"geoiacono" ha scritto:
Per me non ci sarebbero problemi, il fatto è che l'intero fabbricato è costituito da 8 unità immobiliari e solo 3 sono del mio cliente. Dovrei rilevare le restanti unità immobiliari e ricostruire la sagoma precisa collegando le varie u.i.u. A chi dovrei chiedere l'onorario per tutto questo? Inoltre se la legge non lo prevede perchè farlo? Ti chiedo visto la tua esperienza da cosa scaturiscono le motivazioni di rifiuto della mia pratica.
Geoiacono, per rimanere in tema,
Se, la circolare 4 del 2009, così come le altre citate, non le hai trovate..stanno qui:
www.geolive.org/normativa/circolari/2009... Sulla obbligatorietà non discuto!
Perchè ho sempre ritenuto che
una pratica la si deve presentare intelligibile e predisporre un EP ( Anche se
parziale e riferito alle uiu che di tratta ) è in genere facile da produrre !
Se fai una semplicissima ricerca, scoprirai alcuni interventi dove si chiarisce che, in caso di necessità (essendo facoltativo e non proibito), l'EP si produce consigliato e quindi volontariamente a vantaggio della professionalità.
Lo stesso dicasi per i documenti - molti - che troverai nelle
NORMATIVE, fra i quali un
Manuale dell'AdT e Collegio Geometri di Lecce, dal quale estrapolo questo passo, conclusivo:
ELABORATO PLANIMETRICO - Generalità Circ. 9/2001 della Direzione Centr.Cartografia Catasto P.I. da:
www.geolive.org/files/storage/normative/... Quest’elaborazione grafica rappresenta la chiave di lettura della subalternazione eseguita dal professionista, il quale indica anche la destinazione d’uso delle varie unità immobiliari e delle varie parti comuni, allo scopo di permetterne un’agevole individuazione.
La rappresentazione grafica può essere eseguita nella scala ritenuta più opportuna dal tecnico presentatore, preferibilmente 1: 500 o 1:200.
L’elaborato planimetrico è obbligatorio per:
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denunce di nuova costruzione quando siano presenti due o più unità immobiliari aventi porzioni e/o dipendenze in comune;
Si ritiene, comunque, consigliabile la produzione dell’elaborato planimetrico anche nel caso in esame al fine di rendere più agevole l’identificazione delle varie unità immobiliare.
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denunce di unità in corso di costruzione indipendentemente dal numero di unità, anche se non sono presenti parti comuni;
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denunce di variazione qualora l’elaborato sia già presente agli atti dell’Ufficio ovvero quando si costituiscono beni comuni non censibili eventualmente limitato al piano o ai piani interessati;
-
l’elaborato planimetrico può essere omesso qualora siano presenti solo corti di proprietà esclusiva di ogni singola unità immobiliare, le quali devono essere rappresentate graficamente per intero e senza interruzioni della linea di confine, esclusivamente nella corrispondente planimetria;
- le unità ascrivibili alle cosiddette categorie fittizie (F/1, F/2, F/3, F/4 e F/5) devono essere individuate esclusivamente nell’elaborato planimetrico, con esclusione della presentazione delle planimetrie;
-
le parti comuni (cortili, ingressi, vani scale, centrale termica) devono essere indicate, in modo completo, solo nell’elaborato planimetrico, in quanto, a seguito di un’eventuale variazione dei beni comuni non censibili, sarà possibile ripresentare solo il modello EP di aggiornamento e non tutte le singole planimetrie nelle quali sono rappresentate le parti comuni oggetto di variazione;
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le corti comuni ed i beni comuni non censibili, come i vani scala, le lavanderie, le centrali termiche ecc…., indicati nel mod. EP vanno rappresentati interamente, evitando interruzione della linea di confine;
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qualora si debba variare un elaborato planimetrico già depositato agli atti, si possono ripresentare le sole pagine variate;
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i beni comuni non censibili (vano scala, centrale termica) indicati nell’elenco subalterni, devono essere chiaramente definiti nella loro destinazione e nel loro abbinamento agli identificativi principali (…. comune ai sub……).
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l’elaborato planimetrico a seguito di tipi di frazionamento, per espropri relativi a strade, ferrovie e canali ( pubblica utilità) deve essere ripresentato qualora sia già agli atti, mentre può esserne omessa la presentazione qualora non sia presente.
La presentazione della nuova planimetria non è obbligatoria ma è vivamente consigliata quando l’unità immobiliare abbia, in seguito all’esproprio, subito una variazione, anche della sola area di pertinenza.
La prossima revisione estimi prevede, infatti, il calcolo della consistenza anche in relazione alla superficie scoperta.
Rimane ovvio che, ove l’esproprio sia limitato ad una piccola porzione, dovrà essere riproposto il medesimo classamento esistente in atti.
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Per la risposta al tuo quesito, dovresti consultare meglio gli atti catastali e scoprire l'origine ed il perchè di quella assurda attribuzione di subalterni e se è oggetto di qualche sopensione o riserva, ma occorre consultare il fascicolo completamente, e non è determinabile con questi soli dati che ci indichi.
Buon lavoro