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Autore ICI sui fabbricati rurali

geoalfa
(GURU)

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Inviato: 24 Settembre 2009 alle ore 17:46

I fabbricati rurali strumentali sono esclusi da Ici anche se il titolare non possiede terreni agricoli.
Per l'accertamento della ruralità, è determinante l'accatastamento.
Se non è stato impugnato da contribuente o comune, la questione relativa alla sussistenza della ruralità non potrà essere più messa in discussione nel giudizio sull'Ici.
Al contrario, in presenza di immobili privi di rendita, il giudice investito della controversia Ici dovrà verificare le condizioni di ruralità, fermo restando l'onere della prova in capo al contribuente.
Le Sezioni unite della Corte di cassazione, nella sentenza n. 18565/09, hanno cercato di mettere la parola fine alle «eterne» controversie fra Comuni e mondo agricolo.
Con numerose sentenze depositate nell'estate 2008, la Cassazione aveva affermato l'assoggettamento a Ici della generalità dei fabbricati rurali.
E questo per il fatto che nel decreto legislativo 504/92 non c'è traccia di esenzione.
Nell'ottica della Corte, la ruralità era questione che incideva sulle modalità di accatastamento dei beni e non sull'applicazione dell'imposta comunale.
Successivamente, con l'articolo 23, comma 1 bis, del Dl 207/09, si chiariva che i fabbricati rurali devono ritenersi esclusi dalla sfera di operatività dell'Ici.
Da ultimo, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 227/09, ha confermato la natura interpretativa della novella dell'articolo 23 e dichiarato l'illegittimità dell'articolo 2, comma 4 della legge 244/07, nella parte in cui vietava il rimborso dell'Ici pagata in passato sugli immobili delle cooperative agricole.
La controversia decisa dalle sezioni unite prendeva le mosse, anche in questo caso, da un'istanza di rimborso presentata da una cooperativa agricola.
Le sezioni unite hanno preso atto dell'ultimo intervento legislativo del 2009, qualificandolo come interpretativo e destinato a regolare il pregresso.
La sentenza precisa che gli immobili strumentali all'attività agricola sono rurali se sono oggettivamente adibiti a tale attività, a prescindere dalla circostanza che l'utilizzatore sia possessore anche dei terreni ove si esercita un'impresa agricola.
Inoltre, ed è questa la parte più innovativa, per l'accertamento della ruralità è decisivo l'accastatamento effettuato dagli uffici del Territorio (A6, per le abitazioni, e D10, per gli immobili strumentali).
Se dunque è stata assegnata la categoria prevista per i rurali, il comune interessato ha un onere di impugnazione.
Qualora la rendita sia divenuta inoppugnabile, la ruralità deve ritenersi non più revocabile in dubbio nel giudizio relativo all'Ici.
Se il contribuente ha ricevuto un accatastamento non coerente con la qualifica di ruralità, questi ha il dovere di contestare gli atti del Territorio se intende invocare l'esenzione Ici.
Per i fabbricati ancora privi di rendita, invece, la sussistenza dei requisiti deve essere stabilita dal giudice investito della controversia riferita all'Ici.
Nel caso specifico, poiché la coop ricorrente aveva ricevuto un classamento in D8, si è vista respingere la domanda di rimborso Ici.
Le statuizioni delle sezioni unite sollevano, tuttavia, perplessità.
In primo luogo, l'accertamento catastale fotografa la situazione esistente alla presentazione degli atti agli uffici del Territorio.
Ma la ruralità è una condizione dinamica.
Non è dunque pensabile che il classamento iniziale tra gli immobili rurali, se non impugnato, debba ritenersi definitivo.


da:
http://www.pregeo.it/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=19391#101045
tratto da: Il Sole 24 Ore Giovedí 03 Settembre 2009:

*************
geobax; geosim;

Ultimo aggiornamento: 02 Maggio 2013 alle ore 09:12
 
 

 

Autore Risposta

pzero
» ACCOUNT NON PIU' ATTIVO
(GURU)

Iscritto il:
08 Luglio 2003

Messaggi:
1394

Località
Firenze - nome@cognome.it

Inviato: 12 Marzo 2010 alle ore 11:47

Fabbricati rurali, ci sono delle novità successive :

Casa rurale: basta il requisito di un solo comproprietario

Il sottosegretario all’Economia e finanze, Daniele Molgora, ha fornito una risposta in Commissione Finanze (question time del 18 febbraio scorso) in materia di fabbricati rurali precisando che l’abitazione utilizzata da un imprenditore agricolo è rurale anche se di proprietà di persone estranee alla coltivazione del fondo.
Il problema sottoposto riguardava un caso molto frequente e cioè la comproprietà di un fondo rustico, costruzioni rurali comprese, la cui coltivazione del terreno viene eseguita da un solo comproprietario. Nella question time vengono ricordati quali sono i requisiti affinché un’abitazione sia rurale, e in particolare:
– il fabbricato deve essere utilizzato dal titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse all’attività agricola svolta;
– in alternativa l’abitazione può essere utilizzata dall’affittuario del terreno o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno a cui l’immobile è asservito;
– l’abitazione può essere utilizzata dai familiari conviventi a carico delle persone che conducono il fondo risultanti dalle certificazioni anagrafiche, oppure dai coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali;
– non perde la ruralità l’abitazione utilizzata dai soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura;
– l’abitazione può essere utilizzata da uno dei soci o amministratori delle società agricole di cui all’articolo 2, del Dlgs n. 99/2004 aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale (questa qualifica è richiesta soltanto quando la conduzione del fondo è svolta da società.
Inoltre l’unità immobiliare non deve essere accatastata nelle categorie A/1 e A/8 ovvero non deve possedere le caratteristiche di lusso previste dal decreto del ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969.
Ulteriori requisiti riguardano la superficie del terreno cui il fabbricato è asservito (che non deve essere inferiore a 10mila metri quadrati ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario) e il volume d’affari ritraibile dall’attività agricola esercitata sul terreno stesso (il quale deve essere più della metà del reddito complessivo del soggetto). Infine è richiesto che il soggetto che utilizza l’abitazione rurale deve rivestire la qualifica di imprenditore agricolo (la qualifica professionale è richiesta soltanto per le società). Il ministero delle Economia e finanze nella risposta fornita in commissione ha espresso parere positivo in merito alla non applicabilità dell’Ici ai comproprietari del fabbricato rurale, quand’anche gli stessi non abitino nel suddetto fabbricato congiuntamente con il comproprietario che vi risiede e lo ha adibito a propria abitazione.
Il caso proposto riguardava una fattispecie molto frequente secondo cui un fabbricato rurale in comproprietà viene utilizzato da uno solo dei comproprietari, ipotesi in cui l’esclusione da Ici è fuori discussione; infatti un fabbricato è rurale in relazione al soggetto che lo utilizza a nulla rilevando chi sia il proprietario che può essere estraneo all’esercizio dell’attività agricola (una banca, un’assicurazione ecc.).
Il ministero non ha riproposto l’esigenza che l’abitazione sia classificata nella categoria catastale A6 come aveva affermato erroneamente la Corte di cassazione con la sentenza n. 18565/09.
Nella risposta viene richiamato anche il comma 5, dell’articolo 9, del Dl n. 557/93 il quale dispone che nel caso in cui l’unità immobiliare sia utilizzata congiuntamente da più proprietari o titolari di diritti reali i requisiti devono sussistere in capo ad almeno uno di essi. In effetti normalmente i comproprietari che non esercitano l’attività agricola non abitano nella abitazione rurale. Tuttavia qualora la abitassero è sufficiente che uno di essi sia il conduttore del fondo. La norma regola anche l’ipotesi in cui vengano utilizzate più unità a uso abitativo da parte di componenti dello stesso nucleo familiare; in questo caso occorre che venga rispettato il limite massimo di cinque vani e comunque di 80 metri quadrati per un abitante nonché di 20 metri o di un vano per ogni altro abitante. Si deve trattare però del caso in cui vengano utilizzate più unità immobiliare (appartamenti).

(Gian Paolo Tosoni, "Agrisole", Il Sole 24 Ore, 26 febbraio - 4 marzo 2010, n.8, pag. 17 - Sintesi redazionale)

Ultimo aggiornamento: 02 Maggio 2013 alle ore 09:10
 
 

 

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