FAQ pregeo 017
deposito notifica al comune degli atti di aggiornamento
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Deposito Notifica nel caso di frazionamenti di enti urbani, se il tipo genera aree scoperte, va
depositato in Comune (articolo 18 Legge 47/85comma 5 e
art. 30 comma 5 DPR 380/2001 ).
al Signor
SINDACO
del Comune di
........................
OGGETTO : Legge nº 47 del 28.02.1985 - art. 18 comma 5.
e art. 30 comma 5 DPR 380/2001.
Deposito di frazionamento catastale di area in zona agricola / urbana.
In applicazione della Legge in oggetto, si invia :
il tipo di frazionamento in tre copie eseguito in questo Comune in Loc. …………
sulle particelle nº ………
del foglio di mappa nº ……
sui quali dovrà essere apposto il visto di Legge, per avvenuto deposito, necessario alla approvazione da parte dell' Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di …………
Con osservanza
…………… li …………
Il Tecnico
……………………
------------------------------ PROVVEDIMENTO 22 dicembre 2006
Approvazione di nuove specifiche tecniche e attivazione del servizio di trasmissione telematica del modello unico informatico catastale, relativo agli atti di aggiornamento geometrico, di cui all'articolo 8 della legge 1° ottobre 1969, nº 679, ed agli articoli 5 e 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, nº 650 (Pregeo), limitatamente ad alcune aree geografiche.
(Pubblicato in G.U. nº 1 del 02/01/2007)
................................omissis................................
4. Gli atti di aggiornamento, per i quali è previsto il deposito presso il Comune competente per territorio ai sensi del comma 5 dell'art. 30 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, nº 380, presentati con modello unico informatico catastale, sono resi disponibili al Comune medesimo nell'ambito delle procedure informatiche di interscambio tra Agenzia del Territorio e Comuni per la trasmissione dei dati.
L'Ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio, accertata la corretta ricezione del tipo da parte del Comune, può procedere all'approvazione.
5. Fino alla predisposizione delle procedure informatiche di interscambio tra Agenzia del territorio e Comuni per la trasmissione dei dati di cui al comma 4, il professionista, quando ne ricorrono le condizioni,
deposita presso il Comune competente l'atto di aggiornamento ed attesta nel modello unico informatico catastale, trasmesso in via telematica, mediante dichiarazione sostitutiva di Atto di Notorietà di cui agli articoli 38 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, nº 445, che l'atto di aggiornamento è stato depositato presso il Comune competente per territorio, ai sensi dell'art. 30, comma 5, del Decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, nº 380, ovvero che ricorrono le condizioni di esonero dall'obbligo. Sulla base della dichiarazione di cui al periodo precedente, l'Ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio provvede all'approvazione degli atti ed al conseguente aggiornamento degli archivi e, ai fini del riscontro dell'avvenuto
deposito, rende disponibili a ciascun Comune gli atti di aggiornamento approvati, limitatamente a quelli per i quali il deposito medesimo è previsto.
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geoalfa; dioptra;Edmond_Dantes; eziomil
Ultimo aggiornamento: 16 Agosto 2013 alle ore 17:49