Penso che a questo punto necessita fare chiarezza alla luce delle disposizioni catastali che regolamentano la compilazione delle Domande di Voltura nei casi di trascrizione dli intestati "in comunione dei beni", ai fini della "Conservazione del Catasto"
Esistono vari casi:leggere attentamente l'atto notarile:
1) - alla stipula sono presenti i due coniugi e il notaio precisa che sono in
regime di "comunione dei beni" : nella D.V. vengono indicati come segue
Tizio per 1/2 in comunione dei beni
Caia per 1/2 in comunione die beni
2) - alla stipula è presente uno solo dei coniugi e il notaio dichiara che
quest'ultimo si trova in regime di comunione dei beni citando anche le
generalità complete e C.F. dell'altro coniuge assente: nella D.V. vengono
indicati come segue
Tizio per 1/2 in comunione dei beni
Caia per 1/2 in comunione die beni
N.B.: nel caso (2) suesposto, se in Catasto è stato omesso il coniuge non presente alla stipula (ma citato) basterà richiederne l'integrazione con una semplice istanza allegando copia dell'atto (il servizio U.R.P. dell'Ufficio è in grado di effettuarla a vista).
3) - alla stipula è presente uno solo dei coniugi e il notaio dichiara che
quest'ultimo si trova in regime di comunione dei beni ma non vengono
citate le generalità dell'altro coniuge: la D.V. viene compilata come
segue
Tizio, in comunione dei beni
N.B.: nel caso (3) suesposto, l’Ufficio non può intestare il coniuge non citato nell’atto, né con D.V. né tantomeno con istanza.
Queste disposizioni sono state impartite agli ex Uffici Tenici Erariali (UTE) dalla Ex Direzione Generale del Catasto, ai soli fini della "Conservazione del Catasto"
Buon lavoro a tutti
STRALCIO ART.2643 CODICE CIVILE_
Si devono rendere pubblici col mezzo della trascrizione:
1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili (812);
2) i contratti (1350, 2651) che costituiscono, trasferiscono o modificano il
diritto di usufrutto (978 e seguenti) su beni immobili, il diritto di
superficie (952 e seguenti), i diritti del concedente e dell'enfiteuta (957 e
seguenti);
3) i contratti che costituiscono la comunione (1100 e seguenti) dei diritti
menzionati nei numeri precedenti
4) i contratti che costituiscono o modificano servitù prediali (1027 e
seguenti), il diritto di uso sopra beni immobili, il diritto di abitazione
(1021 e seguenti);
5) gli atti tra vivi di rinunzia ai diritti menzionati nei numeri precedenti;
6) i provvedimenti con i quali nell'esecuzione forzata si trasferiscono la
proprietà di beni immobili o altri diritti reali immobiliari (Cod. Proc. Civ.
574, 586, 590), eccettuato il caso di vendita seguita nel processo di
liberazione degli immobili dalle ipoteche a favore del terzo acquirente
(2896);
7) gli atti e le sentenze di affrancazione del fondo enfiteutico (971);
8) i contratti di locazione (1571 e seguenti) dei beni immobili che hanno
durata superiore a nove anni (1350, 1599, 2923);
9) gli atti e le sentenze da cui risulta liberazione o cessione di pigioni o di
fitti non ancora scaduti (1605), per un termine maggiore di tre anni
(2918);
10) i contratti di società (2247 e seguenti) e di associazione (14 e seguenti,
2549 e seguenti) con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o
di altri diritti reali immobiliari, quando la durata della società o
dell'associazione eccede i nove anni o è indeterminata (att. 231);
11) gli atti di costituzione dei consorzi (862 e seguenti; 2602 e seguenti)
che hanno l'effetto indicato dal numero precedente (att. 231);
12) i contratti di anticresi (1960 ss; att. 231);
13) le transazioni (1965 e seguenti) che hanno per oggetto controversie sui
diritti menzionati nei numeri precedenti;
14) le sentenze (1032, 2932) che operano la costituzione, il trasferimento o
la modificazione di uno dei diritti menzionati nei numeri precedenti
(2932).