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Autore Differenza fra BCC e BCNC

geoalfa
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Inviato: 22 Settembre 2009 alle ore 15:47

Differenza fra Bene Comune Censibile e Bene Comune Non Censibile

Quesito:
Che differenza esiste fra Bene Comune Censibile e Bene Comune Non Censibile??

******
Citazione:

CIRCOLARE MINISTERO DELLE FINANZE 20 GENNAIO 1984, N. 2 (DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO) ASSUNZIONE NELL'ARCHIVIO CATASTALE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI IMMOBILI URBANI DI NUOVA COSTRUZIONE.

http://www.geolive.org/normativa/circolari/1984/circolare-2-assunzione-nellarchivio-catastale-informazioni-uiu-538/

1.3.3. - PORZIONI COMUNI A PIU' U.I.
Giova chiarire - per una migliore applicazione della norma che si intende ora dettare - che per "porzioni comuni" possono essere considerate, secondo gli intendimenti del dichiarante, non solo quelle così definite dal codice civile o da regolamenti o consuetudini condominiali, ma anche tutte quelle altre che in senso funzionale sono al servizio o comunque utilizzabili da due o più unità immobiliari.
Allegato 9 Rif.to _ I.3.3.1. (figura... omissis...)

Su questo argomento - notoriamente di trattazione finora insoddisfacente o irrisolta - ci si propone di fornire una normativa rispondente alle esigenze di utilizzazione del catasto anche come supporto per finalità civilistiche, evitando peraltro di coinvolgere gli uffici nella gestione delle regolamentazioni condominiali o in riserve di pattuizioni, ma senza trascurare gli aspetti reddituali di quelle porzioni comuni che costituiscono unità autonome.
Per queste ultime è importante che siano evidenziate le connessioni con le u.i. cui sono asservite.

Le "porzioni comuni" si suddividono pertanto in censibili e non censibili.

1.3.3.1. - PORZIONI CENSIBILI COMUNI A PIU' U.I.

Si tratta ovviamente di quei beni - costituenti UNITA' IMMOBILIARI in quanto portatori di autonoma capacità reddituale - che forniscono servizi comuni o sono fruibili da piu unità immobiliarari (ad esempio l'alloggio del portiere, la piscina, ecc.) e come tali dichiarati.
Essi devono essere trattati catastalmente in modo da evidenziare sia la loro peculiarità di "bene comune censibile", sia la connessione alle unità immobiliari a cui sono asserviti.
A tal fine si conferma che il "bene comune censibile" deve essere dichiarato con Mod. 1 e relativa planimetria; si dispone che in luogo della ditta venga indicata la dicitura "BENE COMUNE CENSIBILE", seguita dagli identificativi catastali delle u.i. cui esso è asservito (ved. all. 9 ).
I beni comuni in argomento confluiranno in una partita speciale senza numero di nuova istituzione, denominata appunto partita dei "beni comuni censibili" (ved. all. 10) e costituita da più pagine (schede Mod. 55), una per ogni fabbricato o complesso immobiliare; ciò consentirà che le singole pagine possano essere allestite dal dichiarante insieme con le altre schede di partita di solo accatastamento e con le stesse modalità già indicate al paragrafo I.3.2., salva l'avvertenza di compilare nel quadro A la sola col. 2 con l'indicazione "BENI COMUNI CENSIBILI".
La procedura trova il suo completamento attraverso il richiamo dell'indicativo catastale (particella e subalterno) del "bene comune censibile", da riportarsi nella col. 22 del quadro B in corrispondenza di ciascuna u.i. a cui il bene stesso è asservito (ved. all. 11).
L'ufficio, in sede di accettazione delle dichiarazioni, dopo aver controllato la connessione del bene comune con almeno due unità immobiliari, contestualmente assegna il numero di partita alla scheda con intestazione nominativa ed il numero di pagina della partita speciale (consecutivo all'ultimo già utilizzato) alla scheda di accatastamento dei beni comuni censibili.
Trattandosi di unica pratica - è appena il caso di rilevarlo - deve essere riportato alle colonne 47 e 48 l'identico protocollo di mod. 97 per entrambi i mod. 55.
Del pari non va assolutamente trascurato di annotare sul mod. 57, in corrispondenza dei subalterni attribuiti ai beni comuni censibili, la sigla "BENI COM CENS", seguita dal numero della pagina assegnata.

1.3.3.2. - PORZIONI NON CENSIBILI COMUNI A PIU' U.I.
Sono:

> - le porzioni che non possiedono autonoma capacità reddituale, comuni ad alcune o a tutte le u.i. per destinazione (androne, scale, locale centrale termica, ecc.), ovvero - come accennato al paragrafo I.3.3. - per la loro specifica funzione di utilizzazione indivisa (ad esempio una rampa al servizio di soli posti auto).
Tali porzioni, che per la loro natura non sono soggette alle dichiarazioni mod. 1, vanno comunque rappresentate nell'elaborato planimetrico ed ivi contraddistinte da riferimenti catastali, ma non possono avere una iscrizione formale in partita, perché‚ non costituiscono le u.i.
La possibilità, precedentemente esposta, di certificazione dell'elaborato planimetrico dà ragione della utilità connessa con la identificazione catastale anche di queste particolari porzioni.
L'attribuzione dei subalterni numerici è affidata alla discrezionalità del presentatore; si ritiene tuttavia opportuno suggerire, allorché non sussistono validi motivi in contrario, che alle porzioni comuni non censibili godute da uno stesso insieme di u.i. si attribuisca un medesimo subalterno, anche se poste su piani diversi e non contigue (ad esempio: androne, scale, accesso esterno, ascensore, ecc.).

Come tutte le porzioni identificate nell'elaborato planimetrico, esse dovranno essere elencate nel mod. 57, ove in luogo del numero di partita, verranno contraddistinte dalla sigla "BENI NON CENS".

1.4. - DICHIARAZIONI PER CASI PARTICOLARI DI NUOVE COSTRUZIONI DA ACCATASTARE
Nel presente paragrafo si trattano i casi particolari di accatastamento già anticipati ( _ 1.3.) e cioè:
- le unità afferenti fabbricati già accatastati in parte;
- le porzioni di fabbricato - o all'area circostante - che all'atto della richiesta di accatastamento delle altre porzioni non siano ancora state definite strutturalmente o funzionalmente;
- infine - ed in questo solo caso si tratta di corrispondere ad una istanza facoltativa - i fabbricati (o parti di essi) ancora in corso di costruzione.

Esempi:

- del primo caso le sopraelevazioni, gli ampliamenti in pianta del fabbricato per aggiunta di nuove unità;

- del secondo caso, le riserve di definizione della estensione di parti comuni coperte e scoperte, il ritardo nella divisione degli spazi disponibili ai piani terreni o interrati per attività commerciali o per box;

- del terzo caso, la previsione di cessione di edifici al grezzo o addirittura ai primi solai.

Allegato 10 Rif.to _ I.3.3.1. (... figura omissis ... ) Tutti questi casi possono essere trattati adeguandosi alle norme già impartite, opportunamente adattate;

Si ritiene utile comunque riepilogarle caso per caso, suggerendo le opportune modalità operative.

INTEGRAZIONE:

Il Bene Comune Non Censibile, abbreviato BCNC, come definito dalla Circolare N° 2 del 1984, è una porzione di fabbricato che non possiedono autonoma capacità reddituale, comuni.

E' comune almeno a due unità immobiliari urbane, in genere si tratta di androne, scale, locale centrale termica, locale vasche ecc.

Il bene comune censibile si iscrive alla partita speciale denominata “Beni Comuni Censibili

Solo nel caso in cui l'unità interessata sia menzionata come tale nel regolamento di condominio e la proprietà di questo bene sia ripartita fra tutti i condomini.

Chi decide la categoria catastale?

La classe catastale di un immobile viene attribuita dall'Agenzia delle Entrate successivamente alla domanda di accatastamento oppure attraverso la dichiarazione di una nuova costruzione e di variazione urbana.

In che modo vengono prese le decisioni relative ad un bene in comproprietà?

Come previsto dall'art. 1109 cod. civ., i comproprietari, che singolarmente o congiuntamente rappresentino la minoranza dissenziente rispetto ad una certa decisione relativa alla gestione dell'immobile comune possono impugnare davanti all'autorità giudiziaria la decisione medesima.

Cosa non è possibile fare al comproprietario di un bene in Comune?

Non alterare il bene comune in modo da snaturarlo del tutto.

Esempio: il comproprietario non può, di propria iniziativa:

> trasformare un giardino comune in un parcheggio;

> oppure un'abitazione in un esercizio commerciale;

> non impedire agli altri comproprietari di godere del bene comune, nei limiti dei propri diritti.



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studiocampo; t1000

Ultimo aggiornamento: 05 Maggio 2023 alle ore 17:10
 
 

 

 

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