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Argomento: Planimetria catastale con estratto di mappa (mappalino)
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Salvatore_B.
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29 Gennaio 2014 alle ore 14:47
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Juneau
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"SIMBA964" ha scritto: "vomisa" ha scritto:
lo si indicherà in relazione. Salve Mi piace la frase di cui sopra che terrò in debita considerazione in una prossima mia pratica, anche se devo dire che non ho mai usato una specifica del genere. Comunque quoto sia le risposte di bioffa69 che di totonno. Saluti cordiali ammesso che non ci siano altre cose importanti da mettere in relazione, cioè ammesso che ci entri in relazione. le province che tocco non vogliono queste specificazioni in relazione. inoltre, constatato il diverso modo di operare delle varie province, non vedo che valore ha quotare l'una o l'altra opinione. potrebbe indurre altri in "certezze" che nelle loro province non ammettono.
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vomisa
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Belluno
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Sì, ma stiamo aspettando ancora l'univoco modus operandi da te accennato un'ora fa.
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SIMBA964
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20 Marzo 2014 alle ore 17:05
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in fede con DIO
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Salve Salvatore Quotare, da non confondere con delle misurazioni: essere concorde, essere in linea con l'oggetto del quotare, condividere in toto, ecc, Il mio quotare non ha alcun valore legale, se è questo che vuoi sapere. Saluti cordiali
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totonno
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"Salvatore_B." ha scritto:
ammesso che non ci siano altre cose importanti da mettere in relazione, cioè ammesso che ci entri in relazione. le province che tocco non vogliono queste specificazioni in relazione. inoltre, constatato il diverso modo di operare delle varie province, non vedo che valore ha quotare l'una o l'altra opinione. potrebbe indurre altri in "certezze" che nelle loro province non ammettono. Salvatore, ognuno qui ha espresso il proprio modo di operare secondo le proprie esperienze, chi concorda con l'uno e chi no con l'altro collega. E' normale. Nessuno ha la verità inappugnabile. Dicci come operi tu presso il tuo ufficio o presso gli infiniti uffici che frequenti e tutti noi sapremo qualcosa in più. Ma non pretendere che sia la procedura giusta e assoluta che fa al caso in questione. Ognuno si basa sulle proprie esperienze. Tra l'altro in qualsiasi modo lo si faccia il problema è comunque di facile risoluzione. Saluti
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Salvatore_B.
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29 Gennaio 2014 alle ore 14:47
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Juneau
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All'inizio, vista la concordanza di cesko con me, pensavo "sbagliasse" solo l'ufficio di Referente. Non perdiamo tempo a commentare gli altri post dal quale scopro (lo scopriamo tutti) che non c'è uniformità. Per cui Referente non ti resta che adegurti al tuo ufficio. Alle 15:11 ho scritto "Se io esponessi qual è l'unico modo corretto di operare qualcuno mi prenderebbe per presuntuoso?" e riconosco, ora, che è affermazione presuntuosa (la presunzione sta in "l'unico modo corretto") perché pensavo che il modo di operare da anni del mio ufficio derivasse da una qualche norma. Dal 3D scopro che non c'è norma, almeno fino ad ora, ma ci sarà (quelli del Ministero si leggono anche i forum). Chiedo venia per il mio prematuro atto di presunzione. PASSO AD ESPORRE LA REGOLA TECNICA IMPOSTA DAL MIO UFFICIO. Per le unità gia dichiarate si opera come per quelle di nuova costruzione. La scheda planimetrica (o le schede, se l'unità non sta in una scheda), deve contenere (raffigurare) solo gli spazi dell'unità che sono di proprietà esclusiva della ditta intestata. Ad esempio, in un appartamento a 4° piano non si può raffigurare neanche il vano scala dal quale si accede. Io metto la freccia di ingresso e ci scrivo "sub 8 bcnc (vano scala)", che vale anche come confine. Se gli dici "così senza vano scala pare all'aria", per le nuove costruzioni, e anche per le variazioni, ti rispondono "si va a vedere nell'EP e si capisce". In definitiva alla scheda associata ad un sub non è ammesso raffigurare elementi che sono bcnc a più unità. Neanche se nel disegno si va a specifica per iscritto che quello è un bcnc ai sub 8, 9 e 10. Per le nuove costruzioni e per quelle dichiarate dal 1984 in poi si ha l'obbligo di aggiornare l'EP e l'ES. E qui nessun problema di "conflitto dei grafici". Per le costruzioni senza EP e per le quali non corre l'obbligo di aggiornarlo (quelle prima del 1984) il tecnico incaricato può benissimo fare un EP parziale in cui disegna e specifica i bcnc. Disegnare un bcnc in in una scheda che segue una planimetria, anziché un vero e proprio EP parziale, secondo me non è tecnicamente corretto, perché i bcnc si mettono solo negli EP (così imparo per le nuove costruzioni). Ritengo tecnicamente molta corretta questa procedura (bcnc solo in EP parziale) e credo che sarà norma per evitare questa confusione dei modi procedere dei vari uffici provinciali. Pensavo fosse così in tutta Italia e credevo un caso a sé quello di Referente. Altri tempi quelli del mappalino. Poi, se ricordate, spuntarono quei 3 modelli su carta lucida EP1, EP2 ed EP3 in sostituzione del mappalino... Saluti.
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totonno
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Salvatore te non stai applicando la norma stai solo suggerendo quello che fai tu. Non essendo obbligatorio l'EP parziale non è necessario farlo anzi se lo fai comprensivo del bene comune non puoi poi inserire nell'elenco dei subalternilo stesso bene comune che non è individuato da subalterno. Allora se lo vuoi proprio fare devi istituire e far registrare il bene comune agli atti, ma non lo puoi fare perchè non è solo tuo il bene ma è comune anche ad altri soggetti che non ti hanno incaricato. Quello che proponi è quello che l'amico referente non deve fare in tutti gli uffici del mondo. Poi se tu lo fai e non hai avuto problemi buon per te, la norma non lo impedisce ma vai a complicarti la vita e ad intaccare diritti di soggetti che non ti hanno incaricato. Secondo me. Saluti
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geoalfa
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Giannicola, forse ti è utile per ricordare, una semplicissima ricerca, come questa: www.google.it/cse?cx=partner-pub-5056827... rappresentazione-delle-parti-comuni-e-parti-esclusive che conduce a questa risposta scritta da un grande esperto anonimo_padovano, che mi ha indotto a farne una Guida: www.geolive.org/guide/procedure-e-metodo... inoltre a : http://www.geolive.org/guide/procedure-e-metodologie/docfa/elaborati-planimetrici-dove-se-ne-parla-28173/ e: http://www.geolive.org/guide/procedure-e-metodologie/docfa/individuazione-dei-subalterni-e-compilazione-dellep-28072/ infine, ma non ultimo: http://www.geolive.org/guide/procedure-e-metodologie/docfa/elaborato-planimetrico-obbligatorieta-10920/ buona lettura .... ci vediamo al SAIE di Bologna, domani?
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Salvatore_B.
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Juneau
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"totonno" ha scritto: Salvatore te non stai applicando la norma stai solo suggerendo quello che fai tu. Non essendo obbligatorio l'EP parziale non è necessario farlo anzi se lo fai comprensivo del bene comune non puoi poi inserire nell'elenco dei subalternilo stesso bene comune che non è individuato da subalterno. Allora se lo vuoi proprio fare devi istituire e far registrare il bene comune agli atti, ma non lo puoi fare perchè non è solo tuo il bene ma è comune anche ad altri soggetti che non ti hanno incaricato. Quello che proponi è quello che l'amico referente non deve fare in tutti gli uffici del mondo. Poi se tu lo fai e non hai avuto problemi buon per te, la norma non lo impedisce ma vai a complicarti la vita e ad intaccare diritti di soggetti che non ti hanno incaricato. Secondo me. Saluti Certo che "non sto apllicando la norma". Da questo 3D si è scoperto che non esiste. Per quanto riguarda L'EP, la mia posizione l'ho ripetuta da tante parti: Se sono obbligato lo faccio (costruzioni post 1984 e costituzione di F), altrimenti niente. Volevo solo esporre che nella mia provincia e in altre, da anni "impongono" che la scheda contenga solo tutto quello che è esclusivo della ditta proprietaria, e i confini, non beni condivisi con altre ditte. Tutto qua. E lo trovo tecnicamente più che corretto, come si fa con le nuove costruzioni. Un comproprietario non può "istuire" un bcnc? Secondo me, mancando una norma chiarificatrice, Referente deve "adeguarsi di forza" alle direttive del suo Ufficio.
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bioffa69
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BRESCIA
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dal mio punto di vista qui non si tratta di direttive di un ufficio piuttosto che un'altro, in una scheda e' amessa solo una scala di rappresentazione, per cui se non esiste un elaborato e se non riesci a rappresentare le parti comuni sulla scheda , devi per forza rappresentarle in scala diversa su di un'altra scheda che fara' parte dell'unica uiu che sta' denunciando, non esistono alternative. x Salvatore, esiste la nota 15232/2002, che specifcia che ogni considerazione aggiuntiva nella relazione tecnica, NON puo' essere motivo di rifiuto!! Saluti
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SIMBA964
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Salve Mi dispiace per te bioffa69, ma la risposta di cui sopra la devo RIQUOTARE. Saluti cordiali
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totonno
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"bioffa69" ha scritto: dal mio punto di vista qui non si tratta di direttive di un ufficio piuttosto che un'altro, in una scheda e' amessa solo una scala di rappresentazione, per cui se non esiste un elaborato e se non riesci a rappresentare le parti comuni sulla scheda , devi per forza rappresentarle in scala diversa su di un'altra scheda che fara' parte dell'unica uiu che sta' denunciando, non esistono alternative. x Salvatore, esiste la nota 15232/2002, che specifcia che ogni considerazione aggiuntiva nella relazione tecnica, NON puo' essere motivo di rifiuto!! Saluti Concordo totalmente di nuovo. In questa discussione sono indicate le norme che si devono applicare. Non è vero che non ci sono. Ma ci sono e sono vigenti e applicabili in tutti gli uffici d'Italia. Non si deve spacciare l'atteggiamento e il pensiero del singolo tecnico redattore della pratica con quella dell'ufficio. La base comunque è sempre la norma e le circolari citate, per cui se un tecnico redattore ritiene di integrare un docfa con un EP parziale, come in questo caso, qualsiasi ufficio non può impedirlo perchè questo non contrasta con i dettami delle norme e circolari vigenti. Il tecnico redattore che sceglie di integrare il proprio docfa con un EP parziale o anche totale, quando è superfluo perchè non richiesto dalla norma, ovviamente si espone al controllo da parte dell'ufficio anche dei documenti non necessari che egli ritiene di allegare, perchè chiarificatori della tipologia di variazione che va a depositare. Per questo il consiglio è quello di farlo solo in determinati casi molto complessi, non come il caso di Referente. Se l'ufficio poi pretende un integrazione o una correzione che la norma non prevede basta citare in relazione l'art. della circolare che deve essere applicata nel determinato caso e questa deve essere considerata sia dal tecnico redattore che dall'ufficio. Da ciò a dire che da questa discussione non tiene conto della norma, e che, in questo caso, gli uffici operano un pò come gli pare, non mi pare corretto. Saluti.
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