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Obbligo aggiornamento della mappa |
lucaparigi85
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Mi trovo ad aver realizzato per un cliente un gazebo nel suo orto. Manufatto isolato, struttura lignea costituita da 6 pilastri poggiata a terra, nessuna chiusura laterale, 30 mq circa coperti, la copertura è in tavolato ligneo e carta catramata, una sola falda altezza in gronda 2.20 mt. L'amministrazione concedente lo identifica come "manufatto da orto o da giardino", non deve rispettare le distanze dai confini e volendo, lo posso anche spostare all'interno del lotto come e quando voglio. Per quella che è la mia interpretazione della norma non deve essere iscritto in catasto, e non deve essere neppure riportato in mappa. Vorrei confrontarmi con voi su questo.
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cappe_46
cappe.46
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"lucaparigi85" ha scritto: Mi trovo ad aver realizzato per un cliente un gazebo nel suo orto. Manufatto isolato, struttura lignea costituita da 6 pilastri poggiata a terra, nessuna chiusura laterale, 30 mq circa coperti, la copertura è in tavolato ligneo e carta catramata, una sola falda altezza in gronda 2.20 mt. L'amministrazione concedente lo identifica come "manufatto da orto o da giardino", non deve rispettare le distanze dai confini e volendo, lo posso anche spostare all'interno del lotto come e quando voglio. Per quella che è la mia interpretazione della norma non deve essere iscritto in catasto, e non deve essere neppure riportato in mappa. Vorrei confrontarmi con voi su questo. ...chiamala come vuoi, per me è una "tettoia" e come tale va accatastata (sia al NCT che al CU (categoria A/7)
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samsung
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lucaparigi85
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Secondo me non ha le caratteristiche della tettoia, io lo ritengo un manufatto da non accatastare proprio in funzione dell'art.3 comma 3 e 4 del decreto del ministero delle finanze del 2 gennaio 1998, n.28 lettera f) (manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo). Anche secondo la definizione di unita immobiliare contenuta nell'art. 2 del D.M. 2/1/1998 nº 28 che al punto 3 recita "Sono considerate unita' immobiliari anche le costruzioni ovvero porzioni di esse, ancorate o fisse al suolo, di qualunque materiale costituite, nonchè gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo, purchè risultino verificate le condizioni funzionali e reddituali di cui al comma 1. Del pari sono considerate unità immobiliari i manufatti prefabbricati ancorchè semplicemente appoggiati al suolo, quando siano stabili nel tempo e presentino autonomia funzionale e reddituale." Quindi se non c'è possibilità che l'immobile produca reddito deduco che non lo devo accatastare. E in questo caso non può produrre reddito in quanto il Comune me lo ha concesso come PERTINENZA dell'abitazione, pertanto io NON LO POSSO affittare o alienare distintamente dall'abitazione, e anzi, se decido di vendere l'orto sul quale insite lo devo in ogni caso demolire. Su un post di geoalfa ho trovato anche questo ulteriore chiarimento reso dal Collegio di Pisa: Accatastamento manufatti precari Domanda Si tratta per esempio delle casine in legno che vendono anche i grandi magazzini, che sono poggiate al suolo e avvitate a un supporto di legno o metallo per renderle stabili; normalmente sono irrilevanti per le pratiche comunali. Vengono poste nei resedi per depositare attrezzi, arredi da giardino, proteggere barbecue e simili. Sono sicuramente permanenti nel tempo, il dubbio che può nascere riguarda la loro autonomia funzionale e/o reddituale, poiché la loro ubicazione nei resedi esclusivi esclude la possibilità di venderli o affittarli quindi sicuramente dovrebbero essere trattati come accessori indiretti ma, vista la povertà dei materiali di costruzione, non si esclude la possibilità che possano essere assimilati ai gazebo o pergolati. (come riferimento normativo si ricorda l’ultimo comma dell’art.2 del D.M. 28/98: “ del pari sono considerate unità immobiliari i manufatti prefabbricati ancorché semplicemente appoggiati al suolo, quando siano stabili nel tempo e presentino autonomia funzionale e reddittuale”. Risposta Nel merito gli immobili al di sotto degli 8 mq non devono essere accatastati comunque essi siano. Nel caso di specie, considerato che l’immobile non ha autonomia reddituale, qualora abbia superficie superiore a 8 mq la discriminate risulta essere la precarietà: fabbricato precario è da intendersi “una installazione di tipo semifisso, con esclusione di quelle in muratura tradizionale, che non abbiano alcun tipo di fondazione, ancorché fissate al suolo mediante sistemi di ancoraggio”. Quindi si può ricapitolare dicendo che: - una struttura non in muratura, se non ha una fondazione è una struttura precaria e non deve essere accatastata; - una struttura non in muratura, se ha una fondazione è una struttura fissa e deve essere accatastata; - una struttura in muratura, se non ha una fondazione è una struttura fissa e deve essere accatastata; - una struttura in muratura, se ha una fondazione è una struttura fissa e deve essere accatastata.
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samsung
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