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Autore La successione nel sistema tavolare

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Inviato: 30 Dicembre 2013 alle ore 08:34

La successione nel sistema tavolare
INTAVOLAZIONE DEL DIRITTO DI PROPRIETA’ PER ACQUISTO MORTIS CAUSA

Lo speciale sistema tavolare di pubblicità immobiliare vigente nella Provincia Autonoma di Trento, regolato dal R.D. 28.03.1929 n. 499 e basato sul principio dell’intavolazione e del predecessore tavolare, prevede che l’erede o il legatario, pur proprietario sin dal momento dell’apertura della successione debba, qualora voglia disporre dei diritti successori, “far iscrivere il trasferimento a suo nome nel libro fondiario” (art. 3 R.D.).
In ambito tavolare per ottenere l’intavolazione del diritto di proprietà o altro diritto reale pervenuto a titolo di successione è necessario ottenere un certificato di eredità, ovvero un decreto emesso dal Tribunale secondo le regole dettate in materia di volontaria giurisidizione (ovvero procedimenti di tipo non contenzioso) che certifica quali siano gli eredi o i legatari e le relative quote di proprietà e che costituisce unico titolo valido, unitamente al decreto emesso dal Giudice Tavolare, per iscrivere i diritti mortis causa nel libro maestro.

IL CERTIFICATO DI EREDITA’

L’emissione del certificato di eredità è regolata dagli artt. 13 e ss. del R.D. 28.03.1929 n. 499. Il procedimento per l’ottenimento del certificato si apre con ricorso introduttivo che deve essere sottoscritto personalmente dagli eredi/legatari e che, in base all’art. 13 el R.D., deve essere presentato al Tribunale in composizione monocratica del luogo in cui si è aperta la successione, ossia del luogo di ultimo domicilio del defunto (art. 456 cod. civ.).
Se la successione si è aperta fuori dei territori dove vige il sistema tavolare, la competenza per l’emissione del certificato di eredità spetta al Tribunale in composizione monocratica del luogo in cui si trovano gli immobili del defunto assoggettati al regime tavolare o la maggior parte degli stessi.

Gli uffici competenti :
Per l’individuazione dell’Ufficio Tavolare competente con riferimento al comune catastale di ubicazione dell’immobile (C.C.) si consulti la voce di menù elenco comuni.">elenco comuni.
I Tribunali competenti con riferimento agli Uffici del Libro fondiario nel territorio della Provincia di Trento sono:


TRIBUNALE DI TRENTO (Uffici del Libro fondiario di Trento, di Mezzolombardo e di Pergine Valsugana)
TRIBUNALE DI TRENTO – SEZIONE DISTACCATA DI CAVALESE (Ufficio del Libro fondiario di Cavalese)
TRIBUNALE DI TRENTO – SEZIONE DISTACCATA DI BORGO VALSUGANA (Uffici del Libro fondiario di Borgo Valsugana e di Fiera di Primiero)
TRIBUNALE DI TRENTO – SEZIONE DISTACCATA DI CLES (Uffici del Libro fondiario di Cles, di Fondo e di Malè)
TRIBUNALE DI TRENTO – SEZIONE DISTACCATA DI TIONE DI TRENTO (Ufficio del Libro fondiario di Tione di Trento)
TRIBUNALE DI ROVERETO (Uffici del Libro fondiario di Rovereto e di Riva del Garda)

I legittimati a richiedere il certificato di eredità:
Ai sensi degli artt. 13 e 22 del R.D. può proporre il ricorso volto all’emissione del certificato di eredità/legato “chiunque vanti diritti ereditari”, quindi, l’erede in base a successione legittima, l’erede in base a successione testamentaria, il coerede nei limiti della propria quota (in tal caso sarà emesso un certificato di eredità parziale), i legali rappresentanti di minori, interdetti, inabilitati e di persone giuridiche, gli avvocati muniti di procura rilasciata dagli interessati e il Notaio autenticante la sottoscrizione dell’erede, entrambi con delega apposta a margine o in calce al ricorso.
Il ricorso deve essere sottoscritto personalmente da parte di tutti gli eredi e la relativa sottoscrizione deve essere autenticata da un Notaio o da un avvocato – in tal caso mediante “vera di firma” - previo accertamento dell’identità del sottoscrittore (infatti, ai sensi dell’art. 474 cod. civ. al ricorso viene riconosciuto il valore di accettazione espressa dell’eredità).

Non sono ammesse forme di autentiche di tipo amministrativo dal momento che il ricorso è rivolto ad un organo giurisdizionale.
Possono chiedere il rilascio del certificato di eredità, se il chiamato ha accettato l’eredità, anche i terzi che vi abbiano interesse (art. 13 bis ).

La documentazione da allegare al ricorso:

successione testamentaria (art. 14 R.D.):


    certificato di morte del testatore;
    copia autentica del testamento o verbale di pubblicazione del testamento olografo o segreto;
    stato di famiglia, per stabilire l’esistenza di eventuali legittimari, eventuale rinuncia di altri chiamati all’eredità;
    dichiarazione di successione, da effettuarsi entro un anno dalla morte del de cuius presso l’Agenzia delle Entrate del luogo di ultima residenza del defunto.

successione legittima (art. 15 R.D.):


    certificato di morte del de cujus;
    stato di famiglia o atto di notorietà dal quale risulti il suo rapporto con il defunto;
    eventuale atto di rinuncia all’eredita’(art.485 c.c.), da effettuarsi entro tre mesi dall’apertura della successione;
    dichiarazione di successione, da effettuarsi entro un anno dalla morte del de cujus presso l’Agenzia delle Entrate del luogo di ultima residenza del defunto.

Ai sensi dell’art. 15 R.D. il ricorso deve contenere la dichiarazione se sia o no pendente una lite sul diritto a succedere.
Il Giudice investito del ricorso provvederà con decreto motivato a rilasciare o a negare il certificato (art. 17 R.D.).
Il certificato di eredità può essere revocato, anche d’ufficio, qualora risulti l’inesistenza totale o parziale del diritto a succedere (art. 20 R.D.).
Il certificato di eredità così emesso fa presumere ad ogni effetto la qualità di erede (art. 21 R.D.), ovvero stabilisce, a seguito di un accertamento giudiziario, una presunzione legale della qualità di erede.
Analoghe disposizioni valgono per l’emissione del certificato di legato: in tal caso è prevista l’allegazione del certificato di morte del testatore e di una copia autentica del testamento (art. 22 R.D.).

L’ISTANZA TAVOLARE

Ottenuto presso il Tribunale il certificato di eredità, gli eredi dovranno inoltrare apposita istanza tavolare (vedi fac-simile predisposto alla voce di menù Modelli di domande tavolari - diritto di... al competente Ufficio del Libro Fondiario, allegando:


certificato di eredità in copia conforme all’originale rilasciata dal Tribunale competente e copia semplice, ove se ne richieda la restituzione;
dichiarazione di successione (mod. 4) dimostrante l’avvenuto pagamento delle imposte, fermo restando che la mancata allegazione della stessa non pregiudica l’intavolazione del diritto di proprietà in capo agli eredi, salvo la necessità di notificare copia del decreto tavolare all’Agenzia delle Entrate competente;
euro 15,00 per pagamento diritti tavolari.

Nella domanda tavolare dovranno essere indicate:


    le generalità dei richiedenti (ISTANTI), complete di nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale e indirizzo completo,
    le generalità del de cuius (ISTANZIATO),
    gli estremi tavolari degli immobili oggetto di trasferimento con indicazione del Comune Catastale (C.C.), del numero della partita tavolare ( P.T.), nonché del numero delle particelle/porzioni materiali.

Sui beni così individuati dovrà essere richiesta l’intavolazione del diritto di proprietà in capo agli eredi sulla quota tavolarmente spettante al de cuius a favore degli eredi/istanti con le quote apparenti nel certificato di eredità, nonché intavolazione del diritto di abitazione/usufrutto a favore del titolare, qualora previsto nel certificato.
Sulla base del certificato di eredità potrà anche essere richiesta intavolazione della cancellazione del diritto di usufrutto/abitazione iscritto a favore del de cuius ed eventualmente estinto a norma dell’art. 979 c.c..
Nella domanda tavolare dovrà essere richiesta la notifica del decreto tavolare agli eredi/ISTANTI o al domiciliatario in caso di nomina di un delegato ai fini della notifica del decreto tavolare effettuata nel ricorso per l’emissione del certificato di eredità (di regola il Notaio o avvocato autenticante le sottoscrizioni del ricorso).
La domanda tavolare così predisposta dovrà essere sottoscritta da tutti gli eredi, o dal delegato (in caso di nomina di un delegato alla presentazione della domanda tavolare) e presentata all’Ufficio tavolare competente secondo l’ubicazione dei beni immobili di cui all’asse ereditario.
In base alla domanda, corredata della documentazione richiesta e in conformità allo stato tavolare esistente al momento di presentazione della domanda stessa, il giudice tavolare ordina, previo controllo di validità del certificato di eredità prodotto, l’iscrizione richiesta, mediante emissione del decreto tavolare i cui effetti retroagiscono al momento di presentazione della domanda tavolare.
Sulla base del decreto tavolare firmato dal Giudice sono poi eseguite nel libro maestro le iscrizioni previste ed infine, a completamento del procedimento tavolare, il decreto tavolare viene notificato alle parti ai sensi dell’art. 123 L.T. .



Da: http://www.librofondiario.provincia.tn.it/tavolare_notizie_utili/pagina22.html

 
 

 

 

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