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Autore docfa sblocca italia

ike

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 0 -  0 - Inviato: 25 Novembre 2014 alle ore 15:00

" la Comunicazione di inizio lavori - laddove integrata anche dalla comunicazione di fine lavori - vale anche ai fini delle necessarie variazioni catastali, eliminando dunque l’adempimento prima a carico dell’interessato e sostituendolo con la comunicazione che dovrà essere fatta direttamente dal Comune all’Agenzia delle Entrate/Territorio."



qualcuno ha gia avuto a che fare con questa norma ?

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Autore Risposta

anonimo_leccese

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 0 -  0 - Inviato: 25 Novembre 2014 alle ore 16:24

Hai mai sentito parlare dei decreti attuativi ?!!!

www.economy2050.it/riforme-applicazione-...

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lunatic73

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 0 -  0 - Inviato: 26 Novembre 2014 alle ore 19:06

Qualcosa dai Comuni inizia ad arrivare negli uffici del catasto. Ma la domanda che tutti si fanno è: che ci fa il catasto con la comunì azione di fine lavori? Come si fa a tradurla in una variazione Catastale? a chi spetta farlo? Ai posteri l'ardua sentenza

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ike

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04 Agosto 2003

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 0 -  0 - Inviato: 26 Novembre 2014 alle ore 19:51

grazie per la risposta

ma mi chiedo come mai nessuno (o quasi) è preoccupato per questa norma

il catasto con la comunicazione di fine lavori e gli elaborati presenti in comune

sarebbe in grado di procedere alla variazione catastale almeno per la rendita

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lunatic73

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15 Maggio 2013 alle ore 21:33

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 0 -  0 - Inviato: 26 Novembre 2014 alle ore 21:30

Mancherebbe planimetria catastale aggiornata, mancherebbe rendita proposta dalla parte, insomma non mi sembra un bel lavoro.

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anonimo_leccese

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 0 -  0 - Inviato: 27 Novembre 2014 alle ore 08:32

Ecco la nuova versione del Testo unico per l’edilizia (D.P.R. 380/2001) aggiornato alle modifiche dello Sblocca Italia

http://www.acca.it/biblus-net/ecco-la-nuova-versione-del-testo-unico-per-ledilizia-dpr-3802001-aggiornato-alle-modifiche-dello-sblocca-italia/tabid/80/ItemID/3313/View/Details/Default.aspx

http://www.acca.it/biblus-net/getdownload.asp?file=OpereEdili/DPR_380_2001_E2_R0_20_11_2014.pdf

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ike

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04 Agosto 2003

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 0 -  0 - Inviato: 27 Novembre 2014 alle ore 09:20

grazie per la segnalazione ne ero gia in possesso:

((5. Riguardo agli interventi di cui al comma 2, la comunicazione di inizio dei lavori, laddove integrata con la comunicazione di fine dei lavori, è valida anche ai fini di cui all'articolo 17, primo comma, lettera b), del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n.1249, ed è tempestivamente inoltrata da parte dell'amministrazione comunale ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate.))



17.

Il nuovo catasto edilizio urbano è conservato e tenuto al corrente, in modo continuo ed anche con verificazioni periodiche, allo scopo di tenere in evidenza per ciascun Comune o porzione di Comune, le mutazioni che avvengono: a) rispetto alla persona del proprietario o del possessore dei beni nonché rispetto alla persona che gode di diritti reali sui beni stessi; b) nello stato dei beni, per quanto riguarda la consistenza e l'attribuzione della categoria e della classe.

Le tariffe possono essere rivedute in sede di verificazione periodica od anche in dipendenza di circostanze di carattere generale o locale nei modi e nei termini da stabilirsi con regolamento, salvo quanto è disposto nel successivo art. 25.



e poi ? in caso di compravendita

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rossa

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13 Aprile 2003

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 0 -  0 - Inviato: 27 Novembre 2014 alle ore 09:57

Ma perchè hai aperto una nuova discussione invece di accodarti a quella già esistente ?????

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ike

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04 Agosto 2003

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 0 -  0 - Inviato: 27 Novembre 2014 alle ore 13:31

puoi entrare nel merito





[size= 10.5pt; font-family: Arial, sans-serif]Catasto. Gli oneri di aggiornamento passano a carico delle Entrate, ma si rischia di gonfiare nuovamente l’arretrato[/size]





[size= 9pt; font-family: Arial, sans-serif]Testata:[/size][size= 9pt; font-family: Arial, sans-serif] Il Sole 24 Ore[/size]





[size= 10.5pt; font-family: Arial, sans-serif]Di Antonio Iovine[/size]

[size= 10.5pt; font-family: Arial, sans-serif]Con lo Sblocca Italia (articolo 17, comma 1, lettera c, punto 3) viene prevista una modifica all’articolo 6, comma 5, del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Dpr 380/01) che ingenera però dei problemi in tema di procedimenti di variazione catastale di immobili già censiti.[/size]

[size= 10.5pt; font-family: Arial, sans-serif]L’articolo 6 del testo unico disciplina le tipologie di interventi liberi avviabili con semplice comunicazione al comune (opere di ordinaria e anche straordinaria manutenzione). Il comma 5 del suddetto articolo, nella sua formulazione originaria, prevedeva che al termine dei lavori l’interessato provvedesse, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti d’aggiornamento catastale nel termine di 30 giorni dall’ultimazione dei lavori.[/size]

[size= 10.5pt; font-family: Arial, sans-serif]Il nuovo comma prevede, in tali casi, che la comunicazione d’inizio lavori, laddove integrata con la comunicazione di fine dei lavori, sia tempestivamente inoltrata dal Comune alle Entrate e sia valida anche ai fini delle variazioni catastali previste dalla legge. Tale semplificazione crea, però, un notevole “impasse” operativa negli aggiornamenti catastali, atteso che la comunicazione inoltrata all’Agenzia non è immediatamente utilizzabile per l’aggiornamento degli atti catastali in quanto necessita di una preventiva e complessa elaborazione finalizzata alla compilazione delle planimetrie catastali nel formato standard e alla registrazione della eventuale nuova rendita e dei nuovi identificativi catastali.[/size]

[size= 10.5pt; font-family: Arial, sans-serif]La disposizione ha un effetto ancora più dirompente in quanto tra le opere di straordinaria manutenzione (modifiche all’articolo 3, lettera b, del Dpr 380/2001), sono state incluse la fusione e il frazionamento di unità immobiliari urbane, purché non si modifichi la volumetria e la destinazione d’uso.[/size]

[size= 10.5pt; font-family: Arial, sans-serif]In sostanza, con la nuova norma, i cittadini verranno sgravati dall’attuale obbligo di predisposizione dell’accatastamento (Docfa), che passa a carico delle Entrate. La legge solleva il cittadino da adempimenti burocratici, ma non dando dei termini perentori all’Agenzia per provvedere probabilmente non centrerà l’obiettivo della semplificazione. È probabile, quindi, che l’aggiornamento catastale troverà adempimento effettivo solo nei tempi tecnici (quasi sicuramente lunghi) compatibili con l’operatività dei vari uffici. Si profila, quindi, all'orizzonte la possibilità di ricostituzione di un nuovo arretrato nell’aggiornamento catastale.[/size]

[size= 10.5pt; font-family: Arial, sans-serif]Tale scenario verosimilmente potrà comportare per il cittadino possibili ritardi nella compravendita immobiliare nei casi in cui l’Agenzia non provveda all’adeguamento della planimetria catastale allo stato reale dell’immobile. Di fatto, l’articolo 19, comma 4, del Dl 78/10, convertito nella legge 122/10, per la libera commerciabilità di un immobile impone che la planimetria in catasto sia conforme allo stato reale dell’immobile. Inoltre in caso di fusione o frazionamento, per l’individuazione nell’atto notarile le unità immobiliari derivate debbono ricevere un nuovo identificativo dalle Entrate. Quindi, nei casi di ritardi nell’aggiornamento catastale è probabile che vada in fumo per il cittadino l’agevolazione prevista dalla nuova norma, in quanto, se ha urgenza di stipula, si vedrà costretto a presentare volontariamente un Docfa.[/size]

[size= 10.5pt; font-family: Arial, sans-serif]Si auspica che la nuova disposizione sia sottoposta ad un adeguato monitoraggio per constatarne l’effettiva applicabilità negli attuali procedimenti di aggiornamento catastale, senza ritardi nel rispetto del termine ordinario di conclusione dei procedimenti amministrativi, che, non essendo stato diversamente precisato, sembra da intendere in 30 giorni ex lege 241/90.[/size]

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ike

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 0 -  0 - Inviato: 27 Novembre 2014 alle ore 13:51

Quindi niente piu' Docfa per i casi previsti dalla norma

piu o meno il 70 % delle pratiche ora presentate

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lunatic73

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 0 -  0 - Inviato: 29 Novembre 2014 alle ore 13:54

Le solite norme fatte a ..zzo da chi non si rende conto dell'inapplicabilità di quello che decidono. Altro che sblocca Italia, questa norma non fa altro che bloccare anche il resto.

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ike

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 0 -  0 - Inviato: 29 Novembre 2014 alle ore 14:28

qualcuno si e' chiesto perche' di questa norma nessuno sapeva niente !!!

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giova

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 0 -  0 - Inviato: 29 Novembre 2014 alle ore 16:18

Praticamente, vista la crisi edilizia, ci stanno togliendo anche gli ultimi lavori rimasti..... Certo, ora devono giustificare anche i dipendenti dell'A.d.E., dandogli dei nuovi incarichi, altrimenti non saprebbero come fare a mantenerli. Ma i nostri rappresentanti di categoria che fanno?

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anonimo_leccese

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29 Ottobre 2009

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 0 -  0 - Inviato: 29 Novembre 2014 alle ore 16:47

Però leggendo tra le righe dell'articolo dell'autorevole (?) sole24 troviamo:


Quindi, nei casi di ritardi nell’aggiornamento catastale è probabile che vada in fumo per il cittadino l’agevolazione prevista dalla nuova norma, in quanto, se ha urgenza di stipula, si vedrà costretto a presentare volontariamente un Docfa. -



Comunque si lascia libertà di fare diversamente per conto proprio la variazione,...l'a.d.e., credo, ritengo, suppongo, forse tratterà solo quelle che graficamente non hanno subito variazioni ma solo cambi d'uso senza modifiche -

Però come detto un miliardo di volte, e non mi stancherò mai di farlo, siamo in un Paese le cui leggi non sono mai sicure finchè non vengono pubblicate sulla G.U. ed anche in quel caso non è detto che vengano applicate in toto, per mancanza dei decreti attuativi, che poi sarebbero le norme prettamente tecniche e materiali con cui assolvere all'obbligo di Legge -

A tal uopo allego questo illuminante servizio, che non è attinente ma che spiega in modo chiaro e lampante l'andazzo delle leggi e riforme in Italia,... ...


Caf, a rischio 730 precompilato in 2015
Non c'è ancora decreto sui compensi atteso per 30 novembre

(ANSA) - ROMA, 29 NOV - Allarme dei Caf: manca l'indicazione dei compensi per le dichiarazioni dei redditi precompilate nel 2015. Quindi i centri di assistenza fiscale non garantiscono la riuscita dell'operazione per il prossimo anno. "Non possiamo programmare l'attività - spiegano - e siamo già in fortissimo ritardo". "A fronte di un impegno del Governo ad emanare il Decreto sui compensi entro il 30 di novembre, dobbiamo rilevare un colpevole ritardo", dichiara Valeriano Canepari, Coordinatore Consulta Nazionale.

www.ansa.it/sito/notizie/economia/2014/1...

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ike

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 0 -  0 - Inviato: 29 Novembre 2014 alle ore 23:08

Vi faccio presente che tutte le opere che rientrano nel CIL o CILA al momento della fine lavori devono essere dal comune trasmesse tempestivamente all' agenzia delle entrate che procedera (non è chiaro come) alla variazione catastale per tutti i casi quindi è un obbligo per il comune e non per il proprietario che risparmiera la pratica catastale di un tecnico e nell' imediatezza non deve preoccuparsi del buon fine della stessa.

ma i nostri ordini professionali dove sono ?

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