l'unica cosa che mi viene in mente è l'art. 3 Decreto del 02/01/1998 n. 28
3. A meno di una ordinaria autonoma suscettibilita' reddituale, non
costituiscono oggetto di inventariazione i seguenti immobili:
a) manufatti con superficie coperta inferiore a 8 m(elevato a)2;
b) serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo
naturale;
c) vasche per l'acquacoltura o di accumulo per l'irrigazione dei terreni;
d) manufatti isolati privi di copertura;
e) tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza
utile inferiore a 1,80 m, purche' di volumetria inferiore a 150 m(elevato
a)3;
f) manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo.
4. Le opere di cui al comma 3, lettere a) ed e), nonche' quelle di cui alla
lettera c) rivestite con paramento murario, qualora accessori a servizio di
una o piu' unita' immobiliari ordinarie, sono oggetto di iscrizione in catasto
contestualmente alle predette unita'.