23nov2009 ore13:14 Arch. Carmen Granata
da:
www.lavorincasa.it/abusi-edilizi/ Commettere un abuso edilizio costituisce reato penale, si è soggetti quindi a sanzioni.
La materia è disciplinata al Titolo IV del Testo Unico sull'edilizia.
Quando si realizzano interventi edilizi in assenza di
Permesso di Costruire o
Denuncia di inizio attività si commette un abuso edilizio.
E’ necessario, quindi, mettersi in regola richiedendo un
Permesso di Costruire in sanatoria.
E’ bene, precisare, però, che
non tutti gli abusi edilizi possono essere sanati.
Per essere assentibile, una richiesta di sanatoria deve obbedire al principio della
doppia conformità, le opere devono cioè essere conformi alla normativa urbanistica vigente nel Comune sia nel momento in cui è stato commesso l’abuso che nel momento in cui viene presentata la domanda.
La
documentazione da accompagnare alla domanda di Permesso di Costruire in sanatoria è analoga a quella di un comune permesso, e varia da Comune a Comune, ma particolare attenzione deve essere rivolta alla stesura della
relazione tecnica che deve dimostrare la sussistenza della doppia conformità.
Il rilascio è però subordinato al pagamento di una idonea
sanzione pecuniaria.
Se l’abuso commesso consiste in una
parziale difformità da quanto concesso con un titolo autorizzativo, la sanzione verrà calcolata solo per la parte difforme, quella quindi che costituisce abuso.
Il dirigente o il responsabile dell’ufficio competente hanno tempo
60 giorni per esaminare la pratica ed esprimere un
parere motivato, tempo che decorre dalla presentazione della istanza completa.
Infatti se la domanda risulta incompleta, il comune può richiedere ulteriore
documentazione integrativa: i 60 giorni partiranno dalla consegna di tutti i documenti richiesti.
Durante questo tempo viene anche calcolato l’ammontare della sanzione, che comunque avrà un
importo minimo di 516,00 euro.
Trascorsi i 60 giorni, il dirigente ha tempo altri
15 giorni per predisporre il
provvedimento finale.
Se tutto questo tempo trascorre invano, è possibile adire un procedimento di
messa in mora nei confronti del Comune.
Commettere un abuso edilizio, comunque, costituisce
reato penale e, pertanto, si è soggetti a sanzioni severe.
La materia è disciplinata al Titolo IV del
Testo Unico sull’edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) dall’art. 27 all’art. 51.
Gli interventi eseguiti in assenza di Permesso di Costruire o in totale difformità da questo, sono puniti con l’
ordinanza di demolizione.
Se il responsabile dell’abuso non provvede ad ottemperare entro 90 giorni, l’immobile viene acquisito al patrimonio del comune e il Sindaco ne ordina la demolizione eseguita dal comune a spese del responsabile.
Se gli abusi sono stati commessi su
immobili sottoposti a vincolo, il Sindaco ordina il
ripristino dell’opera originaria a spese del responsabile, al quale viene comminata anche una sanzione pecuniaria che può andare da 516 a 5.164 euro.
Stesso discorso vale per le opere eseguite in parziale difformità.
Se, però, la demolizione della parte abusiva può
recare danno alla parte eseguita regolarmente, si applicano delle sanzioni pecuniarie così calcolate:
- se si tratta di edificio residenziale essa è pari al
doppio del costo di realizzazione della parte dell'opera eseguita in contrasto con il permesso di costruire;
- per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale è pari al
doppio del valore venale determinato a cura dell'Agenzia del Territorio (l’ex Catasto).
Le sanzioni penali per Abuso Edilizio prevedono: -
multe fino a 10.329 euro per non aver osservato le prescrizioni del Testo Unico e della normativa locale;
- l'
arresto fino a due anni e una
multa da 5.164 a 51.645 euro nei casi di esecuzione dei lavori in totale contrasto o assenza del permesso e prosecuzione dei lavori nonostante l'ordine di sospensione;
- l'
arresto fino a due anni e un
multa da 15.493 a 51.645 euro nel caso di lottizzazione abusiva, cioè di edificazione su terreni liberi e privi di infrastrutture (strade, illuminazione, ecc.).