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Autore problemi di intestazione ditta

sulu

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22 Agosto 2005

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Torino

 0 -  0 - Inviato: 11 Maggio 2007 alle ore 09:07

buon giorno a tutti,
a voi esperti chiedo:
nel caso di un T.F. in cui il proprietario sia una spa che però nel frattempo ha cambiato nome (in visura compare ancora quello vecchio), nell'intestazione ditta dovrò mettere il nome nuovo o quello vecchio (per intenderci quello che compare in visura)?
e dovrò preparare una lettera di incarico firmata dal titolare della ditta?
grazie e scusate per la potenziale banalità delle mie domande...

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Autore Risposta

geponte

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20 Dicembre 2006

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valcamonica, bs

 0 -  0 - Inviato: 11 Maggio 2007 alle ore 10:05

Ciao, proprio in questi giorni ho avuto un problema simile per passaggio di una società da S.n.c. a S.r.l.
Il notaio non aveva fatto la voltura, in quanto non obbligatoria, a detta sua, ma l'agenzia del Territorio, avendo io presentato l'atto di aggiornamento con la nuova intestazione, che differisce da quella in banca dati, mi ha chiesto di presentare la relativa domanda di voltura.
Tra l'altro non essendo passato un anno dalla data di stipula ho dovuto nuovamente rivolgermi allo studio notarile, in quanto fino a quella data tale adempimento non può essere espletato dal dichiarante ma solo dal rogante.

Buon lavoro

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sulu

Iscritto il:
22 Agosto 2005

Messaggi:
295

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Torino

 0 -  0 - Inviato: 11 Maggio 2007 alle ore 10:09

grazie ,quindi te la sei cavata con una lettere d'incarico con relativa voltura?
E invece il discorso di chi firma essendo da banca dati una ditta e non una persona fisica come lo hai risolto?
io pensavo di mettere ditta + legale rappresentante, firmata da quest'ultimo....
è corretto?

grazie epr la pazienza

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numero

(GURU)

Iscritto il:
30 Gennaio 2004

Messaggi:
1834

Località
prato

 0 -  0 - Inviato: 11 Maggio 2007 alle ore 11:56

la variazione di cui parli comporta la variazione della roagione sociale e come tale è soggetta alla presentazione di una domanda di voltura per tutti i beni intestati alla società.
Spesso i notai sono restii a presentarle perchè in quel tipo di atti quasi mai si citano gli estremi catastali degli immobili.
Rimane comunque l'obbigo di presentarle, quindi rivolgiti al notaio che ha stipulato l'atto e chiedigli la voltura.

saluti

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Ignazio

Iscritto il:
08 Febbraio 2003

Messaggi:
52

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 0 -  0 - Inviato: 11 Maggio 2007 alle ore 13:52

Non sono d'accordo sulla obbligatorietà della voltura da parte del notaio!

Riporto testualmente quanto "chiarito" dal mitico Mario Cinà, riguardo l'argomento, già trattato su altro forum:

Per cambi di ragione sociale è sufficiente una domanda in carta bollata con allegato copia dell'atto; sono i cosiddetti "annotamenti catastali" di cui all'art. 41 e seguenti del Regolamento di conservazione e dei §§ 114 e 115 dell'Istruzione XIV.

Saluti.

Mario Cinà

n.d.r.
Il Regolamento di Conservazione è il R.D. 8.12.1938 n. 2153.

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numero

(GURU)

Iscritto il:
30 Gennaio 2004

Messaggi:
1834

Località
prato

 0 -  0 - Inviato: 12 Maggio 2007 alle ore 10:14

a me risulterebbe questo:

rif.to: Istruzione XIV - TITOLO I delle volture

CAPO IX. - Annotamenti catastali.
§ 114. Scopo degli annotamenti e relative domande.
Gli annotamenti catastali, di cui al Capo IV del Titolo I del regolamento, hanno per iscopo di perfezionare le intestazioni catastali mediante:
a) la sostituzione del nome dei nati alla dicitura generica di figli nascituri;
b) l’indicazione della paternità vera, od adottiva accettata dal possessore inscritto in catasto senza indicazione di paternità;
c) l’aggiunta, la cancellazione od il cambiamento dei nomi dei tutori, curatori od altri amministratori legali, purché l’intestazione dei possessori non subisca mutazione alcuna;
d) l’aggiunta di un titolo nobiliare o gentilizio col quale la persona del possessore viene meglio identificata in catasto;
e) l’indicazione delle quote spettanti alle diverse persone o ai diversi enti, che compongono una partita già inscritta in catasto senza indicazione di quote, nonché la correzione dei valori delle quote già indicate;
f) la cancellazione o la modificazione di contestazioni inscritte in catasto, sempre quando non ne derivi l’obbligo di volture;
g) la sostituzione di fu a di nella paternità e di vedova a maritata, ecc; h) la convalida delle intestazioni d’impianto, in base ad atti anteriori allo impianto stesso; i) l’introduzione, il cambiamento o la cancellazione del nome dei concessionari precari di terreni censiti appartenenti al Demanio pubblico dello Stato (§ 28);
l) le rettifiche ed il perfezionamento delle intestazioni delle società purché non diano luogo a trasferimenti di beni o mutamenti nell’essenza delle società stesse.
L’iscrizione di nuovi annotamenti, la cancellazione o modificazione di quelli preesistenti, non danno luogo all’esazione dei diritti stabiliti dalla tariffa per le volture ordinarie.
In ogni caso però, a corredo della domanda mod. 3 da presentarsi all’Ufficio del registro, devono essere prodotti dagli interessati gli atti, i decreti, le sentenze od altri documenti legali per giustificare il nuovo annotamento, o la cancellazione, o modificazione dell’annotamento inscritto.
Tali documenti sono esclusivamente quelli indicati per le volture al § 47 e quindi non sono ammissibili gli atti di notorietà.
§ 115. Esecuzione degli annotamenti.
Anche gli annotamenti si effettuano in catasto in base ad opportune note di volture nelle quali, oltre all’indicazione delle partite interessate, devono essere precisate le annotazioni da eseguirsi nel registro.

può cambiare la forma ma non la sostanza,rimane comunque secondo me l'obbligo della presentazione della voltura o annotazione che sia.

saluti

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anonimo_padovano

(GURU)

Iscritto il:
14 Giugno 2005

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241

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 0 -  0 - Inviato: 12 Maggio 2007 alle ore 13:03

Uno studioso scrisse:

Annotamenti catastali
Variazione di denominazione sociale di società in nome collettivo - Obbligo di presentazione della voltura catastale - Annotamenti.

Oggetto dello studio è l'obbligatorietà o meno della domanda di voltura a seguito di "modifica patti sociali".
La fattispecie tratta di una scrittura privata, autenticata e repertoriata da un notaio, con la quale veniva deliberato di variare la denominazione di una società commerciale.
Premesso che non esiste l'obbligo (ma soltanto la facoltà) di presentare la nota di trascrizione alla Conservatoria dei RR.II, si ritiene che, per quanto attiene ai Catasto, non debba essere domandata la voltura bensì l’annotamento che consiste, esclusivamente, in una domanda, che sconta l'imposta di bollo corredata da una copia del documento societario costitutivo.
Si precisa ancora che non sono dovuti i diritti/tributi di qualsiasi natura previsti per le domande di voltura e che non è neppure possibile elevare verbale per ritardata presentazione dal momento che il DPR 650/72 - artt. 3, 4 e 12 - fa espresso riferimento alle sole domande di voltura e non anche alle domande di annotamento.
A supporto della tesi ora espressa si rimanda al D.M. 1° marzo 1949 (Istruzione XIV) trascrivendo, per la parte ancora in vigore, il § 114:

Gli annotamenti catastali, di cui al Capo IV del Titolo I del regolamento, hanno per iscopo di perfezionare le intestazioni catastali mediante:
e) l'indicazione delle quote spettanti alle diverse persone o ai diversi enti, che compongono una partita già inscritta in catasto senza indicazione di quote, nonché la correzione dei valori delle quote già indicate;
h) la convalida delle intestazioni dì impianto, in base ad atti anteriori all'impianto stesso;
l) le rettifiche ed il perfezionamento delle intestazioni delle società purché non diano luogo a trasferimenti di beni o mutamenti nell'essenza delle società stesse;
L’iscrizione di nuovi annotamenti, la cancellazione o modificazione di quelli preesistenti, non danno luogo all'esazione di diritti stabiliti dalla tariffa per le volture ordinarie.

In ogni caso, però), a corredo della domanda ... da presentarsi all'Ufficio ... , devono essere prodotti dagli interessati gli atti, i decreti, le sentenze od altri documenti legali per giustificare il nuovo annotamento, o Ia cancellazione, o modificazione dell’annotamento scritto.
Tali documenti sono esclusivamente quelli indicati per le volture ...
Inoltre le domande per gli annotamenti catastali, e per le variazioni e le cancellazioni relative, vanno estese su competente carta da bollo e presentate, in uno con i documenti da cui che il cambiamento risulta...
(art. 44, Regolamento conservazione catasto R.D. 8.12.1938, n. 2153).

Ad ulteriore chiarimento della questione ora affrontata si ritiene utile riportare l’art. 41 del Regolamento ed una sentenza della Corte di Cassazione che concorrono a definire l’essenza dell’annotamento rispetto alla domanda di voltura:

Annotamenti - costituiscono sempliei annotamenti in catasto quelli che hanno lo scopo non gia di correggere. ma di perfezionare la intestazione di partite già accese con regolare voltura. ...
(Art. 41, Regolamento conservazione catasto R.D. 8.12.1938. n. 2153)

"La voltura si opera quando si è verificato un passaggio da una ad altra persona... anche se trattasi di passaggi o di divisioni tra persone cointestate.
Per tale disposizione è chiaro che non è richiesto che il negozio giuridico base della voltura sia un atto traslativo di diritto immobiliare; può essere anche un atto semplicemente dichiarativo (divisione): ma è richiesto che, traslativo o dichiarativo, 1'atto, esso produca effetto di spostare la intestazione da un soggetto ad un altro. Quando tale spostamento non si abbia, quando difetti la duplicità dei soggetti, qualunque novità, entro la sfera giuridica dell'unico soggetto senza alternare l’immanenza è materia di voltura ma di annotazione. Non si ha voltura da un soggetto ad uno stesso soggetto. ma si annota in relazione. rispetto allo stesso soggetto. Il soggetto rimane identico: ma se ne chiarisee e se ne aggiorna la sua condizione giuridica.
Nell'ambito di tale norma rientra precisamente il caso di società commerciale che si trasformi soltanto da un tipo ad un altro che cioè adotta un cambiamento nel suo atto costitutivo in base al quale rimanendo identico il soggetto questo assume altra forma influente soltanto nel grado di responsabilita dei soci verso i terzi. (Cass, S.U. II-5/16.6.1953).

Fine dell'intervento dello studioso.

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biogeo

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25 Novembre 2009

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2

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 0 -  0 - Inviato: 25 Febbraio 2015 alle ore 09:52

a me risulta questo:

mi sembra che invece si debba procedere ad una voltura, con il pagamento dei relativi diritti, a prescindere se sia stata soggetta a trascrizione o meno

1
AGENZIA DEL TERRITORIO - PROVVEDIMENTO 8 agosto
2012: Modalita' di presentazione delle domande di
voltura riguardanti atti soggetti ad iscrizione
nel registro delle imprese che comportano
mutamento nell'intestazione catastale. (12A09073)
(Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2012)
IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO
d'intesa con
IL DIRETTORE GENERALE
per il mercato, la concorrenza, il consumatore,
la vigilanza e la normativa tecnica
del Ministero dello sviluppo economico
Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato con
regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572 e successive modificazioni;
Visto il regolamento per l'esecuzione delle disposizioni
legislative sul riordinamento dell'imposta fondiaria, approvato con
regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;
Visto il regolamento per la conservazione del nuovo catasto dei
terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;
Vista la legge 1° ottobre 1969, n. 679, concernente la
«Semplificazione delle procedure catastali»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 650, concernente il «Perfezionamento e revisione del sistema
catastale»;
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, che ha istituito presso la
camera di commercio l'ufficio del registro delle imprese di cui
all'art. 2188 del codice civile;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701,
concernente il «Regolamento recante norme per l'automazione delle
procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle
conservatorie dei registri immobiliari» e, in particolare, l'art. 5
comma 3, il quale stabilisce che la modifica o l'integrazione dei
modelli, delle formalita' e delle procedure per gli adempimenti degli
obblighi di cui al regolamento stesso possono essere adottate con
provvedimento del direttore generale del Dipartimento del territorio;
Visto l'art. 1 del decreto legislativo 18 gennaio 2000, n. 9, che
ha aggiunto, tra l'altro, gli articoli 3-bis, 3-ter e 3-sexies del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, riguardanti
l'utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti in
materia di registrazione, di trascrizione, di iscrizione, di
annotazione e di voltura degli atti relativi a diritti sugli
immobili;
Visto il decreto 13 dicembre 2000, emanato dal direttore generale
del Dipartimento delle entrate e dal direttore generale del
Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze, di concerto
con il direttore generale del Dipartimento degli affari civili e
delle libere professioni del Ministero della giustizia, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302, concernente
l'utilizzazione delle procedure telematiche per gli adempimenti in
materia di atti immobiliari e l'approvazione del modello unico
informatico e delle modalita' tecniche necessarie per la trasmissione
dei dati;
Visto l'art. 1, comma 374, della legge del 30 dicembre 2004, n.
311, concernente la presentazione degli atti di aggiornamento del
catasto per via telematica;
2
Visto l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, il
quale prevede che, con provvedimento interdirigenziale dei direttori
delle Agenzie delle entrate e del territorio, di concerto con il
Ministero della giustizia, sono stabiliti i termini e le modalita'
della progressiva estensione delle procedure telematiche di cui
all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463;
Visto il provvedimento interdirigenziale 6 dicembre 2006, emanato
dal direttore dell'Agenzia delle entrate e dal direttore dell'Agenzia
del territorio, di concerto con il capo del Dipartimento degli affari
di giustizia del Ministero della giustizia, pubblicato sul
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre
2006, concernente l'estensione delle procedure telematiche per gli
adempimenti in materia di registrazione, trascrizione, iscrizione,
annotazione e voltura ad ulteriori tipologie di atti e di soggetti;
Visto l'art. 1, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
concernente l'obbligo della voltura catastale per gli atti soggetti
ad iscrizione nel registro delle imprese, il quale prevede che le
modalita' attuative concernenti la richiesta e l'esecuzione della
voltura catastale siano stabilite con provvedimento del direttore
dell'Agenzia del territorio, adottato d'intesa con il direttore
generale per il commercio, le assicurazioni e i servizi del Ministero
dello sviluppo economico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008,
n. 197, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero
dello sviluppo economico, ed in particolare l'art. 6, concernente le
funzioni della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il
consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Dipartimento per
l'impresa e l'internazionalizzazione;
Visto l'art. 19 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica;
Considerata la necessita' di definire le procedure per l'attuazione
delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 276, della legge 24
dicembre 2007, n. 244 1;
Vista l'intesa espressa dal direttore generale per il mercato, la
concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del
Ministero dello sviluppo economico con nota n. 73355 del 18 aprile
2011;
Visto il parere reso con nota n. 2011/69820 del 25 maggio 2011
dell'Agenzia delle entrate;
Dispone:
Art. 1
Atti soggetti a voltura
1. Sono soggetti all'obbligo della voltura catastale tutti gli
atti, per i quali e' prevista l'iscrizione nel registro delle
imprese, che comportano qualsiasi mutamento nell'intestazione
catastale dei beni immobili di cui siano titolari persone giuridiche.
2. Ai fini del presente provvedimento, e' considerato mutamento
dell'intestazione catastale qualsiasi trasformazione sociale, ovvero
variazione della denominazione o della ragione sociale, della sede e
di ogni altra indicazione identificativa della persona giuridica,
1 NdR - Si riporta il testo del comma 276, dell’art. 1, L. n. 244/2007 (legge finanziaria 2008)
“276. Sono soggetti all'obbligo della voltura catastale previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, gli atti soggetti ad iscrizione nel registro delle imprese che comportino
qualsiasi mutamento nell'intestazione catastale dei beni immobili di cui siano titolari persone giuridiche, anche se
non direttamente conseguenti a modifica, costituzione o trasferimento di diritti reali. Le modalità attuative delle
disposizioni del presente comma sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, adottato
d'intesa con il direttore generale per il commercio, le assicurazioni e i servizi del Ministero dello sviluppo
economico”.
3
rispetto a quanto precedentemente iscritto in catasto, ancorche' non
direttamente conseguenti a modifica, costituzione o trasferimento di
diritti reali.
3. Non comportano mutamento dell'intestazione catastale gli atti
relativi al trasferimento della sede nell'ambito dello stesso comune.
Art. 2
Modalita' di presentazione delle domande di volture
1. A decorrere dal 15 ottobre 2012, per gli atti di cui all'art. 1,
ricevuti da notai e pubblici ufficiali abilitati alla trasmissione
telematica del modello unico informatico per la registrazione, la
trascrizione e la voltura catastale, gli adempimenti previsti dal
medesimo art. 1 sono assolti con le procedure telematiche di cui
all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463.
2. Per gli atti di cui al presente provvedimento, le procedure
telematiche possono avere ad oggetto:
a) la richiesta di registrazione e le domande di volture catastali;
b) le domande di volture catastali, qualora la registrazione sia
stata eseguita con procedura telematica.
3. Restano ferme le disposizioni del provvedimento
interdirigenziale 6 dicembre 2006 e successive modificazioni ed
integrazioni per gli atti soggetti ad iscrizione nel registro delle
imprese per i quali, oltre alla registrazione e alla voltura
catastale, e' richiesta la trascrizione.
4. Per gli atti di cui al comma 1, i tributi speciali catastali
dovuti per l'esecuzione delle volture sono versati con modalita'
telematiche, contestualmente alla trasmissione del modello unico
informatico.
Art. 3
Modalita' di aggiornamento delle banche dati
1. Le volture catastali presentate ai sensi dell'art. 2 sono
eseguite negli atti catastali informatizzati, con la menzione degli
estremi dell'atto da cui hanno origine e dei relativi dati di
registrazione.
2. Le modalita' dello scambio dei dati relativi all'iscrizione nel
registro delle imprese ai fini dell'aggiornamento dell'Anagrafe
immobiliare integrata sono definite con successivo provvedimento del
direttore dell'Agenzia del territorio, d'intesa con il direttore
generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza
e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico.
Art. 4
Pubblicazione
1. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 agosto 2012
Il direttore dell'Agenzia del territorio:
Alemanno
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato – Gazzetta Ufficiale italiana – Consultazione gratuita
on-line.
Ricordiamo che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo
stampa, che prevale in casi di discordanza.



saluti

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samsung

Iscritto il:
29 Ottobre 2005

Messaggi:
2592

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 0 -  0 - Inviato: 04 Gennaio 2016 alle ore 13:21

"biogeo" ha scritto:
a me risulta questo:

mi sembra che invece si debba procedere ad una voltura, con il pagamento dei relativi diritti, a prescindere se sia stata soggetta a trascrizione o meno



L'intervento di Biogeo è utile a far conoscere ai lettori di questo post che le norme sono cambiate rispetto a quanto discusso nel 2007, però per quanto riguarda gli annotamenti catastali per le variazioni eseguite prima del 18 agosto 2012 valgono ancora le vecchie disposizioni. Il provvedimento citato non è retroattivo.

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