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Autore calcolo metratura ai fini TARSU

rafpenn

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27 Marzo 2007

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 0 -  0 - Inviato: 16 Ottobre 2010 alle ore 11:06

Gentili colleghi,
vorrei sapere ai fini del calcolo della metratura TARSU di un fabbricato di cui non si evince la consistenza in visura catastale, quale normativa viene presa in considerazione :
DPR 138/98 o circolare n. 13 del 7 dicembre 2005 da parte dell'Agenzia del Territorio.
Augurandovi un buon fine settimana, vi ringrazio anticipatamente. Cordiali saluti

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Autore Risposta

rafpenn

Iscritto il:
27 Marzo 2007

Messaggi:
48

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 0 -  0 - Inviato: 18 Ottobre 2010 alle ore 09:41

Gentili colleghi,
vorrei sapere ai fini del calcolo della metratura TARSU di un fabbricato di cui non si evince la consistenza in visura catastale, quale normativa viene presa in considerazione :
DPR 138/98 o circolare n. 13 del 7 dicembre 2005 da parte dell'Agenzia del Territorio.
Vi ringrazio anticipatamente. Cordiali saluti[/quote]

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hopemanu

Iscritto il:
22 Novembre 2004

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prov. Latina

 0 -  0 - Inviato: 18 Ottobre 2010 alle ore 09:47

vorrei farti una domanda
la tarsu si paga sui vani? sulla consistenza catastale o sulla reale superfice?

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dado48

(GURU)

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24 Novembre 2005

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Terzo pianeta del Sistema Solare

 0 -  0 - Inviato: 18 Ottobre 2010 alle ore 10:11

Legge 30 dicembre 2004, nº 311
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2005)"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 2004- Supplemento Ordinario n. 192

Art. nº 1, Comma nº 340

340. Al comma 3 dell'articolo 70 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono aggiunti i seguenti periodi: «A decorrere dal 1º gennaio 2005, per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138; per gli immobili già denunciati, i comuni modificano d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del territorio, secondo modalità di interscambio stabilite con provvedimento del direttore della predetta Agenzia, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, i soggetti privati intestatari catastali, provvedono, a richiesta del comune, a presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l'eventuale conseguente modifica, presso il comune, della consistenza di riferimento».

Questo quanto dice la Legge ... ed ora i commenti e gli approfondimenti.
Ciao, buon lavoro.

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molise1

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20 Ottobre 2010

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 0 -  0 - Inviato: 20 Ottobre 2010 alle ore 10:49

La normativa è chiara: la tassa si applica sulla superficie netta denunciata, ai sensi del DLgs 507/93, qualora (e solo) se la superficie utile denunciata è inferiore all'80% della superficie catastale (convenzionale), il comune può elevarla a quel minimo (80% della cat.conv.) e non al 100% come in alcuni casi è stato fatto.
L'80% è stato fissato come carattere prudenziale, cioè per evitare di far pagare la tassa anche sulla muratura, esclusa dalla superficie imponibile dal D.legs 507/93.
...L'agenzia del territorio, nei file "tarsu" inviati ai comuni, ha già tolto balconi, terrazzi e simili, (perchè aveva già i dati per farlo) senza togliere "le murature" (perchè non estrapolabili dalla lorda in loro possesso).
E' compito del comune poi, valutare le superfici ricevute e riportarle (tramite lo sconto all'80%) il più possibile a quella tassabile (netta).
In ogni caso prevale la superficie denunciata se non inferiore all'80% della cat. convenzionale, fermo restando la possibilità del comune di effettuare tutti gli accertamenti possibili.
Il comune (secondo me) ha comunque l'obbligo di comunicare per iscritto la variazione d'ufficio, permettendo al cittadino di potersi "difendere".
Queste sono le mie convinzioni, mi auguro che qualcuno possa confermarle o evidenziare eventuali cattive interpretazioni!

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molise1

Iscritto il:
20 Ottobre 2010

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 0 -  0 - Inviato: 08 Novembre 2010 alle ore 12:04

Sempre per la determinazione della superficie imponibile ai fini TARSU è obbligo del contribuente dichiarare la superficie netta, anche in caso di contestazione all'ufficio tributi della superficie catastale presa come rifrimento, attraverso la presentazione di planimetria catastale o di altra planimetria a firma di un tecnico, corredata dal calcolo delle superfici.
Non è invece un obbligo del comune effettuare il sopralluogo per accertamento.

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dado48

(GURU)

Iscritto il:
24 Novembre 2005

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Terzo pianeta del Sistema Solare

 0 -  0 - Inviato: 08 Novembre 2010 alle ore 17:20

"molise1" ha scritto:
... se la superficie utile denunciata è inferiore all'80% della superficie catastale (convenzionale), il comune può elevarla a quel minimo (80% della cat. conv.) e non al 100% come in alcuni casi è stato fatto.
... qualcuno possa confermarle o evidenziare eventuali cattive interpretazioni!


Riporto la frase della precitata disposizione legislativa:
... la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138

evidenziando che la percentuale indicata "non può essere inferiore" all'80 %, a discrezione del Comune, potrebbe essere superiore.
Altre considerazioni ???
Ciao, buon lavoro.

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quinto

Iscritto il:
24 Febbraio 2003

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 0 -  0 - Inviato: 16 Gennaio 2014 alle ore 19:32

"dado48" ha scritto:

evidenziando che la percentuale indicata "non può essere inferiore" all'80 %, a discrezione del Comune, potrebbe essere superiore.
Altre considerazioni ???
Ciao, buon lavoro.





La superficie di riferimento non può essere inferiore all'80% della superficie catastale. Significa che se il denunciante avesse dichiarato una superficie inferiore, tale superficie va eguagliata all'80% della superficie catastale risultante. Vale a dire che se la superficie denunciata risultasse il 78% di quella catastale va ricalcolata in base a quest'ultima nella percentuale del 80%,

Diversamente la norma avrebbe specificato che "I Comuni possono stabilire una percentuale superiore all'80% rispetto alla superficie catastale... ecc."

Si mette un limite inferiore da non scavalcare in negativo, non si specifica nessuna discrezionalità per eventuali incrementi percentuali. Per cui secondo me il limite indicato è fisso.

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mellantone

Iscritto il:
04 Luglio 2008

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 0 -  0 - Inviato: 18 Gennaio 2014 alle ore 19:26

se il comune verifica la superficie e questa e' superiore a quella dichiarata applica la superficie che ha accertato anche se questa risultasse superiore all'80% di quella catastale "la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale

[size= 12px; background-color: #e0e0e0]i comuni modificano d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali [/size]

modificano le sup. che risultano inferiori all'80% non vuol dire che se io ho dichiarato il 60% il comune lo porta in automatico all'80%

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