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Autore frazionamento lotto gia edificato

franky140771

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 0 -  0 - Inviato: 10 Gennaio 2008 alle ore 10:49

ciao a tutti sono un nuovo iscritto che però segue PREGEO.it da un pò e si complimenta con i suoi creatori per l'eccezzionale utilità del sito, vado al dunque, devo frazionare un lotto di terrero di circa 11000 mq già però edificato con relativa cubatura saturata, il frazionamento prevede la creazione di due lotti uno di 5000 ed uno di 6000 mq. il tutto avviene per vendita dell'attuale propietario ad un altro dei rimanenti 6000 mq.(lotto minimo per la zona 5000 mq)
il lotto attuale di 11000 mq risulta catastalmente area urbana, avevo pensato a fare il ttto con il docfa ma il notaio non fa il rogito con solamente i subalterni. faccio il tipo lo deposito al comune ma lo stesso mi risponde dicendomi che il tipo non puo essere approvato (testuali parole) poiche l'area è gia edificata. secondo Voi il comune mi può bocciare un tipo con una causale di questo tipo e poi secondo voi deposito in italiano cosa significa secondo me non APPROVAZIONE... qui a Nettuno non ci si capisce più nulla con il commissariamento

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Autore Risposta

jema

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in giro in giro creek

 0 -  0 - Inviato: 10 Gennaio 2008 alle ore 11:44

"franky140771" ha scritto:
... secondo Voi il comune mi può bocciare un tipo con una causale di questo tipo ...



La risposta è chiara ed univoca: [size=24]NO[/size]

Non mi dilungherò inutilmente su questioni filosofiche riguardo a quello che alcuni tecnici, nella loro enorme ignoranza, a volte chiedono senza alcun motivo apparente.

Ti allego una lettera fac-simile per richiedere la notifica direttamente all'Ufficio Protocollo del Tuo Comune.

----------------------------------------------------------------------------
Al Signor Sindaco
del Comune di Nettuno


OGGETTO: richiesta attestazione per deposito TIPO FRAZIONAMENTO, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 380/01.

Il sottoscritto JEMA geometra GEO, con Studio professionale ad Arbatax in via San Itario n° 13, in qualità di Tecnico incaricato dal Signor Pinco PALLINO, visto il V comma dell'articolo 30, D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380,
C H I E D E
alla S.V., il rilascio dell'attestazione per il deposito dell’Atto di Aggiornamento presso codesto Comune, relativo all'area identificata al Catasto Terreni con le Particelle 31 e 57 del Foglio 64.

Si allega copia completa del Tipo, che sarà successivamente depositato presso l’Agenzia del Territorio competente.

Con l'occasione, si porgono cordiali saluti.


Nettuno, 10 gennaio 2008
----------------------------------------------------------------------------


Attendo tue notizie, chiaramente positive, riguardo all'evasione della pratica.

Saluti 8)

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geoalfa

(GURU)

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 0 -  0 - Inviato: 10 Gennaio 2008 alle ore 12:25

no, jema, non sono d'accordo.

noi dobbiamo notificare al comune che abbiamo redatto un tipo di aggiornamento su una o più particelle.
questa notifica servirà all'ufficio tecnico comunale per verificare se è stata posta in essere una lottizzazione abusiva e null'altro di più.
il comune deve sottoscrivere la dichiarazione di avvenuta notifica e non deve concedere nulla!.

personalmente notifico così e non ho mai avuto problemi:

al Signor
SINDACO
del Comune di
…………………………….

OGGETTO : Legge N. 47 del 28.02.1985 - art.18 comma 5,
e art. 30 comma 5 DPR 380/2001.
Segnalazione di tipo frazionamento di area.
Foglio ……. particelle ……….. loc. ……

In applicazione delle norme legislative in oggetto, si invia :
il tipo di frazionamento in originale, e due copie eseguito in codesto Comune in Loc. …………… del foglio di mappa n. ……………, particelle …………….. sui quali dovrà essere apposto il visto di notifica previsto dalle Leggi in oggetto, e necessario al fine della approvazione da parte della competente Agenzia del Territorio Ufficio provinciale di ……………….
Con osservanza
………… li ………….
Geom. ………………

Poi se volete, andatevi a leggere la relativa FAQ che ho di recente inserito nel relativo forum.

cordialità

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CESKO

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Agro Nocerino Sarnese

 0 -  0 - Inviato: 10 Gennaio 2008 alle ore 13:35

be più che notifica io direi deposito al comune 8)

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mapo55

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cagliari

 0 -  0 - Inviato: 10 Gennaio 2008 alle ore 15:19

questa storia dei depositi in comune ormai si espande in tutta Italia.
Occorrerebbe che i nostri organismi rappresentativi nazionali prendessero provvedimenti in merito, in special modo sugli abusi dei comuni.
Quando trovo tecnici comunali ignoranti in materia, li mando regolarmente aff.. e procedo in due modi:
1) Con l'invio telematico me ne frego della restituzione del tipo firmato e timbrato dal comune, alla lettera di accompagnamento di deposito allego una sola copia e mi tengo la copia della lettera di invio in cui vi sono tutti gli elementi relativi al frazionamento, compreso il codice pregeo
2) Per far dispetto ai tecnici più str... notifico il tipo con il messo giudiziario, pago qualcosa ma mi tolgo la soddisfazioe di vedere schiumar di rabbia il tecnico che mi diceva che non mi avrebbe mai accettato il tipo...
Il deposito del tipo è un mero atto che non necessita alcuna istruzione o verifica preliminare, così come la storia dei lotti minimi, urbanistici e non altro, sarà compito successivo verificare se il frazionamento può costituire lottizzazione abusiva o meno, con precisi passaggi di legge.
Attenzione dunque a tutti i colleghi, perchè se si configura lottizzazione abusiva ne è responsabile anche il tecnico.

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franky140771

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 0 -  0 - Inviato: 10 Gennaio 2008 alle ore 17:51

mmmmmm......mmmm....

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franky140771

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08 Gennaio 2008

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 0 -  0 - Inviato: 10 Gennaio 2008 alle ore 17:52

il deposito o notifica fino a pochi mesi fa si poteva fare anche alla cancelleria del tribunale di Anzio per i tipi del comune di Nettuno e li mica ti attestano e approvano nulla come vedi JEMA non c'è ignoranza ma poca chiarezza della legge che va naturalmente trattata in base alle PROPRIE SUPPOSIZIONI e non a quello che dovrebbe definire, nessuna legge dice che il comune mi deve approvare niente e poi c'è scusa la mia ignoranza ma cortesemente quale è????????

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jema

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in giro in giro creek

 0 -  0 - Inviato: 10 Gennaio 2008 alle ore 18:36

Non pensavo che avrei creato tanta confusione ...

[quote]... nessuna legge dice che il comune mi deve approvare niente e poi c'è scusa la mia ignoranza ma cortesemente quale è????????[/quote]

Caro franky140771,
nel mio precedente messaggio non mi riferivo certamente a Te, ma (visto il Tuo problema) ai tecnici Comunali (ma possono benissimo essere anche di altre Parrocchie), che, lo ripeto, a volte richiedono cose che non competono loro.

La normativa di riferimento non si presta ad alcuna interpretazione, infatti il comma 5 dell'articolo 30, dice che: "I frazionamenti catastali dei terreni non possono essere approvati dall'agenzia del territorio se non è allegata copia del tipo dal quale risulti, per attestazione degli uffici comunali, che il tipo medesimo è stato depositato presso il comune."

E l'italiano credo sia uguale in tutta Italia, per cui ...

Credevo inoltre di averti agevolato nel predisporti una lettera fac-simile per la presentazione presso l'Ufficio di competenza, che ovviamente dovrai adattare alle Tue specifiche esigenze (non vorrei mai, considerata la mia precedente gaffe, essere ulteriormente frainteso); ma se ritieni superfluo tale modello, provvederò quanto prima a cancellarlo.



[quote]no, jema, non sono d'accordo. [/quote]

Caro geoalfa,
come possiamo non essere daccordo quando entrambi diciamo la stessa cosa?
mi spiace che nella fretta di scrivere qualcuno mi abbia frainteso, ma ti posso assicurare che la mia linea di pensiero è perfettamente concorde con quanto da te sottolineato.
Infatti, non ho mai detto che il Responsabile dell'Ufficio Comunale deve approvare o concedere una sorta di autorizzazione, ma giustamente come da Te riportato deve solamente verificare che non sia in atto una Lottizzazione abusiva.

E' inoltre consigliabile precisare nell'oggetto della lettera di trasmissione, la normativa originaria (Legge 47/85, dalla quale è derivato il successivo DPR) che ha imposto la necessità di acquisire il protocollo di deposito presso il Comune interessato dal Tipo Frazionamento.


Un piccolo appunto, se posso, assolutamente non polemico: quando si fa un riferimento ad un precedente intervento è consigliabile indicare anche l'indirizzo.

A quale dei tre link ti riferisci?

www.pregeo.it/modules.php?name=Forums&fi...

http://www.pregeo.it/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=11057&highlight=faq+notifica

http://www.pregeo.it/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=11055&highlight=faq+notifica

Saluti :?

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ciccio_lp

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 0 -  0 - Inviato: 10 Gennaio 2008 alle ore 19:08

io penso che il comune non ti fa la notifica perchè essendo l'intero terreno vincolato all'edificazione del fabbricato esistente non può essere oggetto di frazionamento e successiva vendita

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geoalfa

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 0 -  0 - Inviato: 11 Gennaio 2008 alle ore 08:22

"jema" ha scritto:
Non pensavo che avrei creato tanta confusione ...

[quote]... nessuna legge dice che il comune mi deve approvare niente e poi c'è scusa la mia ignoranza ma cortesemente quale è ????????



Caro franky140771,
nel mio precedente messaggio ...................... presso il comune."

E l'italiano credo sia uguale in tutta Italia, per cui ...

Credevo inoltre ..........................; ma se ritieni superfluo tale modello, provvederò quanto prima a cancellarlo.

[quote]no, jema, non sono d'accordo. [/quote]

Caro geoalfa,
come possiamo non essere d'accordo quando entrambi diciamo la stessa cosa?
mi .............................Tipo Frazionamento.

Un piccolo appunto, se posso, assolutamente non polemico: quando si fa un riferimento ad un precedente intervento è consigliabile indicare anche l'indirizzo.

A quale dei tre link ti riferisci?

www.pregeo.it/modules.php?name=Forums&fi...

http://www.pregeo.it/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=11057&highlight=faq+notifica

http://www.pregeo.it/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=11055&highlight=faq+notifica

Saluti :?[/quote]

jema,
solo oggi posso rispondere al tuo post.
mi scuso per la mia imprecisione e superficialità nell'esporre la mia opinione.
in sintesi io volevo far notare, come tu stesso dici, che non dobbiamo, per nessuna ragione ed a qualsiasi titolo, citare la frase approvazione del comune perché così non è, perché possiamo trovare sempre qualche fessacchiotto di collega comunale - per fortuna pochi - che interpreta fischi per fiaschi - forte del potere ricattatorio che la qualifica gli attribuisce che poi ne abusa pro domo sua.
un conto è la legge urbanistica la quale proibisce il frazionamento urbanistico imposto da vincoli predeterminati a migliore tutela, un conto è la libertà di possedere e quindi poter vendere i propri beni sia pure essi frazionati, un altro conto sono le normative catastali.
troppo spesso non conciliano, e quando non conciliano chi dirime le questioni è la costituzione!

........NO!... non cancellare nulla.............può essere di chiarimento a qualche altro.......( che avrà l'accortezza di cercare nel forum!..... (?))

per il resto accetto l'appunto che mi fai - è giusto e di ciò ti ringrazio - ed in relazione al rimando ai link cui mi riferivo, hai perfettamente compreso:
l'invito è quello di cercare fra i testi già presenti, che possono dirimere i dubbi!

colgo l'occasione per augurare
cordialità

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franky140771

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 0 -  0 - Inviato: 11 Gennaio 2008 alle ore 10:30

jema non volevo anche io attaccare la tua dichiarazione ma solamente capirci qualcosa siamo tutti nello stesso mare nuotiamo insieme, un saluto con rispetto

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jema

(GURU)

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26 Aprile 2007

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in giro in giro creek

 0 -  0 - Inviato: 11 Gennaio 2008 alle ore 12:17

"franky140771" ha scritto:
jema non volevo anche io attaccare la tua dichiarazione ma solamente capirci qualcosa siamo tutti nello stesso mare nuotiamo insieme, un saluto con rispetto




E per concludere ... speriamo che il grande mare nel quale ogni giorno ci troviamo, nell'ambito della nostra Professione, sia composto esclusivamente di ... ACQUA. :lol: :lol: :lol:

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pietrojoy

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Alto Tirreno Cosentino

 0 -  0 - Inviato: 13 Dicembre 2008 alle ore 00:48

Leggendo questo vecchio post volevo chiedervi se allora è giusto che nel mio comune per ottenere questa ATTESTAZIONE è giusto esborsare € 52,00 dico 52,00 di diritti comunali ...
Potrei fare una notifica tramite raccomandata allora senza spendere nulla se non la raccomandata ... se è come dice Geoalfa.
Saluti

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geoalfa

(GURU)

Iscritto il:
02 Dicembre 2005

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11916

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-

 0 -  0 - Inviato: 13 Dicembre 2008 alle ore 17:31

"pietrojoy" ha scritto:
Leggendo questo vecchio post volevo chiedervi se allora è giusto che nel mio comune per ottenere questa ATTESTAZIONE è giusto esborsare € 52,00 dico 52,00 di diritti comunali ...
Potrei fare una notifica tramite raccomandata allora senza spendere nulla se non la raccomandata ... se è come dice Geoalfa.
Saluti



salve!
sull'argomento, personalmente ho scritto, qualche risposta e l'ho pure documentata, ma se fai una ulteriore ricerca, trovi anche risposte di colleghi, anche più approfondite delle mie!

tieni conto, che sono stato un promotore insieme al presidente del mio collegio di una protesta ufficiale, riuscita felicemente!
aperta per troncare sul nascere il malcostume di alcuni comuni che avevano pensato di applicare i balzelli di cui parlati

comunque trovi la seguente FAQ:

www.pregeo.it/modules.php?name=Forums&fi...

ed anche la bozza di lettera di accompagnamento in questa FAQ:

http://www.pregeo.it/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=11055&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=

cordialità

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pzero

» ACCOUNT NON PIU' ATTIVO
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Messaggi:
1394

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Firenze - nome@cognome.it

 0 -  0 - Inviato: 13 Dicembre 2008 alle ore 19:18

C'è anche la comunicazione prot. 8722 del C:G, inviata a tutti i collegi con richiesta di diffusione capillare nei comuni.
Ecco il testo :


Oggetto:  
Deposito tipi di frazionamento in Comune.


Da più parti viene segnalata l’applicazione di disparate e pretenziose procedure, attivate a vari titoli dagli Uffici Tecnici Comunali, per ottemperare al dettato di legge che impone il deposito preventivo in Comune degli aggiornamenti catastali, comprendenti il frazionamento di terreni.

E’ appena il caso di sottolineare quale sia la “ratio” della norma in parola, istituita per la prima volta nella legge 47/85 (Condono Edilizio) e poi confermata, ripresa ed integrata anche da norme successive, ma mai modificata nei contenuti essenziali.

Detti contenuti sono inequivocabili e non si prestano ad interpretazioni, come invece pare facciano inopinatamente, alcuni Comuni.

La norma è contenuta nell’articolo 18, comma 5 della legge 47/85, che recita testualmente: “ I frazionamenti catastali dei terreni non possono essere approvati dall’Ufficio tecnico erariale se non è allegata copia del tipo dal quale risulti, per attestazione degli uffici comunali, che il tipo medesimo è stato depositato presso il comune”.

Con detta norma, si intendeva scoraggiare la realizzazione di lottizzazioni abusive, che erano avvenute un po’ ovunque, prima dell’entrata in vigore della legge sul condono edilizio, anche soltanto attraverso il semplice frazionamento del terreno e la vendita dei lotti, formati esclusivamente a livello catastale.

Accadeva infatti che nella realtà, la formazione di lotti di terreno, appariva come una sorta di assenso e di legittimazione (seppur soltanto catastale) a proseguire con le attività edilizie successive, anche in luoghi privi di specifiche e puntuali prescrizioni urbanistiche, che per altro, all’epoca spesso erano assenti o non erano puntualmente definiti.

Quindi la norma, intendeva rendere edotti anche i Comuni di un fatto che prima, appariva meramente di rilevanza catastale, fornendo così un’ulteriore opportunità di poter intervenire amministrativamente, contrastando sul nascere eventuali attività urbanistiche ed edilizie illecite ed abusive, prima del loro compimento.

L’articolo 18, comma 5 delle legge 47/85, impone che l’Amministrazione Catastale non possa approvare un atto tecnico di aggiornamento del Catasto dei Terreni che preveda il frazionamento di una o più particelle catastali, quindi ne modifichi la consistenza, in assenza della certezza che l’elaborato relativo sia stato preventivamente depositato presso il Comune.

La dimostrazione che l’elaborato sia stato depositato in Comune, ha la funzione di tranquillizzare il Catasto (per nulla competente nel settore dell’urbanistica) facendogli acquisire la consapevolezza che, comunque e quantunque debba per altro, eseguire puntualmente gli aggiornamenti di mappa e dei dati amministrativo/censuari di cui all’atto di aggiornamento presentato per l’approvazione, la vigilanza ed il controllo della legittimità urbanistica ed edilizia, deputate per legge all’Amministrazione Comunale, sono comunque garantite.

Dunque il deposito in Comune, consente che l’atto di aggiornamento sia approvato dal Catasto e contemporaneamente, mette il Comune nelle condizioni di essere a conoscenza dell’aggiornamento in corso e se del caso, gli consente di poter intervenire con i mezzi indicati dalla stessa legge, per scongiurare la costituzione di una lottizzazione abusiva.

Questo però non consente al Comune di trattenere preventivamente l’elaborato di aggiornamento, né per verifiche preventive, né per autorizzazioni o pareri, in quanto la norma in parola richiede soltanto il “deposito” e non anche altre incombenze, al fine dell’approvazione catastale.

Il Comune non può richiedere al depositante, la presentazione di ulteriori dati tecnici o metrici, il pagamento di diritti, la presentazione di istanze, né tantomeno trattenere per un tempo indefinito o discrezionalmente prefissato, la copia presentata per l’apposizione della prova dell’avvenuto deposito (di solito data, timbro e firma del funzionario preposto), con la pretesa di consentire la preventiva verifica dell’Ufficio Tecnico, o del Sindaco o del Funzionario.

La possibilità consentita al Comune, di accertare e verificare la presenza nell’atto tecnico di aggiornamento che viene presentato per il deposito, di elementi che possano configurarsi come illegittima attivazione di una lottizzazione abusiva, è una procedura che deve essere del tutto interna all’Ufficio Comunale e non deve assolutamente essere pregiudizievole del corretto deposito, previsto dalla legge.

Quindi è evidente che il Comune, non deve frapporre alcun indugio od ostacolo alla dinamica tempistica del deposito, il quale non può essere condizionato da elementi diversi dal semplice “prendere in custodia ciò che per legge viene affidato”.

Pertanto risulta senza dubbio indispensabile, che il Comune rilasci immediatamente ed in tempo reale al richiedente, l’attestazione che l’atto tecnico di aggiornamento è stato depositato, trattenendosi la copia di pertinenza e riservandosi contemporaneamente, ogni facoltà di intervento in seguito.

Cordiali saluti.


IL PRESIDENTE
f.to (Geom. Fausto Savoldi)

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