, in presenza di immobili privi di rendita, il giudice investito della controversia Ici dovrà verificare le condizioni di ruralità, fermo restando l'onere della prova in capo al contribuente.
Le Sezioni unite della Corte di cassazione, nella sentenza n. 18565/09, hanno cercato di mettere la parola fine alle «eterne» controversie fra Comuni e mondo agricolo.
Con numerose sentenze depositate nell'estate 2008, la Cassazione aveva affermato l'assoggettamento a Ici della generalità dei fabbricati rurali.
E questo per il fatto che nel decreto legislativo 504/92 non c'è traccia di esenzione.
Nell'ottica della Corte, la ruralità era questione che incideva sulle modalità di accatastamento dei beni e non sull'applicazione dell'imposta comunale.
Successivamente, con l'articolo 23, comma 1 bis, del Dl 207/09, si chiariva che i fabbricati rurali devono ritenersi esclusi dalla sfera di operatività dell'Ici.
Da ultimo, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 227/09, ha confermato la natura interpretativa della novella dell'articolo 23 e dichiarato l'illegittimità dell'articolo 2, comma 4 della legge 244/07, nella parte in cui vietava il rimborso dell'Ici pagata in passato sugli immobili delle cooperative agricole.
La controversia decisa dalle sezioni unite prendeva le mosse, anche in questo caso, da un'istanza di rimborso presentata da una cooperativa agricola.
Le sezioni unite hanno preso atto dell'ultimo intervento legislativo del 2009, qualificandolo come interpretativo e destinato a regolare il pregresso.
La sentenza precisa che gli immobili strumentali all'attività agricola sono rurali se sono oggettivamente adibiti a tale attività, a prescindere dalla circostanza che l'utilizzatore sia possessore anche dei terreni ove si esercita un'impresa agricola.
Inoltre, ed è questa la parte più innovativa, per l'accertamento della ruralità è decisivo l'accastatamento effettuato dagli uffici del Territorio (A6, per le abitazioni, e D10, per gli immobili strumentali).
Se dunque è stata assegnata la categoria prevista per i rurali, il comune interessato ha un onere di impugnazione.
Qualora la rendita sia divenuta inoppugnabile, la ruralità deve ritenersi non più revocabile in dubbio nel giudizio relativo all'Ici.
Se il contribuente ha ricevuto un accatastamento non coerente con la qualifica di ruralità, questi ha il dovere di contestare gli atti del Territorio se intende invocare l'esenzione Ici.
Per i fabbricati ancora privi di rendita, invece, la sussistenza dei requisiti deve essere stabilita dal giudice investito della controversia riferita all'Ici.
Nel caso specifico, poiché la coop ricorrente aveva ricevuto un classamento in D8, si è vista respingere la domanda di rimborso Ici.
Le statuizioni delle sezioni unite sollevano, tuttavia, perplessità.
In primo luogo, l'accertamento catastale fotografa la situazione esistente alla presentazione degli atti agli uffici del Territorio.
Ma la ruralità è una condizione dinamica.
Non è dunque pensabile che il classamento iniziale tra gli immobili rurali, se non impugnato, debba ritenersi definitivo.
da:
http://www.pregeo.it/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=19391#101045 tratto da: Il Sole 24 Ore Giovedí 03 Settembre 2009:
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Ultimo aggiornamento: 02 Maggio 2013 alle ore 09:12