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Autore Frazionamento di area urbana da BCNC (Corte comune)

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Inviato: 21 Ottobre 2014 alle ore 18:15

Frazionamento di area urbana da BCNC (Corte comune)

Posto che:

Si debba frazionare un' area urbana quali sono le migliori metodologia e soprattutto, quali norme vanno tenute in considerazione?

A --> CON MODIFICA DEL LOTTO EDIFICATO

A.1 -Se il BCNC non è iscritto in atti

L’area urbana deve essere presentata con un nuovo numero di particella che verrà rilasciato dal CT a seguito di presentazione del tipo di frazionamento o tipo mappale.
Il professionista, oltre alla normale copia del tipo di frazionamento, riceverà dal CT anche una copia in carta semplice con il nuovo numero assegnatogli sotto il timbro NCEU a significare l’avvenuta definizione cartografica dell’area urbana anche sulla mappa CF.
La presentazione DOCFA avviene con un documento di accatastamento, causale "unità afferenti" nel modo seguente:
digitare, nella causale n° 5 "ALTRE VARIAZIONI": "stralcio di area urbana da BCNC";
digitare, nella casella "EVENTUALE SPECIFICAZIONE DEL DIRITTO" del quadro I: "proprietario ai sensi dell’art.1117 del C.C.";
compilare il quadro D con gli identificativi del BCNC, per permetterne l’iscrizione in banca dati;
digitare il numero del tipo di frazionamento nel quadro "NOTE RELATIVE AL DOCUMENTO E RELAZIONE TECNICA".
allegare elaborato grafico mod. EP per elaborato planimetrico;

A.2 - Se il BCNC è già in atti a partita A
La presentazione del DOCFA per l’area urbana avviene come nel caso precedente, omettendo però la compilazione del quadro D.
Il BCNC viene comunque trattato con un secondo documento in VARIAZIONE con causale "riduzione per stralcio di area urbana" da trascrivere nella casella della causale n° 5 "ALTRE VARIAZIONI".
A questa sarà allegato il mod. EP.
Non è necessario allegare la copia del tipo di frazionamento, ma bisognerà comunque trascriverne il numero nel campo "NOTE RELATIVE AL DOCUMENTO E RELAZIONE TECNICA".


B -->SENZA MODIFICA DEL LOTTO EDIFICATO

Il caso è simile a quello trattato precedentemente.
L’area urbana si individua con un subalterno anziché con un numero di mappa in quanto non è necessario modificare il lotto edificato.
Per lo stesso motivo non si presenta il tipo di frazionamento e l’individuazione grafica si effettua sull’elaborato planimetrico.

B.1 - Se il BCNC non è iscritto in atti
La presentazione DOCFA avviene con documento di accatastamento, causale “unità afferenti” nel modo seguente:
digitare, nella causale n° 5 “ALTRE VARIAZIONI”: “stralcio di area urbana da BCNC”;
digitare, nella casella “EVENTUALE SPECIFICAZIONE DEL DIRITTO” del quadro I: “proprietario ai sensi dell’art.1118 del C.C.”;
compilare il quadro D con gli identificativi del BCNC, per permetterne l’iscrizione in banca dati;
allegare elaborato grafico mod. EP per elaborato planimetrico;

B.2 - Se il BCNC è già in atti a partita A
La presentazione del DOCFA per l’area urbana avviene come nel caso precedente, omettendo però la compilazione del quadro D.
Il BCNC viene comunque trattato con un secondo documento in VARIAZIONE con causale "riduzione per stralcio di area urbana" da trascrivere nella casella della causale n° 5 “ALTRE VARIAZIONI”.
A questa sarà allegato il mod. EP.

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vedere anche:


Venezia, 23 settembre 1994
Agli Uffici Tecnici Erariali del
Trentino A/A, Veneto e Friuli V.G.
LORO SEDI

All' Ordine degli Architetti
della Provincia di Padova
Galleria Porte Contarine, 4
PADOVA

(Rif.to a foglio del 30.08.94 prot. N° 1525)
Al Dipartimento del Territorio
Direzione Centrale del Catasto, dei Servizi Geotopocartografici e della Conservazione dei RR.II.
ROMA
OGGETTO: Frazionamento di ente urbano.
L'Ordine degli Architetti della Provincia di Padova ha chiesto a questa Direzione Compartimentale di conoscere le eventuali norme che impedirebbero il frazionamento di lotti di terreno - denunciati al catasto dei fabbricati con "l'elaborato planimetrico" - da eseguire attraverso la redazione dei consueto Tipo di Frazionamento (Mod. 51) da presentare al catasto terreni ed ha pure evidenziato due casi particolari ossia:
a) la particella derivata dal T.F. (area cortilizia) dovrà essere fusa con la particella contigua (appartenente alla medesima ditta);
b) la particella derivata dal T.F. (porzione: di fabbricato, già divisibile cielo-terra, ed area cortilizia) dovrà essere oggetto di documento traslativo per trasferimento di diritti.
Tanto premesso, e facendo riferimento sia alla Circolare n.° 2/84 che alle disposizioni successive, questa Direzione Compartimentale ricorda che il cosiddetto "lotto urbano" viene definito dal Tipo Mappale (allegato al Mod. 3/SPC); tale definizione di lotto urbano può avere luogo da una sola particella originaria, da una nuova particella stralcio da una maggiore consistenza, da una nuova particella fusione di particelle (della medesima ditta) o da una qualche combinazione degli appena elencati casi.
Il lotto urbano così proposto al catasto terreni, costituito quindi da una sola particella, viene poi gestito al catasto fabbricati - soprattutto nell'individuazione delle porzioni delle aree scoperte - attraverso il nuovo documento catastale chiamato "elaborato planimetrico".
Dunque l'elaborato planimetrico individua e gestisce, mediante la subalternazione di un solo mappale, le uu.ii.uu., le aree comuni, le aree esclusive e quanto altro ricade entro il perimetro del lotto urbano.
Tanto richiamato risulta evidente che l'identificazione di un nuovo immobile (porzione di un bene già esistente) deve essere operata, ove null'altro osti, mediante l'ulteriore subalternazione di quella stessa particella che già individua il lotto urbano.
Può accadere tuttavia che il nuovo bene da identificare non faccia più parte (o non lo farà successivamente) di quel lotto urbano nel senso che non può più esservi logicamente connesso in quanto "indipendente" dal contesto degli altri subalterni. La causa di questa cosiddetta indipendenza del bene potrebbe essere dovuta a svariati motivi come, ad esempio, la sua futura destinazione (strada), oppure perché diventato pertinenza scoperta di fabbricato di altro lotto (area urbana) o ancora perché dotato di autonomia funzionale e quindi atto a costituire un lotto indipendente e subalternabile a sua volta (porzione di bifamiliare costituita da abitazione, autorimessa e area cortilizia).
Nelle fattispecie sopradescritte si ravvisa la necessità, in accordo con la normativa vigente, di proporre il Tipo di Frazionamento (Mod. 51) al catasto terreni affinché sia identificata con una nuova particella la porzione cortilizia da passare a strada, l'area urbana da fondere con la particella contigua e la porzione di bifamiliare , divisibile cielo-terra, insieme all'area cortilizia.
Si tenga peraltro presente che al Tipo di Frazionamento devono seguire le consuete denuncie di variazione atte ad annullare (salvo che per le strade ove l'operazione risulterebbe molto complessa) l'elaborato planimetrico giacente agli atti sostituendolo con un nuovo elaborato di perimetro ridotto (vedi il caso dell'area urbana) oppure con due nuovi distinti elaborati identificati da una particella ciascuno (vedi l'esempio della bifamiliare); ad ogni modo la denuncia al catasto fabbricati è necessaria per potere acquisire il mappale Nceu da citare sul documento traslativo e da riportare sulla domanda di voltura.
[size= 12.0pt; font-family: 'Arial Narrow']In quest'ultimo caso (la villa bifamiliare) potrebbero tuttavia intervenire altri aspetti che sconsiglierebbero (ma non possono impedire) la presentazione del tipo di frazionamento (Mod. 51), aspetti che non possono essere qui puntualmente elencati in quanto dipendono da fattori locali diversificati da tradizioni consolidate, dall'impostazione storica degli archivi e dall'interattività tra catasto terreni e catasto fabbricati.
Per ovviare a questi inconvenienti, non essendo possibile generalizzare la casistica che potrebbe essere sollevata e ferma restando in ogni caso la vigenza dell'art.5 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.° 650, si suggerisce, in analogia a quanto disposto dalla Circolare n.° 2/1984 a proposito della ricezione dei Tipi Mappale interessanti enti urbani, che nel caso di frazionamenti di enti urbani il professionista, come già è stato sperimentato con successo in qualche Ufficio, acquisisca il visto preventivo del catasto fabbricati e che sul T.F. (ad es. sul Mod. 51 FTP) venga apposta (nell'eventualità di una sempre possibile dimenticanza del professionista) e a cura dell'Ufficio - sezione catasto fabbricati - la dicitura:
"NECESSITA ACQUISIRE IDENTIFICATIVO CATASTO FABBRICATI"
allo scopo di allertare quantomeno i deputati alla redazione del documento traslativo e le parti cointeressate, sulla necessità di presentare la prevista documentazione al catasto fabbricati.

**********************************************************

consultare anche:


Direzione Centrale del Catasto
---
nota 2661 che testualmente recita:

"Roma 13 gennaio 2003
Alle Direzioni Compartimentali
LORO SEDI

e, p.c. Al Servizio Ispettivo
SEDE

OGGETTO: Frazionamento di area urbana.
Questa Direzione è stata interessata da una problematica verificatasi presso l’ufficio provinciale di Como relativamente alla non corretta osservanza delle procedure per il frazionamento di un’area urbana.
In particolare la questione afferisce alla trattazione di una particella già iscritta alla partita speciale 1 “ente urbano” e regolarmente censita al catasto edilizio urbano per la quale doveva procedersi al frazionamento in vista di trasferimento di diritti.
Al riguardo, conformemente anche al parere espresso con la nota dell’ex Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali del 1 settembre 1988, prot. n. 3/2401, indirizzata all’Ufficio di Palermo, si fa presente che, per il frazionamento di area urbana, la procedura dettata al punto II.2.1 della Circolare 2/84 è applicabile in previsione di cessione di porzioni di aree nell’ambito dello stesso “lotto edificato”.
Quando invece il trasferimento di una porzione di area urbana, comporta la modifica del “lotto edificato” e non solo una diversa distribuzione degli spazi, deve essere allegato, alla denuncia di variazione presentata al catasto edilizio urbano, il tipo di frazionamento al catasto terreni.
In questo caso in luogo della subalternazione dovrà essere assegnata alla porzione da distaccare una nuova numerazione del catasto terreni.
Tenuto conto della rilevanza dell’argomento si invitano le Direzioni compartimentali, al fine di uniformare il comportamento di tutti gli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio, a richiamare l’attenzione dei dipendenti uffici circa l’osservanza delle istruzioni sopra riportate."


Consultare anche:
www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/doc...

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geoalfa; geobax; pzero;

Ultimo aggiornamento: 21 Ottobre 2014 alle ore 18:49
 
 

 

 

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