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Autore Sanatoria appartamento altezza 1.90

ginno

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21 Marzo 2013 alle ore 17:58

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 0 -  0 - Inviato: 26 Agosto 2014 alle ore 17:20

Salve colleghi,

devo fare una sanatoria di un appartamento edificato prima del 1900, in quanto è stato realizzato un bagno senza nessuna pratica e sono state fatte due aperture su dei muri portanti, il problema è che l'appartamento non ha altezze a norma e più specificatamente:

- Soggiorno e camera Hmedia 2,60

- Cucina h 2.10

- Bagno h 1.90

Il progetto di adeguamento che ho proposto in comune prevede di allargare il bagno cosi da portare l'altezza media a 2.45,

secondo voi con queste altezze può essere rilasciata la sanatoria in quanto trattasi di immobile ante 1942?

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Autore Risposta

geoalfa

(GURU)

Iscritto il:
02 Dicembre 2005

Messaggi:
11938

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 0 -  0 - Inviato: 28 Agosto 2014 alle ore 11:15

23nov2009 ore13:14 Arch. Carmen Granata

da:
www.lavorincasa.it/abusi-edilizi/


Commettere un abuso edilizio costituisce reato penale, si è soggetti quindi a sanzioni.

La materia è disciplinata al Titolo IV del Testo Unico sull'edilizia.

Quando si realizzano interventi edilizi in assenza di Permesso di Costruire o Denuncia di inizio attività si commette un abuso edilizio.

E’ necessario, quindi, mettersi in regola richiedendo un Permesso di Costruire in sanatoria.

E’ bene, precisare, però, che non tutti gli abusi edilizi possono essere sanati.

Per essere assentibile, una richiesta di sanatoria deve obbedire al principio della doppia conformità, le opere devono cioè essere conformi alla normativa urbanistica vigente nel Comune sia nel momento in cui è stato commesso l’abuso che nel momento in cui viene presentata la domanda.

La documentazione da accompagnare alla domanda di Permesso di Costruire in sanatoria è analoga a quella di un comune permesso, e varia da Comune a Comune, ma particolare attenzione deve essere rivolta alla stesura della relazione tecnica che deve dimostrare la sussistenza della doppia conformità.

Il rilascio è però subordinato al pagamento di una idonea sanzione pecuniaria.

Se l’abuso commesso consiste in una parziale difformità da quanto concesso con un titolo autorizzativo, la sanzione verrà calcolata solo per la parte difforme, quella quindi che costituisce abuso.

Il dirigente o il responsabile dell’ufficio competente hanno tempo 60 giorni per esaminare la pratica ed esprimere un parere motivato, tempo che decorre dalla presentazione della istanza completa.

Infatti se la domanda risulta incompleta, il comune può richiedere ulteriore documentazione integrativa: i 60 giorni partiranno dalla consegna di tutti i documenti richiesti.

Durante questo tempo viene anche calcolato l’ammontare della sanzione, che comunque avrà un importo minimo di 516,00 euro.

Trascorsi i 60 giorni, il dirigente ha tempo altri 15 giorni per predisporre il provvedimento finale.

Se tutto questo tempo trascorre invano, è possibile adire un procedimento di messa in mora nei confronti del Comune.

Commettere un abuso edilizio, comunque, costituisce reato penale e, pertanto, si è soggetti a sanzioni severe.

La materia è disciplinata al Titolo IV del Testo Unico sull’edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) dall’art. 27 all’art. 51.

Gli interventi eseguiti in assenza di Permesso di Costruire o in totale difformità da questo, sono puniti con l’ordinanza di demolizione.

Se il responsabile dell’abuso non provvede ad ottemperare entro 90 giorni, l’immobile viene acquisito al patrimonio del comune e il Sindaco ne ordina la demolizione eseguita dal comune a spese del responsabile.

Se gli abusi sono stati commessi su immobili sottoposti a vincolo, il Sindaco ordina il ripristino dell’opera originaria a spese del responsabile, al quale viene comminata anche una sanzione pecuniaria che può andare da 516 a 5.164 euro.

Stesso discorso vale per le opere eseguite in parziale difformità.
Se, però, la demolizione della parte abusiva può recare danno alla parte eseguita regolarmente, si applicano delle sanzioni pecuniarie così calcolate:

- se si tratta di edificio residenziale essa è pari al doppio del costo di realizzazione della parte dell'opera eseguita in contrasto con il permesso di costruire;
- per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale è pari al doppio del valore venale determinato a cura dell'Agenzia del Territorio (l’ex Catasto).

Le sanzioni penali per Abuso Edilizio prevedono:

- multe fino a 10.329 euro per non aver osservato le prescrizioni del Testo Unico e della normativa locale;
- l'arresto fino a due anni e una multa da 5.164 a 51.645 euro nei casi di esecuzione dei lavori in totale contrasto o assenza del permesso e prosecuzione dei lavori nonostante l'ordine di sospensione;
- l'arresto fino a due anni e un multa da 15.493 a 51.645 euro nel caso di lottizzazione abusiva, cioè di edificazione su terreni liberi e privi di infrastrutture (strade, illuminazione, ecc.).

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totonno
(GURU)
» ACCOUNT NON PIU' ATTIVO

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19 Maggio 2006

Messaggi:
8611

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Firenze

 0 -  0 - Inviato: 28 Agosto 2014 alle ore 11:38

Puoi sanare le opere di modifica se riesci a dimostrare che la destinazione originaria dell'immobile è quella di abitazione. Se non esistono atti in comune si può dimostrare la destinazione anche solo catastalmente. Sono scettico sulla destinazione abitativa del manufatto poichè i nostri avi avevano una soglia minima di vivibilità molto migliore della nostra per cui una casa di 1 metro e novanta di altezza perfino l'uomo primitivo non l'avrebbe scelta neanche fosse stata una grotta. Nano Nano !

P.S . COMUNICAZIONE INTERNA Chiedo a Geoalfa di modificare il suo illeggibile intervento che sballa i margini della pagina.

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geoalfa

(GURU)

Iscritto il:
02 Dicembre 2005

Messaggi:
11938

Località
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 0 -  0 - Inviato: 28 Agosto 2014 alle ore 17:00

Interpreto i dati immessi da ginno, come dati di una abitazione che ha il soffitto coincidente con il tetto, a mò di mansarda.

"ginno" ha scritto:
... A - Soggiorno e camera Hmedia 2,60
- Cucina h 2.10
- Bagno h 1.90
Il progetto di adeguamento che ho proposto in comune prevede di allargare il bagno cosi da portare l'altezza media a 2.45.
B secondo voi con queste altezze può essere rilasciata la sanatoria in quanto trattasi di immobile ante 1942?



A ... infatti l'ampliamento del bagno verso la parte con maggiore altezza, consentirà una altezza (media) maggiore!

B E' sicuramente una situazione anomala ma trattandosi di una uiu costruita in epoca ante 1942, non avrebbe l'obbligo della agibilità.


Senonchè a seguito dei lavori hai questa necessità, che puoi tranquillamente discutere con l'ufficio urbanistica di competenza, prima ancora di cercare conforto nel forum, avrai più possibilità di risolvere il dubbio!

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StefanoDeidda
Stefano Deidda

Iscritto il:
15 Giugno 2004

Messaggi:
294

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Pula (CA)

 0 -  0 - Inviato: 30 Agosto 2014 alle ore 17:25

Come detto da Totonno, quelle altezze interne sono un pò anomale.

Sarebbe interessante sapere l'epoca di edificazione, soprattutto se è stato realizzato in regime delle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896.

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