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Autore divisione ereditaria giudiziale docfa

categia

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 0 -  0 - Inviato: 24 Luglio 2014 alle ore 10:49

Salve,

ho un problema relativamente alla redazione di docfa a seguito di sentenza giudiziale.

Vi è una proprietà costituita da una serie di immobili per la quale la mia cliente ha adito il tribunale per sciogliere la comunione ereditaria coi suoi fratelli.

i coeredi sono 5 inclusa la mia cliente.

La causa è andata a buon fine (dopo 25 anni!) e il giudice ha approvato lo scioglimento della comunione sulla base di un elaborato divisionale redatto da un CTU. La sentenza è stata depositata e registrata.

Orbene, la mia cliente ora vorrebbe intestarsi i beni attribuitile dal CTU. I fratelli invece non vogliono far nulla.

Si tratta in pratica di frazionare alcuni terreni, aree urbane ed immobili civili e industriali.

Come da prassi io ho suggerito alla mia cliente di procedere alla divisione di ogni singolo bene mediante soppressione del sub originario e costituzione di 2 sub ad esempio di cui uno va intestato a lei in forza della sentenza e l'altro al coerede secondo quanto stabilito dal CTU.

La mia cliente però non vuole farsi carico delle spese dei docfa anche per i fratelli.

Parlando con un ispettore dell'AdT questo mi ha detto in pratica di non sopprimere la scheda iniziale ma di redigere solo la scheda dell'immobile della mia cliente e tratteggiare la rimanente prozione sulla scheda originaria lasciandola in comune agli altri coeredi.. almeno così ho capito..

A me sembra una procedura strana..

Così in pratica io otterrei una porzione dell'immobile originario giusto?

e mi pongo il problema: ma poi se la cliente vuole vendere?

che mi consigliate??

grazie

Caterina

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Autore Risposta

SIMBA964

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in fede con DIO

 0 -  0 - Inviato: 24 Luglio 2014 alle ore 12:05

Salve

La sentenza non è ancora trascritta, vero??

Cosa dice la sentenza in merito alle spese per l'espletamente delle pratiche catastali??

Cosa dice la sentenza su chi dare l'incarico per fare le opportune variazioni catastali??

Qualcuno si è opposto a detta sentenza??

E' già passata in giudicato??

Insomma facci capire meglio come è messa tutta la situazione.



Saluti cordiali

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categia

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 0 -  0 - Inviato: 24 Luglio 2014 alle ore 12:17

la sentenza è stata trascritta e non vi è stata alcuna opposizione.. quindi è passata in giudicato.

in merito alle spese catastali non dice nulla di preciso. Vi è la solita dicitura "spese addebitate alla massa" da cui posso intendere che il pagamento è proprorzionale alle quote.

Circa l'incarico per le variazioni catastali non dice nulla.

diciamo che la sentenza è esecutiva e va eseguita

spero di essere stata chiara.

A quanto ho capito l'ispettore dell'AdT mi proprone di creare delle porzioni di uiu attribuendo la proprietà solo a quelle della mia cliente.

io non sarei troppo propensa perchè mi chiedo cosa accadrebbe in occasione di future vendite o piuttosto di ristrutturazioni

grazie

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SIMBA964

» ACCOUNT NON PIU' ATTIVO

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20 Marzo 2014 alle ore 17:05

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in fede con DIO

 0 -  0 - Inviato: 24 Luglio 2014 alle ore 15:06

Salve

La sentenza è trascritta, ma cosa si è volturato dal momento che gli identificativi catastali, da attribuire ai vari soggetti, non sono ancora determinati??

Oppure cosa si è volturato in catasto??

Per quanto concerne la soluzione catastale suggerita dal tecnico dell'Ade-territorio, non mi pare sia proprio idonea, o quanto meno darebbe adito a problematiche future ed incerte.

Saluti cordiali

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bioffa69

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BRESCIA

 0 -  0 - Inviato: 24 Luglio 2014 alle ore 15:51

penso che le volture delle sentenza saranno successive alla pratica catastale, e come detto da simba, non mi sembra prorpio che la soluzione del tecnico catastale ci "azzecchi".

la signora che ti dà l'incarico deve decidere se vuole procedere o no, visto che sono andati per avvocati prima, vedo difficile si riescano a mettere d'accordo adesso per la divisione delle spese catstali, per cui ho paga lei o non si intesta le unita', questo e' quanto.

comunque a mio avvisio dividi le unità come da sentenza e poi volturerai solo le uiu della tua cliente, le altre rimarranno intestate come lo sono adesso, per cui in quota anche alla tua cliente, decidera' lei se sistemare le cose o lasciare cosi'.

pero' se vuole fare la pratica la paga, altrimenti lascia tutto cosi'.



Saluti

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categia

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 0 -  0 - Inviato: 24 Luglio 2014 alle ore 16:14

era quello il mio pensiero infatti...

la soluzione propostami dal tecnico dell'AdT mi pare quanto mai pasticciata..

Io avrei agito appunyo come consigliava bioffa, frazionando i beni, individuando con precisione quelli della mia committente e anche i beni comuni e avrei volturato solo i suoi...

poi per le spese catastali nessuno le vieta di fare atto di citrazione per ottenere le spese dai coeredi.. o in altre vie, chiedere al giudice istruttore della causa di far procedere allo stesso CTU ai frazionamenti...

purtroppo la gente per risparmiare 100 euro oggi si infila nei casini più assoluti

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categia

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13 Dicembre 2012 alle ore 12:40

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 0 -  0 - Inviato: 24 Luglio 2014 alle ore 16:18

per precisione la sentenza è stata registrata dal tribunale... le volture non sono state ancora fatte..

Comunque a titolo meramente conoscitivo, per amor di scienza... secondo me la soluzione proposta dal tecnico dell'AdT darebbe luogo a non pochi problemi futuri..

mettiamo che la mia cliente voglia per esempio demolire una porzione di uiu unita di fatto a quella dei coeredi.. potrebbe trovare sicuramente trovare la loro opposizione visto che di fatto la sua porzione e quella dei coeredi rappresentano un unicum..

siete d'accordo?

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EFFEGI
f.g.

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Irpinia

 0 -  0 - Inviato: 24 Luglio 2014 alle ore 17:20

"categia" ha scritto:
la sentenza è stata trascritta e non vi è stata alcuna opposizione.. quindi è passata in giudicato



Buongiorno, purtroppo non è proprio così.

Per far si che una sentenza sia passata in giudicato, occorre rifarsi agli art.li 325, 326 e 327 C.P.C.

I termini per impugnare in appello, una sentenza di primo grado, il codice di rito prevede un termine breve di 30 giorni, a partire dalla notifica della sentenza, e un termine lungo di sei mesi, in mancanza di notifica della sentenza, decorrente dalla pubblicazione della sentenza medesima, ai sensi dell'articolo 327 del codice di procedura civile.

Quindi se la sentenza è stata notificata alla controparte, questa doveva appellare la sentenza entro 30 gg dalla notifica, in caso che la sentenza non sia stata notificata alla controparte, ma solo pubblicata, la controparte ha tempo 6 mesi per proporre l'appello.

Come sei messa con questi termini... verifica se la controparte sia ancora nei termini per proporre appello.

Riporto gli art. del Codice di Procedura Civile che ti interessano:

Art. 325 del codice di procedura civile. Termini per le impugnazioni
Il termine per proporre l'appello, la revocazione e l'opposizione di terzo di cui all'art. 404, secondo comma, è di 30 giorni.

E' anche di 30 giorni il termine per proporre la revocazione e l'opposizione di terzo sopra menzionata contro le sentenze delle corti di appello.

Il termine per proporre il ricorso per cassazione e' di giorni sessanta.

Art. 326 del codice di procedura civile. Decorrenza dei termini
I termini stabiliti nell'articolo precedente sono perentori e decorrono dalla notificazione della sentenza, tranne per i casi previsti nei numeri 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 e negli articoli 397 e 404 secondo comma, riguardo ai quali il termine decorre dal giorno in cui e' stato scoperto il dolo o la falsita' o la collusione o e' stato recuperato il documento o e' passata in giudicato la sentenza di cui al n. 6 dell'art. 395, o il pubblico ministero ha avuto conoscenza della sentenza.
Nel caso previsto nell'art. 332, l'impugnazione proposta contro una parte fa decorrere nei confronti dello stesso soccombente il termine per proporla contro le altre parti.

Art. 327 del codice di procedura civile. Decadenza dall'impugnazione
Indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'art. 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.

Questa disposizione non si applica quando la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullita' della citazione o della notificazione di essa, e per nullita' della notificazione degli atti di cui all'art. 292.

Infine ti consiglio di "studiarti" bene la sentenza, onde verificare la fattibilità dello scioglimento senza arrecare "danni" alla controparte, poichè gli avvocati di controparte sono sempre in agguato.

Saluti cordiali

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SIMBA964

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 0 -  0 - Inviato: 24 Luglio 2014 alle ore 17:47

"EFFEGI" ha scritto:
[quote="categia"]


Infine ti consiglio di "studiarti" bene la sentenza, onde verificare la fattibilità dello scioglimento senza arrecare "danni" alla controparte, poichè gli avvocati di controparte sono sempre in agguato.



Ciao EFFEGI

Li sopra mi trovi un pò con un pensiero leggermente diverso, nel senso che uno deve si stare attento a non arreccare danni con lo scioglimento, ma è altrettanto vero che la sentenza del giudice dovrà pur aver corso. Altrimenti si corre il rischio di congelare lo sviluppo della sentenza solo per il fatto di temere un'azione di richesta danni dalla controparte.

Io vedo un problema più grosso se uno scioglie la comunione del bene non conforme a quanto stabilito dalla sentenza, questo darebbe adito agli interessati di agire in loro tutela.

Poi se il giudice ha ordinato lo scioglimento, sulla base di un progetto divisionale, quello è, e quello resta.

Per il resto della tua risposta sono d'accordo.



Saluti cordiali

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EFFEGI
f.g.

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Irpinia

 0 -  0 - Inviato: 24 Luglio 2014 alle ore 18:06

"SIMBA964" ha scritto:
Io vedo un problema più grosso se uno scioglie la comunione del bene non conforme a quanto stabilito dalla sentenza, questo darebbe adito agli interessati di agire in loro tutela.
Poi se il giudice ha ordinato lo scioglimento, sulla base di un progetto divisionale, quello è, e quello resta.



Perfetto Simba, è proprio quello che volevo dire, nel senso che occorre studiarsi bene la sentenza in modo da rispettarla in toto, senza "deviazioni" o "interpretazioni" di parte.

Saluti cordiali come sempre.

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categia

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 0 -  0 - Inviato: 24 Luglio 2014 alle ore 20:53

RAGAZZI GRAZIE,

forse mi sono espressa male o non mi sono fatta capire...

la sentenza è diventata esectiva dal momento che le controparti nei termini di legge non hanno proposto appello.

La cliente è venuta da me decorso, appunto, tale termine.

Quindi per quello ci siamo.

il problema è la procedura di divisione catastale propedeutica alle volture sulla quale io non sono d'accordo col tecnico dell'AdT, più per un fatto di conseguenze future della soluzione propostami che per motivi squisitamente tecnici.

Relativamente alla sentenza l'ho studiata, il GI ha approvato il progetto divisionale redatto dal CTU e stabilito lo scioglimento della comunione secondo tale progetto. stop. nulla ha detto sulle future spese catastali e di voltura.

Legalmente si potrebbe adire lo stesso giudice affinchè disponga che tali operazioni siano svolte da un CTU (a me è capitato di fare ciò come CTU), ma capirete che dopo 25 anni la mia cliente di andare di nuovo in tribunale non vuole saperne.

Gli immobili consistono in 2 terreni, uno dei quali va frazionato in 2 parti (una va alla mia cliente),

poi c'è un palazzo per civili abitazioni nel quale vanno frazionate le parti comuni e poi un appartamento più una porzione di un altro va alla mia cliente.

Ci sono degli immobili industriali dei quali una parte va alla mia cliente.

Per tali motivi io ipotizzavo di frazionare gli immobili (il che implica ovviamente la soppressione dell'originario per derivarne 2 unità che poi vanno volturate a chi di dovere), mentre il tecnico dell'Adt mi ha proposto per ridurre il numero dei docfa, se ho ben capito, di individuare i beni della mia cliente come porzioni.

Io non ritengo questa procedura molto corretta e ho i miei dubbi.

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SIMBA964

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20 Marzo 2014 alle ore 17:05

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 0 -  0 - Inviato: 25 Luglio 2014 alle ore 09:19

"categia" ha scritto:


Io non ritengo questa procedura molto corretta e ho i miei dubbi.





Salve

Riconfermo quanto ti ho già detto sopra, la procedura che ti suggerisce il tecnico catastale non può essere corretta perchè si creerebbero delle unità/porzioni immobiliari che si sovrapporrebbero ad altre già esistenti in banca dati. Creando di fatto solo confusione sull'indentificazione delle u.i. stesse.

Resterebbero in banca dati delle u.i. doppie e non definite sia come intestazione che come grafica.

E' da bocciare quanto asserito dal catasto.

Saluti cordiali

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