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Autore Tipo Mappale in regime di comunione legali dei beni

CESKO

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Agro Nocerino Sarnese

 0 -  0 - Inviato: 03 Novembre 2007 alle ore 17:22

Cari colleghi ho questo problema......
Devo redigere un Tipo Mappale per nuova costruzione dove il proprietario "TIZIO" è proprietario per la quota di 1000/1000 con la dicitura "in regime di comunione legale dei beni" dove "CAIO"(cioè il coniuge non compare) giustamente la ditta è correttamente allineata....perchè leggendo il titolo di proprietà(Atto di compravendita) si è costituito solo il signor "TIZIO" e nelle dichiarazioni ha detto di essere coniugato "in regime di comunione legale dei beni"
Bando alle chiacchiere..........la mia domanda è questa......
Devo allegare anche la lettera di incarico dove viene menzionato il nome di "CAIO" come possessore di diritti e oneri reali?
Se si mi piacerebbe sapere quale Circolare e/o Normativa mi illumina come procedere e redarre l'atto di aggiornamento in questi caso........
Grazie

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Autore Risposta

dado48

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Terzo pianeta del Sistema Solare

 0 -  0 - Inviato: 03 Novembre 2007 alle ore 17:48

La trascrizione, ai sensi dell'art. 2643 nº 1 del Codice Civile, deve essere effettuata nei confronti di entrambi i coniugi, sia per gli acquisti, sia per gli atti di straordinaria amministrazione, indipendentemente dalla circostanza che la stupulazione sia stata fatta congiuntamente ovvero separatamente da uno di essi.
Ne consegue che l'intestazione catastale, in seguito all'atto di acquisto dovrebbe essere:
"Tizio proprietario x 500/1000 in regime di comunione dei beni con Caio"
"Caio proprietario x 500/1000 in regime di comunione dei beni con Tizio"
Se non lo fosse, chiederei che venisse allineata con un'istanza, per procedere, poi, con la presentazione del TM allegando la lettera d'incarico sottoscritta da entrambi.
Ciao e buon alvoro a tutti.

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geoalfa

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02 Dicembre 2005

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11935

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-

 0 -  0 - Inviato: 04 Novembre 2007 alle ore 09:27

concordo con dado.
e gli chiedo scusa se mi permetto di obiettargli: ma se entrambi firmano il tm, che necessità c'é di far firmare la lettera di incarico; a che serve mandare in giro un ulteriore pezzo di carta, che personalmente ho sempre ritenuto ridicolo!
per il semplice fatto che se uno dei tanti (eventuali) possessori mette ordine alla sua proprietà, non solo è obbligato, ma sarebbe da premialrlo, - e non ostacolarlo con la richiesta di apposizione di scarabocchi.-

cordialità

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dado48

(GURU)

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Terzo pianeta del Sistema Solare

 0 -  0 - Inviato: 04 Novembre 2007 alle ore 10:56

Per Geoalfa
Non devi chiedirmi scusa, ma tirarmi le orecchie ... me lo merito!!!
Ciao e buon lavoro

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CESKO

Iscritto il:
07 Novembre 2006

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Agro Nocerino Sarnese

 0 -  0 - Inviato: 04 Novembre 2007 alle ore 13:06

Scusate..........
ma "CAIO" nel titolo di provenienza(Atto di Compravendita) non compare...., quindi come faccio ad allineare la ditta con un istanza?
Dovrei metterci un certificato di matrimonio a detta istanza......?
Concordo con quanto detto prima, che il signor "CAIO" è proprietario di 500/1000 e la signora "TIZIA" per i restanti 500/1000....
ma il nome di "CAIO" come detto prima, non compare....."esiste solo la dichiarazione da parte della signora TIZIA ai sensi della ex Legge 151/75"
Quindi come posso allineare la ditta?
Se non posso allineare la ditta e la signora "TIZIA" appare in visura con diritti e oneri reali pari a 1000/1000 in regime di comunione legale dei beni(è logico che lei è proprietaria solo di 500/1000) come devo redigere il TM?
Metto solo lei(in qualità di firmataria) + allego la lettera d'incarico dove configura il signor "CAIO"(cioè il marito) che anche lui è possessore di diritti e oneri reali?
Vi chiedo questo perchè altre volte ho sempre tentato di redigere un istanza simile, ma mi è stata sempre rigettata poichè il nome e cognome del coniuge non era presente nel titolo di provenienza(nel senso che non era costituito) e riuscivo a sorvolare il problema, quando esisteva il 3SPC e il 51F allegandoci il certificato di matrimonio(facendo firmare entrambi)
Aspetto un vostro consiglio e magari qualche riferimento normativo........
Grazie e Buona Domenica

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dado48

(GURU)

Iscritto il:
24 Novembre 2005

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2070

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Terzo pianeta del Sistema Solare

 0 -  0 - Inviato: 04 Novembre 2007 alle ore 15:51

Come citavo nel mio precedente intervento [quote]La trascrizione, ai sensi dell'art. 2643 nº 1 del Codice Civile, deve essere effettuata nei confronti di entrambi i coniugi[/quote]
quindi, per caso, non è che il Notaio si sia di ciò dimenticato ??? e forse spetterebbe a Lui intervenire con una rettifica alla trascrizione ???
A me è capitato un caso analogo, qualche tempo fà, con l'intervento nell'Atto della sola moglie, ma con trascrizione dei due coniugi (Notaio solerte, pignolo ed attento o solo Notaio ???).
Ciao e buona domenica a tutti.

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CESKO

Iscritto il:
07 Novembre 2006

Messaggi:
8586

Località
Agro Nocerino Sarnese

 0 -  0 - Inviato: 04 Novembre 2007 alle ore 16:00

"dado48" ha scritto:
Come citavo nel mio precedente intervento [quote]La trascrizione, ai sensi dell'art. 2643 nº 1 del Codice Civile, deve essere effettuata nei confronti di entrambi i coniugi


quindi, per caso, non è che il Notaio si sia di ciò dimenticato ??? e forse spetterebbe a Lui intervenire con una rettifica alla trascrizione ???
A me è capitato un caso analogo, qualche tempo fà, con l'intervento nell'Atto della sola moglie, ma con trascrizione dei due coniugi (Notaio solerte, pignolo ed attento o solo Notaio ???).
Ciao e buona domenica a tutti.[/quote]
Cosa ti posso dire....................
ho letto e riletto l'atto 100 volte, ma non c'è traccia del signore "CAIO", sinceramente la trascrizione non l'ho vista, ma credo che sià al 50% sia per "TIZIO" che per "CAIO".......
credo che non mi conviene rettificare un atto per la redazione di un TM.....
quindi come devo agire? lettera d'incarico............?
Ciao e buona domenica

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pacificog

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C.S.Lorenzo(Salerno)

 0 -  0 - Inviato: 30 Ottobre 2008 alle ore 20:28

Scusate non lasciate appese queste discussioni in questo modo, altrimenti si rischia di confondere le idee.
La conclusione del discorso secondo voi allora dovrebbere essere questa:
Un coniuge che acquista un bene in comunione legale e l'altro coniuge non si costituisce nell'atto, l'intestazione catastale corretta comunque deve essere questa:
"Tizio proprietario x 500/1000 in regime di comunione dei beni con Caio"
"Caio proprietario x 500/1000 in regime di comunione dei beni con Tizio"


e non
Tizio proprietario x 1000/1000 in regime di comunione dei beni
Si può affermarlo con sicurezza oppure no..........Fissiamo delle certezze

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it9gvo

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19 Settembre 2006

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trappeto

 0 -  0 - Inviato: 01 Novembre 2008 alle ore 22:21

Penso che a questo punto necessita fare chiarezza alla luce delle disposizioni catastali che regolamentano la compilazione delle Domande di Voltura nei casi di trascrizione dli intestati "in comunione dei beni", ai fini della "Conservazione del Catasto"

Esistono vari casi:leggere attentamente l'atto notarile:

1) - alla stipula sono presenti i due coniugi e il notaio precisa che sono in
regime di "comunione dei beni" : nella D.V. vengono indicati come segue
Tizio per 1/2 in comunione dei beni
Caia per 1/2 in comunione die beni

2) - alla stipula è presente uno solo dei coniugi e il notaio dichiara che
quest'ultimo si trova in regime di comunione dei beni citando anche le
generalità complete e C.F. dell'altro coniuge assente: nella D.V. vengono
indicati come segue
Tizio per 1/2 in comunione dei beni
Caia per 1/2 in comunione die beni

N.B.: nel caso (2) suesposto, se in Catasto è stato omesso il coniuge non presente alla stipula (ma citato) basterà richiederne l'integrazione con una semplice istanza allegando copia dell'atto (il servizio U.R.P. dell'Ufficio è in grado di effettuarla a vista).

3) - alla stipula è presente uno solo dei coniugi e il notaio dichiara che
quest'ultimo si trova in regime di comunione dei beni ma non vengono
citate le generalità dell'altro coniuge: la D.V. viene compilata come
segue
Tizio, in comunione dei beni

N.B.: nel caso (3) suesposto, l’Ufficio non può intestare il coniuge non citato nell’atto, né con D.V. né tantomeno con istanza.

Queste disposizioni sono state impartite agli ex Uffici Tenici Erariali (UTE) dalla Ex Direzione Generale del Catasto, ai soli fini della "Conservazione del Catasto"

Buon lavoro a tutti

STRALCIO ART.2643 CODICE CIVILE_

Si devono rendere pubblici col mezzo della trascrizione:

1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili (812);
2) i contratti (1350, 2651) che costituiscono, trasferiscono o modificano il
diritto di usufrutto (978 e seguenti) su beni immobili, il diritto di
superficie (952 e seguenti), i diritti del concedente e dell'enfiteuta (957 e
seguenti);
3) i contratti che costituiscono la comunione (1100 e seguenti) dei diritti
menzionati nei numeri precedenti
4) i contratti che costituiscono o modificano servitù prediali (1027 e
seguenti), il diritto di uso sopra beni immobili, il diritto di abitazione
(1021 e seguenti);
5) gli atti tra vivi di rinunzia ai diritti menzionati nei numeri precedenti;

6) i provvedimenti con i quali nell'esecuzione forzata si trasferiscono la
proprietà di beni immobili o altri diritti reali immobiliari (Cod. Proc. Civ.
574, 586, 590), eccettuato il caso di vendita seguita nel processo di
liberazione degli immobili dalle ipoteche a favore del terzo acquirente
(2896);
7) gli atti e le sentenze di affrancazione del fondo enfiteutico (971);

8) i contratti di locazione (1571 e seguenti) dei beni immobili che hanno
durata superiore a nove anni (1350, 1599, 2923);
9) gli atti e le sentenze da cui risulta liberazione o cessione di pigioni o di
fitti non ancora scaduti (1605), per un termine maggiore di tre anni
(2918);
10) i contratti di società (2247 e seguenti) e di associazione (14 e seguenti,
2549 e seguenti) con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o
di altri diritti reali immobiliari, quando la durata della società o
dell'associazione eccede i nove anni o è indeterminata (att. 231);

11) gli atti di costituzione dei consorzi (862 e seguenti; 2602 e seguenti)
che hanno l'effetto indicato dal numero precedente (att. 231);

12) i contratti di anticresi (1960 ss; att. 231);

13) le transazioni (1965 e seguenti) che hanno per oggetto controversie sui
diritti menzionati nei numeri precedenti;

14) le sentenze (1032, 2932) che operano la costituzione, il trasferimento o
la modificazione di uno dei diritti menzionati nei numeri precedenti
(2932).

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george_ces

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09 Giugno 2007

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 0 -  0 - Inviato: 03 Novembre 2008 alle ore 19:52

Mi complimento con it9gvo per la chiarezza e competenza dell'esposizione, però mi chiedo nel caso
3) - alla stipula è presente uno solo dei coniugi e il notaio dichiara che
quest'ultimo si trova in regime di comunione dei beni ma non vengono
citate le generalità dell'altro coniuge: la D.V. viene compilata come
segue Tizio, in comunione dei beni

come deve comportarsi CESKO per il suo TM ???

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pic

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03 Dicembre 2006

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 0 -  0 - Inviato: 03 Novembre 2008 alle ore 20:30

buonasera a tutti,la circolare 14/1985 al punto 3 chiarisce il tutto.al catasto dei fabbricati l'immobile dev'essere accatastato a nome di entrambi i conuigi con la semplice indicazione "in regime di comunione legale dei beni" perche' ,per legge il bene e' acquistato anche per il coniuge non presente al rogito.un saluto cordiale pic

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CESKO

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07 Novembre 2006

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Agro Nocerino Sarnese

 0 -  0 - Inviato: 03 Novembre 2008 alle ore 20:34

"pic" ha scritto:
buonasera a tutti,la circolare 14/1985 al punto 3 chiarisce il tutto.al catasto dei fabbricati l'immobile dev'essere accatastato a nome di entrambi i conuigi con la semplice indicazione "in regime di comunione legale dei beni" perche' ,per legge il bene e' acquistato anche per il coniuge non presente al rogito.un saluto cordiale pic


ed infatti in visura uscirà:
- atto di aggiornamento non conforme all"art.1, comma 8 del d.m.701/94

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it9gvo

(GURU)

Iscritto il:
19 Settembre 2006

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trappeto

 0 -  0 - Inviato: 04 Novembre 2008 alle ore 15:03

Mi sembrava di essere stato chiaro, comunque ripeto:

CESKO deve intestare Tizio, come detto al n.3 della mia risposta.

Buon lavoro

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